DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19
                               De tax

  1.  Il  consumatore  che  acquista  prodotti  per  un prezzo pari o
superiore  a  50  euro  in  esercizi  commerciali  convenzionati  con
associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha
facolta'   di   manifestare  l'assenso  alla  destinazione  nei  loro
riguardi,  da  parte  dello  Stato, di una quota pari all'1 per cento
della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
  2.  Le  associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di
cui  all'articolo  7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di
volontariato  di  cui  alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS,
sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita'
etiche  ((,  fermo  restando  quanto  previsto  ai  sensi del secondo
periodo)).  Con  decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  agli  enti,  ((inclusi)) quelli
elencati  nel  precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti
dal  presente  articolo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle  entrate,  adottato  entro  la  stessa  data, sono stabilite le
modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui ai comma
1,   nonche'  quelle  ulteriori  occorrenti  per  l'applicazione  del
presente articolo.
  3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di
un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando  le  maggiori  entrate derivanti dal presente decreto. Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4.  Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale
e  non  incidono  sull'esercizio  della  delega  legislativa  di  cui
all'articolo  5,  comma  1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n.
80.