DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 25. 
                      (Cartella di pagamento). 
 
  1. Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore
iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre: 
    a) del terzo anno successivo  a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento  dell'unica
o ultima rata se il termine per il versamento delle somme  risultanti
dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno  in  cui  la
dichiarazione e' presentata, per le  somme  che  risultano  dovute  a
seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dall'articolo  36-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, nonche' del quarto anno successivo  a  quello  di  presentazione
della  dichiarazione  del  sostituto  d'imposta  per  le  somme   che
risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo  unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917; (64) (101) (108) (112) ((126)) 
    b) del quarto anno successivo a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione,  per  le  somme  che  risultano   dovute   a   seguito
dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973; (101)
(108) 
    c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento  e'
divenuto definitivo, per le somme dovute in  base  agli  accertamenti
dell'ufficio. 
    c-bis) del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima
rata del piano di rateazione per le  somme  dovute  a  seguito  degli
inadempimenti di cui all'articolo 15-ter. 
    1-bis. In deroga alle disposizioni del comma 1, il concessionario
notifica la cartella di pagamento, a pena di decadenza: 
    a) per i crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso
per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese,
non ancora iscritti a ruolo, entro il  31  dicembre  del  terzo  anno
successivo: 
      1) alla pubblicazione del decreto che  revoca  l'ammissione  al
concordato preventivo ovvero ne dichiara la mancata  approvazione  ai
sensi degli articoli 173 e 179 del regio decreto 16  marzo  1942,  n.
267; 
      2)  alla  pubblicazione  della   sentenza   che   dichiara   la
risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo ai  sensi  del
combinato disposto degli articoli 186, 137 e 138 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267; 
    b) per i crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione  dei
debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16  marzo  1942,
n. 267, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione  della
proposta di transazione fiscale di cui  all'articolo  182-ter,  sesto
comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, entro il 31  dicembre
del terzo anno successivo alla scadenza del termine di cui al settimo
comma dell'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
ovvero alla pubblicazione della sentenza che dichiara  l'annullamento
dell'accordo; 
    c) per i crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data
di pubblicazione della proposta  di  accordo  di  composizione  della
crisi  da  sovraindebitamento  o  della   proposta   di   piano   del
consumatore, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo: 
      1) alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o
l'annullamento  dell'accordo   di   composizione   della   crisi   da
sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 14 della legge 27  gennaio
2012, n. 3, ovvero la cessazione degli effetti dell'accordo, ai sensi
dell'articolo 11,  comma  5,  o  dell'articolo  12,  comma  4,  della
medesima legge n. 3 del 2012; 
      2) alla pubblicazione del decreto  che  revoca  o  dichiara  la
cessazione  degli  effetti  del  piano  del  consumatore,  ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, e dell'articolo  12-ter,  comma  4,  della
legge n. 3 del 2012. 
  1-ter. Se successivamente alla chiusura delle procedure di cui alle
lettere a) e b) del comma 1-bis viene dichiarato  il  fallimento  del
debitore, il concessionario procede all'insinuazione  al  passivo  ai
sensi dell'articolo 87, comma 2, senza necessita'  di  notificare  la
cartella di pagamento. 
  2. La cartella di pagamento,  redatta  in  conformita'  al  modello
approvato  con  decreto  del  Ministero   delle   finanze,   contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal  ruolo  entro  il
termine di sessanta giorni dalla  notificazione,  con  l'avvertimento
che, in mancanza, si procedera' ad esecuzione forzata. (120) 
  2-bis. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione  della
data in cui il ruolo e' stato reso esecutivo. 
  3. Ai fini della scadenza del termine di  pagamento  il  sabato  e'
considerato giorno festivo. (62) 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  La Corte costituzionale con sentenza del 7-15 luglio 2005,  n.  280
(in  G.U.  1a  s.s.   del   20/07/2005,   n.   29),   ha   dichiarato
l'illegittimita'   costituzionale   del   presente   articolo,   come
modificato dal decreto legislativo 27  aprile  2001,  n.  193,  nella
parte in cui non prevede un termine, fissato  a  pena  di  decadenza,
entro il quale il concessionario deve notificare al  contribuente  la
cartella di pagamento delle  imposte  liquidate  ai  sensi  dell'art.
36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni  comuni  in
materia di accertamento delle imposte sui redditi). 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,  come  modificato  dal  D.L.  17
giugno 2005, n.106, convertito con modificazioni dalla L.  31  luglio
2005, n. 156, ha disposto (con l'art. 36, comma  2)  che  "In  deroga
all'articolo 25, comma 1, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  per  le  somme  che
risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  liquidazione  delle
dichiarazioni, la cartella di pagamento  e'  notificata,  a  pena  di
decadenza, entro il 31 dicembre: 
    a) del quarto anno successivo a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni
2002 e 2003; 
    b) del quinto anno successivo a  quello  di  presentazione  della
dichiarazione, relativamente alle dichiarazioni presentate  entro  il
31 dicembre 2001." 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto (con l'art. 157, comma  3)  che
"I termini di  decadenza  per  la  notificazione  delle  cartelle  di
pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a)  e  b),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono prorogati di un anno relativamente: 
  a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le  somme  che
risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
  b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate  nell'anno
2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19  e
20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917; 
  c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017  e  2018,  per  le
somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 157, comma 7-bis) che  le  presenti
modifiche non si applicano alle entrate degli enti territoriali. 
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AGGIORNAMENTO (108) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dal D.L. 31 dicembre  2020,
n. 183, convertito con modificazioni dalla L. 26  febbraio  2021,  n.
21, ha disposto (con l'art. 157, comma 3) che "I termini di decadenza
per  la  notificazione   delle   cartelle   di   pagamento   previsti
dall'articolo  25,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati
di quattordici mesi relativamente: 
    a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che
risultano dovute a seguito dell'attivita'  di  liquidazione  prevista
dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e 54-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; 
    b)  alle  dichiarazioni  dei   sostituti   d'imposta   presentate
nell'anno 2017, per le somme che  risultano  dovute  ai  sensi  degli
articoli 19 e 20 del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
    c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018,  per  le
somme che risultano dovute  a  seguito  dell'attivita'  di  controllo
formale prevista dall'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600". 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art.  5,  comma  8)
che "In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini  di  decadenza  per  la  notificazione  delle
cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, sono prorogati di un anno per le  dichiarazioni  presentate  nel
2019". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 9) che "Le disposizioni di
cui ai commi da 1 a 8 si applicano nel rispetto dei  limiti  e  delle
condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del
19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia  nell'attuale  emergenza  del
COVID-19», e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (120) 
  La L. 30 dicembre 2021, n. 234, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
913) che "Con  riferimento  alle  cartelle  di  pagamento  notificate
dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al  31  marzo  2022,  il
termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto
dall'articolo  25,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli
articoli 30 e 50, comma  1,  dello  stesso  decreto,  in  centottanta
giorni". 
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AGGIORNAMENTO (126) 
  La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
158) che "In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della  legge  27
luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito  del
controllo  automatizzato  delle  dichiarazioni  relative  al  periodo
d'imposta  in  corso  al  31  dicembre   2019,   richieste   con   le
comunicazioni  previste  dagli  articoli  36-bis  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  54-bis  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  i
termini  di  decadenza  per  la  notificazione  delle   cartelle   di
pagamento, previsti  dall'articolo  25,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,
sono prorogati di un anno".