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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal: 1-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visti l'articolo 1 della legge 4 ottobre 1986, n. 657, e l'articolo 1
della legge 3 ottobre 1987, n. 403; 
Sentito il parere  delle  commissioni  permanenti  delle  due  Camere
competenti per materia previsto dall'articolo 3 della  legge  n.  657
del 1986; 
Vista la deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  adotta  nella
riunione del 22 gennaio 1988; 
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; 
                                EMANA 
                        Il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
         Istituzione del servizio centrale della riscossione 
 
  1. E' istituito presso il Ministero delle  finanze,  quale  ufficio
centrale  alle  dirette  dipendenze  del  Ministro,  il  servizio  di
riscossione dei tributi, che  assume  la  denominazione  di  servizio
centrale della riscossione. 
  2. Il servizio e'  diretto  da  un  funzionario  con  qualifica  di
dirigente superiore, si avvale di un centro informativo istituito  ai
sensi dell'articolo 2, secondo comma, del  decreto-legge  30  gennaio
1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976,
n. 60, e si articola anche in un ufficio statistico e in  un  ufficio
ispettivo; nell'ambito del  servizio  stesso  trova  collocazione  la
segreteria tecnica della commissione di cui all'articolo 3. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  e'   disposta   la
assegnazione  del  personale  dei  ruoli  dell'amministrazione  delle
finanze necessario per il funzionamento degli uffici,  nei  quali  si
articola il servizio centrale, e  della  segreteria  tecnica  di  cui
all'articolo 4. 
  4. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive  modificazioni,
e' sostituito dal quadro annesso al presente decreto. ((19)) 
    
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.  Tale
abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo
4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237".