LEGGE 28 dicembre 1999, n. 522

Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 29-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2001)
Testo in vigore dal: 29-1-2000
                               Art. 2.
       (Contributi per le costruzioni e trasformazioni navali)
Le  disposizioni  di  cui  al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564,
convertito   dalla   legge   22   febbraio   1994,  n.  132,  recante
provvedimenti  a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca
nel  settore  navale,  si applicano, nei limiti degli stanziamenti di
cui  al  comma 3 del presente articolo, ai contratti di costruzione e
trasformazione  navale  stipulati  dal 1o gennaio 1999 al 31 dicembre
2000   concernenti  le  unita'  navali  di  cui  all'articolo  2  del
decreto-legge  medesimo  aventi  autonoma propulsione, con esclusione
dei  galleggianti,  delle  altre  strutture  e mezzi nautici indicati
nello stesso articolo 2.
2.  I  contributi  di  cui  agli  articoli 3 e 4 del decreto-legge 24
dicembre  1993,  n.  564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
132, sono concessi in misura non superiore, rispettivamente, al 9 per
cento  ed  al 4,5 per cento del valore contrattuale prima dell'aiuto.
Il  Ministro  dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto,
recepisce  le  modifiche della misura delle aliquote di contribuzione
disposte   dall'Unione   europea   nei   limiti   degli  stanziamenti
autorizzati.
Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzato un limite
di  impegno  quindicennale  di  lire 28.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 1999.
          Nota all'art. 2, comma 1:
              - Il  testo  dell'art.  2 del decreto-legge 24 dicembre
          1993,    n.    564,   recante   "Provvedimenti   a   favore
          dell'industria  navalmeccanica  e della ricerca nel settore
          navale"  (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
          1993,  n.  306), e convertito dalla legge 22 febbraio 1994,
          n.  132  (pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
          1994, n. 48), e' il seguente:
              "Art.  2.  - Gli aiuti previsti nel presente decreto si
          riferiscono  a  lavori  di  costruzione  di  unita' a scafo
          metallico  o realizzate con materiali a tecnologia avanzata
          di seguito indicate:
                a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non
          inferiore  alle  400  tonnellate  o alle 150 tonnellate, se
          trattasi  di  navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla
          massima potenza continuativa una velocita' non inferiore ai
          30 nodi;
                b) rimorchiatori  e  spintori  con apparato motore di
          potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);
                c) draghe  semoventi ed altre navi per lavori in mare
          di   stazza  lorda  non  inferiore  a  400  tonnellate,  ad
          esclusione delle piattaforme di trivellazione.
              2.  Sono  escluse dal campo d'applicazione del presente
          decreto  le  navi  militari,  le unita' da diporto e quelle
          abilitate  esclusivamente al servizio marittimo dei porti e
          delle rade, nonche' le unita' da pesca commesse da armatori
          nazionali  che  non rientrino nei programmi di cui ai piani
          nazionali  della  pesca marittima e dell'acquacoltura nelle
          acque  marine  e  salmastre  e  nei programmi comunitari di
          orientamento della flotta peschereccia.
              3.  Sono  altresi'  esclusi  i  lavori di costruzione e
          trasformazione navale effettuati per conto dello Stato".
          Nota all'art. 2, comma 2:
              - Il   testo   degli   articoli   3   e  4  del  citato
          decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, e' il seguente:
              "Art.  3. - 1. Per le nuove costruzioni delle unita' di
          cui  all'art.  2,  il Ministro della marina mercantile puo'
          concedere  alle  imprese  di  costruzione navale nazionali,
          iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge
          14 giugno  1989,  n.  234,  per  i contratti di costruzione
          stipulati  nel  periodo  dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre
          1994,  un  contributo,  calcolato  sul  valore contrattuale
          prima  dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno
          1991  ed  al  9  per  cento  per  gli  anni 1992 e 1993. La
          predetta  percentuale  e'  rispettivamente ridotta al 9 per
          cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992
          e  1993  per  le  commesse  relative a nuove costruzioni di
          valore inferiore ai 10 milioni di ECU.
