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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 31

Soggetti della concessione
1. La concessione può essere conferita:
a) alle aziende e agli istituti di credito di cui all'articolo 5, lettere a), b), d) ed e) del regio decreto-legge, 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché alle casse rurali ed artigiane di cui alla lettera f), dello stesso articolo, aventi un patrimonio non inferiore a lire un miliardo;
b) alle speciali sezioni autonome dei predetti istituti e aziende di credito;
c) alla società per azioni regolarmente costituite, con sede in Italia e con capitale interamente versato, non inferiore a lire un miliardo ed aventi per oggetto esclusivo la gestione in concessione del servizio ovvero di attività o compiti ad esso connessi o complementari, costituite dai soggetti indicati nella lettera a) o da persone fisiche, e il cui statuto prevede l'inefficacia nei confronti della società del trasferimento delle azioni per atto tra vivi non preventivamente autorizzato dal Ministro delle Finanze; le modifiche allo statuto, deliberate dalla società per azioni già esercenti attività esattoriale per adeguarlo alle prescrizioni contenute nella presente lettera, non danno luogo all'applicazione dell'articolo 2437 del codice civile;
d) alle società cooperative con capitale non inferiore a lire un miliardo, che, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 erano titolari di gestione da almeno trenta anni.
2. Non possono essere rappresentanti legali, amministratori e sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1:
a) gli inabilitati, gli interdetti ed i falliti non riabilitati;
b) coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'ufficio di esattore e che per irregolarità o abusi commessi nell'esercizio delle loro funzioni sono stati oggetto di provvedimento di revoca dalla nomina o sono stati dispensati dall'ufficio di delegato, sostituto, sorvegliante, collettore, ufficiale esattoriale o ufficiale di riscossione, messo a notificatore;
c) coloro che sono stati condannati per delitti contro la pubblica Amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero per delitti non colposi ponibili, con pena detentiva, non inferiore a un anno e che comportano la interdizione dai pubblici uffici;
d) coloro nei cui confronti sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, e sentenze passate in giudicato o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 418 e 416-bis del codice penale, contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture, qualora siano a conoscenza che sono stati sottoposti ai suddetti procedimenti o provvedimenti i rappresentanti legali, gli amministratori o i sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicate nel comma 1, devono darne notizia al Ministero delle Finanze. Analoga informativa è trasmessa dall'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti.
3. Non possono, inoltre essere rappresentanti legali, amministratori o sindaci delle aziende ed istituti di credito, delle loro speciali sezioni autonome e delle società indicati nel comma 1:
a) i membri del Parlamento e del Governo;
b) i membri dei consigli o assemblee e dei relativi comitati di controllo regionali, provinciali e comunali, limitatamente alla concessione relativa agli ambiti territoriali compresi nella circoscrizione territoriale dell'ente;
c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego;
d) gli esercenti una professione che la legge dichiara incompatibile con la partecipazione alla amministrazione di società.
4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere c) e d).
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".