DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 22-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 39. 
           (Sospensione amministrativa della riscossione). 
 
  1. Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo  19  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non  sospende  la  riscossione;
tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facolta'
di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della
sentenza della commissione tributaria provinciale, con  provvedimento
motivato  notificato  al  concessionario  e   al   contribuente.   Il
provvedimento puo' essere revocato ove sopravvenga  fondato  pericolo
per la riscossione. 
  2. Sulle somme il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi del comma
1 e che risultano dovute dal debitore a seguito della sentenza  della
commissione tributaria provinciale  si  applicano  gli  interessi  al
tasso del sette per cento annuo ((...)). 
                                                          (61a) (75a) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 11 marzo 1988, n. 67 ha disposto (con l'art. 7, comma 3)  che
"Gli interessi per la riscossione  o  per  il  rimborso  di  imposte,
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nella misura del 12 per cento annuo e del 6 per  cento
semestrale,  sono  dovuti,  a  decorrere   dal   1°   gennaio   1988,
rispettivamente, nelle misure del 9 e del 4,5 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546  ha  disposto  (con  l'art.  80,
comma 2) che le disposizioni del medesimo decreto hanno effetto dalla
data di  insediamento  delle  commissioni  tributarie  provinciali  e
regionali. 
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AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.L. 30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ha disposto (con l'art. 13,  comma
1) che "Gli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte
previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   602,   e   successive
modificazioni, nelle misure del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento
semestrale,  sono  dovuti   a   decorrere   dal   1   gennaio   1994,
rispettivamente, nelle misure del 6 e del 3 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (40a) 
  Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,  come  modificato  dal  D.L.  8
agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre
1996, n. 556, non prevede piu' (con l'art. 71, comma 1) l'abrogazione
del comma 1 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662 ha disposto  (con  l'art.  3,  comma
141) che "Gli interessi per la  riscossione  e  per  il  rimborso  di
imposte, previsti dagli articoli 9, 20, 21, 39 e 44 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e  successive
modificazioni, nelle misure del 6 per cento annuo e del 3  per  cento
semestrale,  sono  dovuti,  a  decorrere   dal   1o   gennaio   1997,
rispettivamente nelle misure del 5 e del 2,5 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (61a) 
  Il Decreto 27 giugno 2003 (in G.U. 30/06/2003, n. 149) ha  disposto
(con l'art. 5,  comma  1)  che  "Gli  interessi  per  la  sospensione
amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 29  settembre  1973,  n.  602,  e
successive modificazioni, sono dovuti annualmente nella misura del  5
per cento a decorrere dal 1° luglio 2003". 
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AGGIORNAMENTO (75a) 
  Il Decreto 21 maggio 2009 (in G.U. 15/06/2009, n. 136) ha  disposto
(con l'art. 4,  comma  1)  che  "Gli  interessi  per  la  sospensione
amministrativa della riscossione, previsti dall'art. 39  del  decreto
del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  sono
dovuti nella misura del 4,5 per  cento  annuo,  a  decorrere  dal  1°
ottobre 2009".