DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 548

Interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

note: Entrata in vigore del decreto: 23/10/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641 (in G.U. 21/12/1996, n.299).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
Testo in vigore dal: 23-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.
               Trasferimento di opere infrastrutturali
                      ed impianti alle regioni

  1.  Sono  trasferite alle Regioni Basilicata e Campania le funzioni
di natura normativa, che devono essere esercitate entro il termine di
centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
disposizione,   concernenti   il   completamento  degli  insediamenti
produttivi  e  la gestione delle aree industriali realizzate ai sensi
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, da esercitare in
raccordo con le disposizioni sui contratti d'area di cui all'articolo
2,  comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono
trasferiti   ai  consorzi  di  sviluppo  industriale  competenti  per
territorio,  costituiti  a norma dell'articolo 36, commi 4 e 5, della
legge  5  ottobre  1991,  n.  317,  e  successive  modificazioni, gli
impianti   e   le   opere   infrastrutturali  realizzate  nelle  aree
industriali di cui al citato articolo 32 della legge n. 219 del 1981,
i  lotti  di  cui  all'articolo  2,  commi 4 e 5, del decreto legge 5
ottobre  1993,  n.  398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre  1993,  n. 493, gli importi residui dei contributi assegnati
in  relazione  ai  predetti  lotti,  nei  limiti delle disponibilita'
esistenti, nonche' l'esercizio delle funzioni amministrative relative
al  completamento  degli  insediamenti  produttivi.  La vigilanza sui
predetti consorzi e' esercitata dalla regione competente. Con decreto
del  ministro  dell'Industria,  del  commercio  e dell'artigianato e'
nominato  un commissario ad acta, determinando il relativo compenso a
carico delle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219,
che  provvede,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente  disposizione,  alla  ricognizione  della consistenza e alle
operazioni  di  consegna  dei  beni  oggetto  del trasferimento e dei
relativi atti e documentazione al legale rappresentante del consorzio
di  sviluppo  industriale  competente  per territorio che subentra in
tutti  i  relativi  rapporti  attivi e passivi ((salvi i diritti gia'
maturati  a  qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o che
maturassero   successivamente   alla   consegna,   in  dipendenza  di
annullamenti,  revoche,  dichiarazioni  di  nullita'  o decadenza nel
quadro delle funzioni amministrative da esso esercitate)).
  2.  All'onere conseguente agli impegni di cui all'articolo 5, commi
4  e  seguenti,  del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla  legge  7  aprile 1995, n. 104, valutato in 10 miliardi di lire
per  ciascun  anno  del triennio 1997-1999, si fa fronte con le somme
derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge
23  giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341.