stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal:  9-2-1995

Art. 5

Gestione delle aree industriali
1. Ai fini della definizione bonaria delle controversie relative alle quote che le imprese devono ancora corrispondere a titolo di corrispettivo per le gestioni delle aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, così come stabilite dalle amministrazioni competenti, le quote stesse sono ridotte al 40 per cento, restando esclusa ogni maggiorazione per IVA e interessi.
2. La riduzione di cui al comma 1 è subordinata alla avvenuta presentazione, entro la data del 10 giugno 1994, della domanda della ditta beneficiaria interessata, con la quale vengono accettate le condizioni di cui al comma 1, l'estinzione del contenzioso eventualmente in atto sulla questione e l'impegno al pagamento entro sessanta giorni dalla ridefinizione degli importi dovuti, a pena di decadenza.
3. La quota residua del corrispettivo da corrispondere agli enti gestori è posta a carico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, delle somme autorizzate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, nel settore delle attività produttive.
4. A far data dal 1 novembre 1994, i consorzi per le aree di sviluppo industriale competenti per territorio sono incaricati della gestione di cui al comma 1, fatta salva diversa indicazione delle rispettive regioni di appartenenza, intervenuta anteriormente; essi stabiliscono le quote a carico delle singole ditte beneficiarie e provvedono alla riscossione in base alla disciplina del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni e integrazioni.
5. I consorzi di cui al comma 4, nell'ambito delle vigenti norme in materia di concessione di servizi, attivano, a decorrere dal 1 novembre 1994, procedure volte a consentire alle ditte beneficiarie di prendere parte attiva alla gestione in forme tali comunque da garantire per quanto possibile l'assorbimento senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro del personale attualmente addetto alla gestione, ove in esubero.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, previo parere dei consulenti di cui all'articolo 4, comma 6, a definire con transazioni le controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativamente anche a più rapporti contrattuali in essere con lo stesso concessionario.
7. L'Avvocatura generale dello Stato può esprimere diverso avviso sulla proposta transattiva inoltrata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.