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DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1999, n. 46

Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-7-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/11/2014)
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Testo in vigore dal: 1-7-1999
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
 Visto  l'articolo 1, comma 1, della legge 28 settembre 1998, n. 337,
recante  delega  al Governo ad emanare uno o piu' decreti legislativi
in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione;
 Viste,  in  particolare,  la  lettera  a) nella parte in cui prevede
l'affidamento  ai  concessionari  della  riscossione, mediante ruolo,
delle  entrate  dello  stato,  degli  enti  territoriali,  degli enti
pubblici e previdenziali; nonche' le lettere f), g), h), numeri da 1)
a  6),  ed i) del medesimo comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 337
del 1998;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;
 Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
 Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 febbraio 1999;
 Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
di grazia e giustizia;
                                Emana
il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                             Partizioni
 1.  Nel  titolo  I  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  sono  introdotte  le  seguenti partizioni
interne:
  a) prima dell'articolo 1: "Capo I - Versamenti diretti";
  b)  dopo  l'articolo  9  e  prima  dell'articolo  10:  "Capo  II  -
Riscossione mediante ruoli".
          Avvertenza:
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.    10,  commi 2 e 3, del testo unico delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e' operato il  rinvio.    Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art.  76  della  Costituzione  regola  la  delega al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
            -  Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          28 settembre  1998,  n.  337  (Delega  al  Governo  per  il
          riordino della disciplina relativa alla riscossione):
            "1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti  legislativi  recanti  disposizioni  volte  al
          riordino  della disciplina della riscossione e del rapporto
          con  i  concessionari  e  con  i   commissari   governativi
          provvisoriamente  delegati  alla  riscossione,  al  fine di
          conseguire un miglioramento dei risultati della riscossione
          mediante ruolo e di rendere  piu'  efficace  ed  efficiente
          l'attivita'  dei concessionari e dei commissari stessi, con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
             a) affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica,
          ai concessionari della  riscossione  mediante  ruolo  delle
          entrate  dello  Stato, degli enti territoriali e degli enti
          pubblici, anche previdenziali, e previsione della facolta',
          per i contribuenti, di effettuare il versamento diretto  di
          tali entrate anche mediante delega ai concessionari stessi;
             b)  possibilita',  per  gli  enti  diversi  dallo  Stato
          legittimati a riscuotere tramite i concessionari e  per  le
          societa'  cui  partecipino  i  medesimi  enti,  di affidare
          mediante procedure ad evidenza pubblica  agli  stessi  ogni
          forma di riscossione delle proprie entrate, anche di natura
          non tributaria;
             c)  eliminazione  dell'obbligo  del  non  riscosso  come
          riscosso gravante sui concessionari;
             d)  affidamento   in   concessione   del   servizio   di
          riscossione  a  societa'  per  azioni, con capitale sociale
          interamente versato pari ad almeno 5 miliardi di  lire,  in
          possesso  di  adeguati  requisiti tecnici e finanziari e di
          affidabilita' ed aventi come oggetto lo svolgimento di tale
          servizio e di compiti  ad  esso  connessi  o  complementari
          indirizzati  anche al supporto delle attivita' tributarie e
          di gestione  patrimoniale  degli  enti  impositori  diversi
          dallo    Stato   e   ridefinizione   delle   modalita'   di
          determinazione degli ambiti territoriali delle concessioni,
          con estensione almeno provinciale,  secondo  modalita'  che
          assicurino     il     conseguimento     di    miglioramenti
          dell'efficienza  e  dell'efficacia  della  funzione  e   la
          diminuzione   dei   costi.   Resta  comunque  fermo  quanto
          stabilito dall'art. 53 del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446;
             e)  previsione  di un sistema di compensi collegati alle
          somme  iscritte  a  ruolo  effettivamente  riscosse,   alla
          tempestivita'   della   riscossione   e   ai   costi  della
          riscossione, normalizzati secondo criteri  individuati  dal
          Ministero    delle   finanze,   nonche'   alla   situazione
          socioeconomica degli ambiti territoriali  con  il  rimborso
          delle  spese effettivamente sostenute per la riscossione di
          somme  successivamente  sgravate,  o  dovute  da   soggetti
          sottoposti a procedure concorsuali;
             f)  revisione  delle  specie dei ruoli e semplificazione
          della procedura di formazione degli stessi, ridefinendo gli
          importi al di sotto dei quali non si procede all'iscrizione