              2.  Il  Ministro  della  marina mercantile, con proprio
          decreto,  tenuto  conto  di  quanto  disposto  dall'art. 4,
          paragrafo  3, della direttiva CEE, determina le aliquote di
          contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno
          1994.
              3.  Qualora  la  Commissione delle Comunita' economiche
          europee  richieda  la notifica preventiva delle proposte di
          singoli  aiuti  ai  sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della
          direttiva  CEE,  la  concessione dell'aiuto e' sospesa fino
          alla  comunicazione  agli  interessati  dell'autorizzazione
          della  Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo
          stesso aiuto.
              4.  Il Ministro della marina mercantile puo' stabilire,
          con  proprio  decreto,  aliquote  di contributo superiori a
          quelle  indicate  nel  presente  articolo  per  le commesse
          provenienti  da  Paesi  in via di sviluppo, previa notifica
          alla  CEE,  sempre  che  ricorrano  le  condizioni previste
          dall'art.   4,   paragrafo   7,   della   direttiva  CEE  e
          l'iniziativa  sia  conforme  agli  indirizzi di politica di
          cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in
          materia.
              5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa
          alla  costruzione  di  unita'  di  valore  inferiore  ai 10
          milioni  di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in
          concorrenza   con   una   o   piu'  imprese  di  Paesi  non
          appartenenti  alla Comunita' economica europea, il Ministro
          della   marina   mercantile,  previa  autorizzazione  della
          Commissione   delle   Comunita'  economiche  europee,  puo'
          elevare  l'aliquota  di  contribuzione applicabile per tali
          unita'  senza  tuttavia superare l'aliquota prevista per le
          commesse   di  valore  superiore  ai  10  milioni  di  ECU,
          sempreche'  l'impresa  stessa provi che tale elevazione del
          livello  di  aiuto  e'  necessaria  a  contrastare nel caso
          specifico  la  concorrenza extracomunitaria ed a consentire
          l'acquisizione della commessa.
              6.  Il contributo e' riferito alla data di stipulazione
          del contratto di costruzione".
              "Art. 4. - 1. Per le iniziative di trasformazione delle
          unita'    indicate    all'art.    2,    rispondenti    alle
          caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il
          Ministro   della  marina  mercantile  puo'  concedere  alle
          imprese   navalmeccaniche  nazionali,  iscritte  agli  albi
          speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n.
          234, per lavori commessi nel periodo dal 1o gennaio 1991 al
          31 dicembre   1994  un  contributo,  calcolato  sul  valore
          contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento
          per  l'anno  1991  ed  al 4,5 per cento per gli anni 1992 e
          1993.
              2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori
          di  trasformazione  navale  riguardanti unita', indicate al
          comma  stesso,  aventi,  prima della trasformazione, stazza
          lorda  internazionale  non inferiore alle 1.000 tonnellate,
          purche' i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del
          piano  di  carico, dello scafo, del sistema di propulsione,
          delle  cabine  e  servizi  dei passeggeri ed abbiano valore
          contrattuale  complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai
          2.500.000.000 di lire.
              3.  Con  il  decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono
          stabilite  le  aliquote  di  contribuzione  da applicare ai
          contratti stipulati nell'anno 1994.
              4.  Il contributo e' riferito alla data di stipulazione
          del contratto.
              5.   Qualora,  per  l'assunzione  di  un'iniziativa  di
          trasformazione  navale, un'impresa navalmeccanica nazionale
          sia  in  concorrenza  con  una  o piu' imprese di Paesi non
          appartenenti  alla  Comunita'  europea,  il  Ministro della
          marina  mercantile, previa autorizzazione della Commissione
          delle Comunita' economiche europee, puo' elevare l'aliquota
          di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare
          l'aliquota prevista dal comma 1 dell'articolo 3, sempreche'
          l'impresa  stessa  provi che tale elevazione del livello di
          aiuto  e'  necessaria  a  contrastare nel caso specifico la
          concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione
          della commessa".