DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 36-ter. 
               (Controllo formale delle dichiarazioni) 
 
  1.  Gli   uffici   periferici   dell'amministrazione   finanziaria,
procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a  quello
di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate
dai contribuenti e dai sostituti d'imposta' sulla  base  dei  criteri
selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di
specifiche  analisi  del  rischio  di  evasione  e  delle   capacita'
operative dei medesimi uffici. 
  2.  Senza  pregiudizio  dell'azione  accertatrice  a  norma   degli
articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
    a) escludere in tutto o  in  parte  lo  scomputo  delle  ritenute
d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta,
dalle comunicazioni di cui all'articolo. 20, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605,  o  dalle
certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero  delle   ritenute
risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle  dichiarazioni
dei contribuenti stessi; 
    b) escludere in tutto o in  parte  le  detrazioni  d'imposta  non
spettanti in base ai  documenti  richiesti  ai  contribuenti  o  agli
elenchi di cui all'articolo 78, comma 25,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413; 
    c) escludere in tutto o in parte le  deduzioni  dal  reddito  non
spettanti in base ai  documenti  richiesti  ai  contribuenti  o  agli
elenchi menzionati nella lettera b); 
    d) determinare i crediti d'imposta  spettanti  in  base  ai  dati
risultanti  dalle  dichiarazioni  e   ai   documenti   richiesti   ai
contribuenti; 
    e) liquidare  la  maggiore  imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei
redditi  risultanti  da  piu'  dichiarazioni  o  certificati  di  cui
all'articolo 1, comma 4, lettera d), presentati per  lo  stesso  anno
dal medesimo contribuente; 
    f) correggere gli errori materiali e di  calcolo  commessi  nelle
dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
  3. Ai fini dei  commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il  sostituto
d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o  in  forma  scritta  o
telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati  contenuti  nella
dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute  di  versamento  e
altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi  dai  dati
forniti da terzi. 
  ((3-bis. Ai fini del controllo di cui al comma 1,  gli  uffici,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,
non  chiedono  ai  contribuenti  documenti  relativi  a  informazioni
disponibili nell'anagrafe tributaria o a dati trasmessi da  parte  di
soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi
o comunicativi, salvo che la richiesta  riguardi  la  verifica  della
sussistenza  di  requisiti  soggettivi   che   non   emergono   dalle
informazioni  presenti  nella  stessa  anagrafe  ovvero  elementi  di
informazione  in  possesso   dell'amministrazione   finanziaria   non
conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di
documenti  effettuate  dall'amministrazione  per  dati  gia'  in  suo
possesso sono considerate inefficaci)). 
  4. L'esito del controllo formale e' comunicato al contribuente o al
sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo
alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle  ritenute  alla
fonte, dei contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche la
segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati
erroneamente in sede di  controllo  formale  entro  i  trenta  giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.