DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1988, n. 43

Istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-3-1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-7-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 77 
               Presentazione della domanda di rimborso 
 
  1. La domanda di rimborso, corredata dell'avviso di mora e di tutti
gli atti relativi alle procedure  esperite,  deve  essere  presentata
all'ufficio  dell'amministrazione  finanziaria,  o  all'ente  che  ha
emesso il  ruolo  entro  ventiquattro  mesi  da  quello  di  scadenza
dell'ultima rata. 
  2. Quando il concessionario prova che la procedura esecutiva si  e'
protratta oltre il termine di cui al comma 1 per causa non imputabile
a lui o al concessionario delegato la domanda deve essere  presentata
entro quattro mesi dal giorno in cui la procedura e' stata compiuta. 
  3. Se la procedura di fallimento e' ancora pendente  alla  scadenza
del termine stabilito nel comma 1,  la  domanda  di  discarico  o  di
rimborso deve essere presentata dopo che e'  divenuto  definitivo  il
provvedimento di chiusura del fallimento  e  comunque  entro  quattro
mesi dalla sua applicazione nel foglio annunzi legali. 
  4. Se la procedura  di  liquidazione  coatta  amministrativa  o  la
procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  della  legge  3
aprile 1979 n. 95, e'  ancora  pendente  alla  scadenza  del  termine
stabilito nel comma 1, la domanda di discarico  o  di  rimborso  deve
essere presentata entro quattro mesi dalla data in  cui  e'  divenuta
definitiva la ripartizione finale dell'attivo tra i creditori. 
  5. In caso di concordato preventivo o fallimentare  la  domanda  di
discarico o di rimborso deve essere  presentata  entro  quattro  mesi
dalla scadenza del termine stabilito per l'esecuzione del concordato. 
6. In caso di concordato preventivo o fallimentare con  cessione  dei
beni ai creditori, la domanda di discarico, o di rimborso deve essere
presentata entro quattro mesi dalla data  del  provvedimento  con  il
quale  il  giudice  delegato  accerta  la  completa  esecuzione   del
concordato. 
  7. In caso di eredita' accettata con beneficio di inventario  o  di
separazione dei  beni  chiesta  dai  creditori,  ovvero  di  eredita'
giacente,  la  domanda  di  discarico  o  di  rimborso  deve   essere
presentata nel  termine  di  quattro  mesi  dal  trentunesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nel foglio annunzi legali dello
stato di graduazione, ovvero dalla data del  passaggio  in  giudicato
della sentenza che pronuncia sui reclami proposti. 
  8. In una stessa domanda non possono essere comprese quote iscritte
in ruoli diversi: 
  9. Uno degli esemplari della domanda, con  l'indicazione  da  parte
dell'ufficio finanziario o dell'ente della data di presentazione,  e'
restituito al concessionario in segno di ricevuta. 
  10. La domanda puo'  anche  essere  spedita  con  raccomandata  con
avviso di ricevimento. In tal  caso  la  presentazione  si  considera
avvenuta nel giorno in cui la raccomandata e' consegnata  all'ufficio
postale. (5) (13) ((19)) 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.L. 13 maggio 1991,  n.  151,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, ha disposto (con l'art. 11, comma 2)
che "Se i soggetti iscritti a  ruolo  solidalmente  responsabili  del
pagamento sono in numero superiore a  tre,  i  termini  di  cui  agli
articoli 75 e 77 del decreto 28 gennaio 1988, n. 43, sono elevati  di
due mesi per ogni soggetto iscritto a ruolo oltre il terzo". 
    
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 8 agosto 1995, n. 349, ha disposto: 
  - (con l'art. 2,  comma  1)  che  "I  termini,  anche  processuali,
relativi alle procedure esecutive di cui [...] agli articoli 75 e  77
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988,  n.  43,
relativi alla riscossione delle entrate di cui all'articolo 41  dello
stesso decreto n. 43 del 1988, sono sospesi dal 1 febbraio 1995  fino
al 29 febbraio 1996". 
  - (con l'art. 2, comma 2) che "I termini di cui [...] agli articoli
75 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,
n. 43, pendenti alla data del 30 giugno 1995,  iniziano  a  decorrere
dal 1 luglio 1995,  ferma  restando  la  validita'  degli  atti  gia'
compiuti". 
  - (con l'art. 2, comma 6) che "I termini di cui agli articoli 75  e
77 del decreto del Presidente della Repubblica 28  gennaio  1988,  n.
43, sono sospesi durante  il  periodo  di  gestione  del  commissario
governativo". 
    
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 ha disposto (con l'art. 68,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dagli articoli 58 e 59, e' abrogato  il
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.  Tale
abrogazione non opera limitatamente al rinvio contenuto nell'articolo
4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237".