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LEGGE 14 giugno 1989, n. 234

Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale.

note: Entrata in vigore della legge: 6/7/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/08/1997)
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Testo in vigore dal:  20-4-1991
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Le disposizioni del presente titolo sono intese a favorire il completamento del processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmeccanica in base alle linee programmatiche di cui all'articolo 1 della legge 22 marzo 1985, n. 111, e a dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 167 del 26 gennaio 1987 concernente gli aiuti alla costruzione navale, di seguito denominata "Direttiva CEE".
(( Le imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti di cui al presente titolo, a dimostrazione della conformità della loro azione alla direttiva CEE e al principio della progressiva riduzione degli aiuti, presentano al Ministro della marina mercantile, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione di verifica ed eventuale aggiornamento del piano di ristrutturazione e razionalizzazione aziendale, nonché sulle misure attuate per accrescere efficienza, produttività e competitività dei cantieri e per migliorare il reddito operativo e il risultato di esercizio. Il Ministro della marina mercantile, entro i trenta giorni successivi, trasmette al Parlamento una relazione riassuntiva, cui sono allegate le relazioni presentate dalle imprese navalmeccaniche beneficiarie degli aiuti. ))
2. Gli aiuti previsti nel presente titolo si riferiscono a lavori di costruzione delle unità a scafo metallico o realizzato con materiali a tecnologia avanzata e relative pertinenze, di seguito indicate:
a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate;
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 100 tonnellate.
3. Sono escluse le costruzioni militari, da diporto, quelle effettuate per conto dello Stato nonché le unità abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade.
4. Gli aiuti di cui al comma 2 si riferiscono altresì a lavori di trasformazione, modificazione e grande riparazione navale riguardanti navi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, non inferiori alle 1.000 tonnellate di stazza, purché i lavori eseguiti comportino modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle cabine e servizi per passeggeri.
5. Gli aiuti di cui al comma 2 possono riferirsi altresì a lavori di costruzione, di trasformazione, modificazione e grande riparazione di galleggianti di stazza lorda non inferiore alle 1.000 tonnellate, bacini galleggianti, costruzioni di interesse energetico costruzioni anti-inquinamento, unità ad alta tecnologia, unità per ricerche e per lavori in mare nonché relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore alle 100 tonnellate o di peso non inferiore alle 100 tonnellate nel caso in cui non possa farsi riferimento alla stazza.
6. Gli aiuti di cui al presente titolo non sono cumulabili con altre provvidenze aventi analoghe finalità.