DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 31 
                     Soggetti della concessione 
 
  1. La concessione puo' essere conferita: 
a) alle aziende e agli istituti di credito  di  cui  all'articolo  5,
   lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge, 12  marzo  1936,
   n. 375, e successive modificazioni, nonche' alle casse  rurali  ed
   artigiane di cui alla lettera f), dello stesso articolo, aventi un
   patrimonio non inferiore a lire un miliardo; 
b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende  di
   credito; 
c) alla societa' per azioni  regolarmente  costituite,  con  sede  in
   Italia e con capitale interamente versato, non inferiore a lire un
   miliardo  ed  aventi  per  oggetto  esclusivo   la   gestione   in
   concessione del servizio ovvero di attivita'  o  compiti  ad  esso
   connessi o complementari, costituite dai soggetti  indicati  nella
   lettera a)  o  da  persone  fisiche,  e  il  cui  statuto  prevede
   l'inefficacia nei confronti della societa' del trasferimento delle
   azioni per atto  tra  vivi  non  preventivamente  autorizzato  dal
   Ministro delle Finanze;  le  modifiche  allo  statuto,  deliberate
   dalla societa' per azioni gia' esercenti attivita' esattoriale per
   adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera,  non
   danno luogo all'applicazione dell'articolo 2437 del codice civile;
   d) alle societa' cooperative con capitale non inferiore a lire  un
   miliardo, che, alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  4
   ottobre 1986, n. 657 erano titolari di gestione da  almeno  trenta
   anni. 
  2. Non  possono  essere  rappresentanti  legali,  amministratori  e
sindaci delle aziende ed istituti di  credito,  delle  loro  speciali
sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1: 
a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati; 
b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore
   e che per irregolarita' o abusi commessi nell'esercizio delle loro
   funzioni sono stati  oggetto  di  provvedimento  di  revoca  dalla
   nomina  o  sono  stati  dispensati   dall'ufficio   di   delegato,
   sostituto,  sorvegliante,  collettore,  ufficiale  esattoriale   o
   ufficiale di riscossione, messo a notificatore; 
c) coloro che sono stati condannati per delitti  contro  la  pubblica
   Amministrazione,  l'amministrazione  della  giustizia,   la   fede
   pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non colposi ponibili,
   con pena detentiva, non inferiore a un anno e  che  comportano  la
   interdizione dai pubblici uffici; 
d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti  o  provvedimenti
   di  cui  alla  legge  31  maggio  1965,  n.   575   e   successive
   modificazioni, e sentenze  passate  in  giudicato  o  procedimenti
   penali per i delitti previsti dagli articoli  418  e  416-bis  del
   codice penale, contestati con ordine o mandato di  comparizione  o
   di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano  a  conoscenza
   che sono stati sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti
   i rappresentanti legali, gli  amministratori  o  i  sindaci  delle
   aziende ed  istituti  di  credito,  delle  loro  speciali  sezioni
   autonome e delle societa'  indicate  nel  comma  1,  devono  darne
   notizia  al  Ministero  delle  Finanze.  Analoga  informativa   e'
   trasmessa  dall'autorita'  giudiziaria  che  ha  emesso  ordine  o
   mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti. 
  3.   Non   possono,   inoltre   essere    rappresentanti    legali,
amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito,  delle
loro speciali sezioni autonome e delle societa' indicati nel comma 1: 
a) i membri del Parlamento e del Governo; 
b) i membri dei consigli o  assemblee  e  dei  relativi  comitati  di
   controllo regionali, provinciali e  comunali,  limitatamente  alla
   concessione  relativa  agli  ambiti  territoriali  compresi  nella
   circoscrizione territoriale dell'ente; 
c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e
   degli enti territoriali interessati per  ciascuna  concessione,  a
   pena di decadenza dall'impiego; 
d) gli esercenti una professione che la legge dichiara  incompatibile
   con la partecipazione alla amministrazione di societa'. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e  d),  ed  al
comma 3, lettere a), b) e  c),  si  applicano  anche  ai  soci  delle
societa' di cui al comma 1, lettere c) e d). ((19)) 
    
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.  Tale
abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo
4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237".