DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2014)
Testo in vigore dal: 10-8-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 36
                      Disposizioni transitorie

       1. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto
  nell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  introdotto  dall'articolo  4 del presente
decreto,  per  le  entrate tributarie dello Stato e degli enti locali
non  si  fa  luogo all'iscrizione a ruolo per gli importi individuati
con  il regolamento previsto nell'articolo 16, comma 2, della legge 8
maggio 1998, n. 146.
  ((  2.  In deroga all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, per le
somme  che  risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione
delle  dichiarazioni,  la cartella di pagamento e' notificata, a pena
di decadenza, entro il 31 dicembre:
    a)  del  quarto  anno  successivo a quello di presentazione della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni
2002 e 2003;
    b)  del  quinto  anno  successivo a quello di presentazione della
dichiarazione,  relativamente  alle dichiarazioni presentate entro il
31 dicembre 2001. ))
  2-bis.  Fino  al 30 settembre 1999 i ruoli possono essere formati e
resi esecutivi secondo le disposizioni in vigore al 30 giugno 1999. A
tali  ruoli  e  a  quelli resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio
1999  si  applicano  gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
nel  testo  vigente  prima  di  tale data; in deroga all'articolo 68,
comma  1,  del  decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112, su tali
ruoli  sono  dovuti  i compensi e gli interessi semestrali di mora di
cui  all'articolo  61,  comma  6,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  3.  Per  le entrate amministrate dal dipartimento delle entrate del
Ministero  delle  finanze,  fino  all'attivazione  degli uffici delle
entrate  la  sospensione  prevista  dall'articolo  39 del decreto del
Presidente   della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  come
sostituito  dall'articolo  15 del presente decreto, e' disposta dalla
sezione  staccata  della  direzione  regionale delle entrate, sentito
l'ufficio che ha provveduto all'iscrizione a ruolo.
  4. Il divieto stabilito nell'articolo 55 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  602,  come  sostituito
dall'articolo   16  del  presente  decreto,  non  si  applica  se  il
concessionario  e'  una  banca che procede all'espropriazione di beni
immobili  anche  per  la  tutela  di  crediti propri, non portati dal
ruolo, e che ha ottenuto il nulla osta del servizio di vigilanza.
  5.  In  via  transitoria,  e  fino all'attivazione degli uffici del
territorio, i compiti agli stessi affidati dall'articolo 79, comma 2,
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602,  come  sostituito  dall'articolo  16  del presente decreto, sono
svolti dagli uffici tecnici erariali.
  6.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  25  si applicano ai
contributi  e  premi  non  versati  e  agli  accertamenti  notificati
successivamente alla data del 1° gennaio 2004.
  7.  I  privilegi dei crediti dello Stato per le imposte sui redditi
portati  da  ruoli  resi  esecutivi  in  data  precedente a quella di
entrata  in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati
dagli articoli 2752 e 2771 del codice civile, nel testo anteriormente
vigente.
  8.  In  via  transitoria,  e  fino  alla  data  di  efficacia delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  19  febbraio 1998, n. 51, le
funzioni di giudice dell'esecuzione nelle procedure di espropriazione
promosse  a  norma  del  titolo  II  del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973, n. 602, come modificato dal presente
decreto, sono svolte dal pretore.
  9.  Le  procedure esecutive in corso alla data di entrata in vigore
del  presente  decreto  continuano  ad  essere  regolate  dalle norme
vigenti anteriormente a tale data.
  10.   Resta   fermo   quanto   disposto   in  tema  di  cessione  e
cartolarizzazione   dei   crediti   dell'istituto   nazionale   della
previdenza  ed  assistenza sociale; ai crediti oggetto della cessione
si  applicano  le  disposizioni del presente decreto, a partire dalla
data della sua entrata in vigore.
  10-bis.  Entro  il  31  dicembre  2002,  l'ente  creditore  procede
automaticamente  all'annullamento  dei ruoli resi esecutivi prima del
31  dicembre  1994 e non riscossi, a condizione che, alla data del 31
dicembre 2001:
a) le somme iscritte in tali ruoli non siano oggetto di provvedimenti
   di sospensione;
b) non siano scaduti i termini di cui all'articolo 77 del decreto del
   Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,  per la
   presentazione,  da  parte  del  concessionario,  delle  domande di
   rimborso o di discarico delle quote iscritte nei predetti ruoli.
  10-ter.  A  seguito  dell'annullamento  dei  ruoli  di cui al comma
10-bis,  l'ente  creditore rimborsa al concessio-nario le somme dallo
stesso  anticipate  in adempimento dell'obbligo del non riscosso come
riscosso.
  10-quater.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 10-bis e 10-ter non
devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.