          a ruolo;
             g)  previsione  della  possibilita'  di versamento delle
          somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario,  con  o
          senza  domiciliazione  dei  pagamenti  su  conto  corrente,
          ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
             h) snellimento e razionalizzazione  delle  procedure  di
          esecuzione   anche   nel   rispetto   del  principio  della
          collaborazione   del   debitore   all'esecuzione,   secondo
          modalita' che prevedano, tra l'altro:
              1)  la notifica di un unico atto con funzioni di avviso
          di pagamento e di mora;
              2) adeguate forme  di  tutela  giurisdizionale  per  la
          riscossione di entrate non tributarie;
              3) la preclusione dell'espropriazione immobiliare per i
          debiti inferiori ad un determinato importo;
              4)  gli  importi  dei  crediti,  congrui in rapporto al
          valore degli immobili,  al  di  sopra  dei  quali  si  puo'
          procedere direttamente all'espropriazione e al di sotto dei
          quali  si  provvede  all'iscrizione  di  ipoteca legale sul
          bene;
              5) la revisione e la semplificazione delle procedure di
          vendita di beni immobili e beni mobili registrati;
              6)  la  facolta',  per  il   concessionario,   di   non
          procedere,  per  motivate ragioni, all'esecuzione mobiliare
          mediante accesso alla casa di abitazione del debitore,  con
          eventuale   utilizzazione   degli   istituti   di   vendite
          giudiziarie;
              7)  l'accesso  dei  concessionari,  con  le   opportune
          cautele  e  garanzie,  alle informazioni disponibili presso
          l'anagrafe tributaria, con obbligo di  utilizzazione  delle
          stesse  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle  procedure
          esecutive;
              8)  l'obbligo,  per  i  concessionari,  di   utilizzare
          sistemi   informativi  collegati  fra  loro  e  con  quelli
          dell'amministrazione finanziaria e  procedure  informatiche
          uniformi     per     l'espletamento    degli    adempimenti
          amministrativo-contabili contemplati dalla legge;
              9) l'attribuzione al Consorzio  nazionale  obbligatorio
          tra  i concessionari del servizio di riscossione, di cui al
          decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
          44, di compiti di natura informatica e telematica,  nonche'
          di servizi di supporto volti a favorire la nuova disciplina
          della   riscossione  ed  a  conseguire  risultati  di  piu'
          efficiente ed economica gestione delle entrate;
             i) revisione delle disposizioni in materia  di  notifica
          degli  atti esattoriali, tenuto conto anche della normativa
          sulla tutela dei  dati  personali  di  cui  alla  legge  31
          dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni;
             l)   revisione   delle   attuali   procedure   volte  al
          riconoscimento dell'inesigibilita' delle somme  iscritte  a
          ruolo, con previsione di meccanismi di discarico automatico
          e dell'effettuazione di controlli effettivi;
             m)  revisione  delle  procedure di sgravio e rimborso di
          iscrizioni a ruolo non dovute;
             n)  individuazione  di  procedure  che   consentano   la
          definizione automatica, per i concessionari ed i commissari
          governativi  che  ne  facciano  richiesta, delle domande di
          rimborso e di discarico per inesigibilita' presentate dagli
          stessi fino al 31  dicembre  1997  e  giacenti  presso  gli
          uffici e gli enti impositori e non ancora esaminate, per le
          quote  di  rimborso  non superiori a cinquecento milioni di
          lire, nonche' il rimborso  delle  anticipazioni  in  essere
          effettuate  in  virtu'  dell'obbligo  del non riscosso come
          riscosso, secondo percentuali  non  inferiori  all'uno  per
          cento  ne'  superiori  al 5 per cento correlate al rapporto
          fra l'ammontare delle anticipazioni e quello delle  domande
          di rimborso presentate. Il rimborso sara' effettuato, per i
          crediti erariali, mediante assegnazione di titoli di Stato,
          in  misura non superiore a lire 4000 miliardi complessive e
          a lire 1000 miliardi annue, utilizzando le  proiezioni  per
          gli  anni  1999 e 2000 dello stanziamento iscritto, ai fini
          del bilancio triennale 1998-2000,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente "Fondo speciale"
          dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 1998,
          allo  scopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo;
             o)  revisione, con eventuale modifica della normativa di
          contabilita' generale dello  Stato,  dei  criteri  e  delle
          procedure  di  contabilizzazione  e  quietanziamento  delle
          somme riscosse  dai  concessionari,  anche  con  previsione
          dell'utilizzo di strumenti informatici;
             p)  revisione delle sanzioni amministrative a carico dei
          concessionari, anche al  fine  di  potenziarne  l'efficacia
          deterrente per le violazioni diverse dagli omessi o tardivi
          versamenti,  tenendo  conto  anche  dei tempi necessari per
          l'adeguamento   delle   procedure   ad   eventuali    nuove
