stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 30 gennaio 1976, n. 8

Norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 marzo 1976, n. 60 (in G.U. 31/03/1976, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/02/1992)
nascondi
Testo in vigore dal:  3-2-1976 al: 31-3-1976
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di emanare norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


Per il funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle finanze si avvale di un sistema informativo basato sull'impiego di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di trasmissione dei dati.
Il sistema si articola in centri informativi istituiti nell'ambito delle direzioni generali in collegamento con i rispettivi uffici periferici. I centri sono tra essi collegati in modo da consentire lo scambio delle informazioni.
Ogni centro assolve i compiti dell'anagrafe tributaria nel settore di propria competenza provvedendo alla raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie necessarie. A tale fine provvede alla automazione dei servizi e delle procedure amministrative da realizzare in modo coordinato e secondo criteri intesi a rendere più sollecita ed efficace l'attività dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi.
Il Ministro per le finanze adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza degli archivi contro manomissioni o interventi non autorizzati e per impedire l'illegittima utilizzazione dei dati e delle notizie acquisite attraverso il sistema informativo.