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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-3-1988 al: 30-6-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia previsto dall'articolo 3 della legge n. 657 del 1986;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta nella riunione del 22 gennaio 1988;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

Il seguente decreto:

Art. 1

Istituzione del servizio centrale della riscossione
1. È istituito presso il Ministero delle finanze, quale ufficio centrale alle dirette dipendenze del Ministro, il servizio di riscossione dei tributi, che assume la denominazione di servizio centrale della riscossione.
2. Il servizio è diretto da un funzionario con qualifica di dirigente superiore, si avvale di un centro informativo istituito ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, e si articola anche in un ufficio statistico e in un ufficio ispettivo; nell'ambito del servizio stesso trova collocazione la segreteria tecnica della commissione di cui all'articolo
3.
3. Con decreto del Ministro delle finanze è disposta la assegnazione del personale dei ruoli dell'amministrazione delle finanze necessario per il funzionamento degli uffici, nei quali si articola il servizio centrale, e della segreteria tecnica di cui all'articolo
4.
4. Il quadro A della Tabella VI, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, è sostituito dal quadro annesso al presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
La legge 4 ottobre 1986, n. 657, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 1986, reca: "Delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi". Per il testo dell'intero art. 1 di detta legge si veda la nota all'art. 3.
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 657/1986 si veda la nota all'art. 3.
- Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 403/1987, di conversione con il comma 1 del D.L. 4 agosto 1987, n. 326, ha prorogato il termine previsto dall'art. 3 della citata legge n. 657/1986 al 31 gennaio 1988.
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 657/1986:
"Art. 3. - 1. Le disposizioni previste nei precedenti articoli saranno emanate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia, che si pronunciano entro quarantacinque giorni dalla richiesta".
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, recante: "Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria", è il seguente:
"Sono istituiti i centri informativi della Direzione generale delle imposte dirette, dalla Direzione delle tasse e imposte indirette sugli affari e della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non superiore a 4.
L'istituzione di tali centri è attuata in relazione allo sviluppo del processo di automazione di servizi e delle procedure amministrative.
Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili alla anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere autorizzato il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi informativi di altre amministrazioni dello Stato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 320 dell'11 dicembre 1972, reca la "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". Il quadro A della tabella VI, allegata al decreto suddetto, in particolare fissa il contingente organico dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze.