DECRETO LEGISLATIVO 14 aprile 1948, n. 496

Disciplina delle attivita' di giuoco.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1999)
Testo in vigore dal: 18-2-1999
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.

  E'   riservato   rispettivamente  al  Comitato  olimpico  nazionale
italiano  e  all'Unione nazionale incremento razze equine l'esercizio
delle  attivita'  previste  dall'art.  1,  qualora siano connesse con
manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli
enti predetti.
  La  disposizione  del  comma  precedente  non  si  applica a quelle
attivita'  che  il  Comitato  olimpico  nazionale italiano e l'Unione
nazionale incremento razze equine non intendano svolgere. In tal caso
si  osservano  le  disposizioni  dell'art.  2, salvo che si tratti di
attivita'  che  turbino  il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive.
  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e  l'Unione  nazionale
incremento  razze equine sono tenuti, per le attivita' da essi svolte
a  norma  del  primo  comma,  a corrispondere allo Stato una tassa di
lotteria  pari  al 16% di tutti gli introiti lordi. Il provento della
tassa deve affluire al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze
indicato nell'art. 3.
  Nulla   e'   innovato  circa  l'applicazione  degli  altri  tributi
attualmente in vigore. (1) ((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 22 dicembre 1951, n.1379 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  "La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile
1948,  n.  496,  che  assume  la  denominazione  di imposta unica sui
giuochi  di  abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per
cento."
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D. Lgs. 23 dicembre 1998, n.504 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  "La  tassa  di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 14
aprile  1948,  n. 496, assume la denominazione di imposta unica ed e'
dovuta  per  i  concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo,
relativi a qualunque evento, anche se svolto all'estero, nel rispetto
delle  disposizioni contenute nell'articolo 24, comma 27, della legge
27  dicembre  1997,  n. 449, e nell'articolo 88 del testo unico delle
leggi  di  pubblica  sicurezza  approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773."