DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 8

Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1976, n. 60 (in G.U. 31/03/1976, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
Testo in vigore dal: 1-4-1976
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Sono  istituiti i centri informativi della Direzione generale delle
imposte  dirette,  della  Direzione  generale  delle  tasse e imposte
indirette    sugli    affari   e   della   Direzione   generale   per
l'organizzazione dei servizi tributari.
  ((Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, su proposta del
Ministro  per  le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono
essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle
indicate  nel primo comma, altri centri informativi per un numero non
superiore  a  4. L'istituzione di tali centri e' attuata in relazione
allo  sviluppo  del  processo  di  automazione  dei  servizi  e delle
procedure amministrative.
  Per  esigenze  di  semplificazione delle procedure e di ampliamento
delle   fonti   di  acquisizione  dei  dati  e  delle  notizie  utili
all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio  dei  Ministri, puo' essere autorizzato il collegamento del
sistema   informativo   del   Ministero  delle  finanze  con  sistemi
informativi di altre amministrazioni dello Stato)).