          disposizioni,  e  ridefinizione  delle  ipotesi di revoca e
          decadenza  dalla  concessione  per  gli  inadempimenti   di
          particolare  gravita',  mantenendo comunque ferma l'ipotesi
          di decadenza prevista dall'articolo 20,  comma  1,  lettera
          e),  del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
          1988, n. 43;
             q)  definizione,  anche  nell'ambito  dei  processi   di
          ristrutturazione   aziendale  conseguenti  all'applicazione
          delle disposizioni dei decreti legislativi emanati ai sensi
          della presente legge, di procedure volte a:
              1)   consentire   lo   svolgimento,   previa   adeguata
          formazione,   di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni
          lavorativi, delle funzioni di ufficiale  della  riscossione
          da  parte  di  dipendenti delle societa' concessionarie che
          abbiano un'anzianita' di servizio non  inferiore  a  cinque
          anni;
              2)   realizzare   misure  di  sostegno  del  reddito  e
          dell'occupazione, con le modalita' di cui all'art. 2, comma
          28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il  personale
          delle    societa'    concessionarie    della   riscossione,
          dell'associazione  nazionale  di  categoria e del Consorzio
          nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio  di
          riscossione   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44;
              3) utilizzare, previo accordo tra le parti, l'eventuale
          avanzo  patrimoniale,  al  netto   delle   riserve   legali
          esistenti  alla  data  del  31  dicembre 1998, del Fondo di
          previdenza di cui alla legge  2  aprile  1958,  n.  377,  e
          successive modificazioni;
             r) previsione, nel rispetto dei principi di economicita'
          di  gestione,  di  misure dirette a favorire la continuita'
          del  rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  societa'
          concessionarie  della riscossione dei tributi e delle altre
          entrate degli enti locali, nel caso in cui,  alla  scadenza
          delle concessioni in atto, il servizio di riscossione venga
          esercitato  direttamente  dall'ente locale o affidato ad un
          soggetto terzo; a tal fine dovra' prevedersi che  il  nuovo
          soggetto  che  esercita  il  servizio  di riscossione possa
          riconoscere  priorita',  nelle  assunzioni   di   personale
          adibito   alle   medesime   attivita'  di  riscossione,  ai
          dipendenti dei precedenti concessionari;
             s) fissazione di un termine per la durata  dell'incarico
          di  commissario  governativo provvisoriamente delegato alla
          riscossione, con previsione  di  rimborso  delle  spese  di
          gestione   dallo   stesso  sostenute  durante  la  gestione
          commissariale, di norma entro i limiti determinati  per  il
          precedente concessionario o commissario;
             t)   previsione  della  possibilita',  per  le  societa'
          concessionarie,  di  esercitare  l'attivita'  di   recupero
          crediti  secondo  le ordinarie procedure civilistiche; tali
          attivita' dovranno essere svolte e contabilizzate  in  modo
          separato  da  quelle  della  riscossione dei tributi, senza
          incidere sul regolare svolgimento  dell'attivita'  primaria
          di  riscossione  delle  entrate  dello  Stato,  degli  enti
          territoriali e degli altri enti pubblici;
             u) coordinamento delle disposizioni recate  dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  della  presente  legge con
          quelle di cui  ai  decreti  legislativi  emanati  ai  sensi
          dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
          applicabili;
             v)  applicazione  della  disciplina  recata  dai decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  della  presente  legge  ai
          rapporti  concessori e commissariali in atto per la residua
          durata  del  periodo  di  gestione,  con  facolta',  per  i
          concessionari  ed  i commissari, di costituire societa' per
          azioni di cui all'art. 31, comma 1, lettera c), del decreto
          del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.  43,  e
          successive  modificazioni,  attribuendo  a  tali societa' i
          rapporti concessori in atto; previsione, per  i  primi  due
          anni  successivi alla data di entrata in vigore dei decreti
          legislativi, di un meccanismo di salvaguardia del risultato
          economico  delle  singole  gestioni   dell'ultimo   biennio
          precedente,   tenendo   conto  dei  maggiori  ricavi  della
          riscossione  mediante  ruolo e dei minori costi di gestione
          derivanti,   entrambi,   dall'applicazione   della    nuova
          disciplina  della  riscossione, anche alla luce dei criteri
          direttivi  di  cui  alla  lettera  e);  previsione,  per  i
          soggetti  cui  sia gia' affidato in concessione il servizio
          di riscossione, del termine  di  due  anni  dalla  data  di
          entrata    in   vigore   dei   decreti   legislativi,   per
          l'adeguamento del capitale  sociale  alla  misura  prevista
          dalla lettera d)".
          Nota all'art. 1:
            - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  602, reca: "Disposizioni sulla riscossione delle
          imposte sul reddito".