DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 79.
                      (Prezzo base e cauzione).

  1.  Il  prezzo  base  dell'incanto  e' pari all'importo stabilito a
norma  dell'articolo  52, comma 4, del testo unico delle disposizioni
concernenti   l'imposta   di  registro,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 ((, moltiplicato
per tre)).
  2.  Se  non  e'  possibile  determinare  il  prezzo base secondo le
disposizioni  del  comma 1, il concessionario richiede l'attribuzione
della  rendita  catastale  del  bene stesso al competente ufficio del
territorio,  che  provvede  entro  centoventi giorni; se si tratta di
terreni   per   i   quali  gli  strumenti  urbanistici  prevedono  la
destinazione   edificatoria,  il  prezzo  e'  stabilito  con  perizia
dell'ufficio del territorio.
  3.  La  cauzione prevista dall'articolo 580 del codice di procedura
civile e' prestata al concessionario ed e' fissata, per ogni incanto,
nella misura del dieci per cento del prezzo base. (25)
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AGGIORNAMENTO (25)
  Il  D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 ha disposto (con l'art. 76, comma
1)  che  "Il  limite di cui all'articolo 79, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' elevato
a lire 500 mila".