LEGGE 4 ottobre 1986, n. 657

Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/04/2001)
Testo in vigore dal: 3-10-1987
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3.

  1. Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate
entro  dodici  mesi  dall'entrata in vigore della presente legge, con
uno  o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del
Ministro  delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del
tesoro,  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, sentito il parere
delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia,
che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta.((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La  L.  3  ottobre  1987,  n. 403, (con l'art.1, comma 2) ha disposto
che"Il  termine  previsto dall'articolo 3 della legge 4 ottobre 1986,
n. 657, e' prorogato al 31 gennaio 1988."