DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 28.
                      (Modalita' di pagamento).

  1. Il pagamento delle somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato
presso  gli  sportelli  del  concessionario,  le agenzie postali e le
banche. In caso di versamento presso le agenzie postali e le banche i
costi dell'operazione sono a carico del contribuente.
  2.  Fuori  del  territorio  nazionale,  il  pagamento  puo'  essere
effettuato  mediante  bonifico  bancario  sul conto corrente bancario
indicato dal concessionario nella cartella di pagamento.
  3.  Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  sono stabilite le
modalita' di pagamento, anche con mezzi diversi dal contante; in ogni
caso,  tali  modalita' devono essere tali da assicurare l'indicazione
del  codice  fiscale  del  contribuente  e gli estremi identificativi
dell'imposta pagata.
  ((3-bis.  Il  pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante
individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
    a)  in  caso  di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso
risulta scoperto o comunque non pagabile;
    b)  in  caso  di  utilizzazione  di  una  carta di credito, se il
gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.".
23-ter.  All'articolo  47-bis,  comma  1,  del decreto del Presidente
della   Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  dopo  la  parola:
"concessionari"  sono  inserite  le  seguenti: "e ai soggetti da essi
incaricati)).