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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
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Testo in vigore dal:  1-7-1999
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Art. 20

Decadenza della concessione
1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora:
a) non inizi il servizio alla data fissata nella concessione;
b) commetta gravi o reiterati abusi od irregolarità ed in particolare con effettui alle prescrizioni scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti;
c) non osservi gli obblighi stabiliti dall'atto di concessione e dal relativo disciplinare;
d) si rifiuti, pur nell'accertata remuneratività del servizio, di assumere il servizio di tesoreria a richiesta degli enti locali interessati e quello di riscossione di altre entrate o crediti previsti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 3;
e) risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi in materia di lavoro e previdenza, nonché dai contratti collettivi per gli addetti al servizio di riscossione dei tributi che verranno applicati a tutto il personale dipendente fatta eccezione per gli addetti ai quali, alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657 era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito;
f) non presti o non adegui la cauzione nei termini stabiliti dal disciplinare speciale di cui all'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 54;
g) non sia stata disposta la riammissione ai sensi dell'articolo 17 nella gestione del servizio, per cause non imputabili all'amministrazione, nel termine di sei mesi dal provvedimento di sospensione;
h) negli altri casi previsti dal presente decreto.
2. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta da motivata e formale contestazione delle inadempienze che vi hanno dato causa.
3. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del Ministro delle finanze, sentiti la commissione consultiva di cui all'articolo 3 e il competente intendente di finanza.
4. Il concessionario non ha diritto ad indennizzo in caso di decadenza.
((19))


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AGGIORNAMENTO (19)
Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68, comma 1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Tale abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237".