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DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 398

Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ((ed il sostegno dell'occupazione)) e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-10-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 493 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal:  9-12-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Investimenti industriali nelle aree terremotate della Campania, Basilicata e del Belice
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 4, lettera c), della legge 23 gennaio 1992, n. 32, è autorizzata l'utilizzazione della somma di lire 430 miliardi, ripartita in lire 130 miliardi per l'anno 1992 e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e 1994, destinata alle finalità di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
2. La disponibilità di cui al comma 1 è destinata:
a) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché alla liquidazione dell'aggiornamento dei contributi concessi, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del medesimo testo unico, a condizione, in entrambi i casi, che l'iniziativa realizzata raggiunga i livelli occupazionali medi previsti in sede di concessione dei contributi;
b) alla liquidazione del saldo dei contributi concessi per gli interventi di riparazione e ricostruzione degli stabilimenti industriali e delle attrezzature di cui all'articolo 27 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;
c) alla liquidazione degli oneri per espropri e collaudi, nonché all'esecuzione di opere di completamento indispensabili per la funzionalità delle infrastrutture realizzate.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 1997, N. 266.
4. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora non assegnati, ovvero assegnati da oltre dodici mesi e tuttora non utilizzati, sono ceduti per l'ampliamento di iniziative già insediate nell'agglomerato industriale, a condizione che le iniziative stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti nel progetto originario e che l'ampliamento programmato determini ulteriori incrementi dei livelli occupazionali. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle iniziative di cui all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, localizzate nei piani di insediamento produttivo di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), del medesimo testo unico. Il prezzo di cessione del lotto è determinato in misura pari al costo sostenuto o da sostenere per l'esproprio nonché per le relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 5- bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni. (6)
5. In caso di revoca dell'assegnazione del lotto con contestuale dichiarazione di decadenza dai contributi previsti all'articolo 39 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, per la mancata osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione, il lotto e il contributo concesso possono essere attribuiti ad altro soggetto idoneo sotto il profilo tecnico-economico, con preferenza per i titolari di iniziative in attività nell'area industriale. Le opere e gli impianti eventualmente realizzati dal soggetto decaduto saranno valutati sulla base di perizia giurata dei lavori eseguiti e della spesa effettivamente sostenuta, da redigersi a cura di tecnico abilitato designato da parte del presidente del tribunale territorialmente competente, che curerà il reperimento della documentazione di spesa avvalendosi della Guardia di finanza.
((
6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo previsto dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, tuttora disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel rispetto delle priorità sancite dall'articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE
))
7. Il comma 1 dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, è sostituito dal seguente:
" 1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessità e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonché di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facoltà di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori".
8. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall' articolo 2, commi 1 e 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, per l'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione ad imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1994. (13) (15) (17)
9. All'articolo 15 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso articolo 8, primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari".
10. Per consentire la prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia privata e delle connesse opere di urbanizzazione primaria nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 36 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
11. Alle funzioni statali attinenti all'istruttoria, alla definizione e alla liquidazione delle pratiche relative ai contributi concessi per la ricostruzione privata nelle predette zone della valle del Belice, sulla base di norme entrate in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, provvedono i comuni interessati, con le modalità di cui all'articolo 13-bis del predetto decreto-legge n. 8 del 1987.
11-bis. Sono altresì trasferite ai comuni interessati le funzioni relative alle operazioni e alle procedure necessarie di frazionamento ed accatastamento con presentazione all'ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati nonché degli edifici pubblici nelle zone della Valle del Belice.

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641, ha disposto (con l'art. 4, comma 1-bis) che "Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di industrializzazione approvati, con concessione di contributo, quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 del 1993".

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AGGIORNAMENTO (13)
La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma 6) che "Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998".

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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 31 dicembre 1998, n. 483, nel modificare l'art. 10, comma 6 della L. 7 agosto 1997, n. 266, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 6) che il termine di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2000.

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AGGIORNAMENTO (17)
La L. 17 maggio 1999, n. 144, nel modificare l'art. 10, comma 6 della L. 7 agosto 1997, n. 266, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 3) che il termine di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, relativo all'affidamento dei lavori di riparazione e ricostruzione a imprese iscritte in apposito albo tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.