stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2003, n. 114

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

nascondi
Testo in vigore dal:  7-6-2003

Art. 4

1. L'articolo 7 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - 1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società concessionaria relativi alla costruzione del collegamento viario e ferroviario ed all'esercizio del collegamento stradale tra la Sicilia ed il continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare.
2. La convenzione di cui al comma 1 è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e Calabria;
3. In particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro:
a) il programma di costruzione di tutte le opere, fissando i relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;
b) le caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi;
c) le modalità di realizzazione delle prestazioni da parte della società Stretto di Messina S.p.A., secondo le disposizioni e le procedure previste, per la realizzazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale, dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e successive modificazioni, mediante affidamento ad uno o più contraenti generali o mediante concessione di costruzione e gestione;
d) le modalità ed i termini per il collaudo delle opere secondo le previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonché per l'entrata in esercizio del collegamento sia stradale che ferroviario;
e) le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del concedente, ferma restando la responsabilità a carico della concessionaria sia della progettazione che dell'esecuzione dei lavori;
f) le modalità per la riconsegna all'Amministrazione statale dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;
g) le penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le relative procedure, nonché i criteri e le modalità per l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;
h) casi in cui lo Stato può esercitare il riscatto anticipato dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonché i termini e le modalità per l'esercizio del riscatto stesso;
i) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di progettazione, costruzione e di manutenzione, anche straordinaria, dell'opera, nonché delle spese di esercizio del collegamento stradale per l'intera durata della concessione;
l) il piano economico-finanziario, la durata della concessione e l'eventuale contributo da accordare in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonché le modalità di corresponsione del contributo stesso secondo la disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190; la previsione che alla approvazione del progetto definitivo dell'opera, nonché all'entrata in esercizio del collegamento sullo stretto, sarà accertato il costo aggiornato dei lavori e stabilito, per differenza, l'eventuale contributo integrativo da corrispondere alla società concessionaria per gli aumenti di costo derivanti da forza maggiore, sorpresa geologica, sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque derivanti da richieste del concedente; l'eventuale contributo integrativo sarà determinato in stretta osservanza del piano economico-finanziario ed ai relativi oneri si farà fronte con le risorse stanziate annualmente per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
m) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti in stretta osservanza alle previsioni contenute nel piano economico finanziario, con la indicazione del valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione; le modalità finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione e le modalità di revisione periodica del piano economico finanziario;
n) le modalità di reperimento, da parte della società concessionaria, dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione delle prestazioni affidate, tenendo conto della possibilità di cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166;
o) la eventuale partecipazione al capitale della società Stretto di Messina S.p.A. di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso saranno apportate le conseguenti modifiche allo statuto della società stessa;
p) le modalità e i termini per la manutenzione e gestione delle opere, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;
q) la devoluzione in favore della concessionaria degli introiti derivanti dalla gestione del collegamento stradale;
r) l'entità e le modalità di versamento del canone da corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. per l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno di esercizio, nonché i criteri e le modalità da seguire per la determinazione del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio e relative modalità di versamento;
s) i criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe di pedaggio determinate in misura tale da favorire una giusta politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno;
t) la possibilità di deferire al giudizio di un collegio arbitrale, secondo le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, le eventuali controversie tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da una parte, e la società concessionaria, dall'altra, relative alla esecuzione, interpretazione e risoluzione della convenzione;
u) l'inserimento, negli atti contrattuali di affidamento dell'opera a terzi, della facoltà della società Stretto di Messina S.p.A. di recedere dal contratto ove il progetto redatto dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche alle opere ovvero aumenti di prezzo.».
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199 - supplemento ordinario n. 174, è il seguente:
«Art. 11 (Collaudo). - 1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalità e nei termini previsti dalla legge quadro.
2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessità, il soggetto aggiudicatore può autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'affidatario del supporto al collaudo non può avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura».
- Il testo dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002 n. 199 - supplemento ordinario n. 174, è il seguente:
«2. Il concessionario assume a proprio carico il rischio di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da accordare al concessionario e la durata della concessione sono determinati, nel bando di gara, sulla base del piano economico finanziario e costituiscono come previsto al successivo art. 10, comma 4, parametri di aggiudicazione della concessione Nella determinazione del prezzo si tiene conto della eventuale prestazione di beni e servizi da parte del concessionario allo stesso soggetto aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le previsioni del bando di gara.».
- Il testo dell'art. 19, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, recante: legge quadro sui lavori pubblici, pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 1994, n. 41, è il seguente:
«2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il cinquanta per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'art. 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante: «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199 - supplemento ordinario n. 174, è il seguente:
«Art. 12 (Risoluzione delle controversie). - 1. Tutte le controversie relative all'esecuzione dei contratti la realizzazione delle infrastrutture possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. Al giudizio arbitrale si applicano, salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio composto da tre membri.
3. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza, nomina l'arbitro di propria competenza scelto fra professionisti aventi particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici.
4. Il terzo arbitro con funzioni di presidente del collegio arbitrale è nominato, d'accordo, dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi e contabili, nonché tra gli avvocati dello Stato nel caso in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte e l'Avvocatura dello Stato non sia difensore di una delle parti in giudizio. In caso di mancato accordo, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale per i lavori pubblici di cui all'art. 32 della legge quadro e successive modificazioni, scegliendo il terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
5. Il collegio arbitrale provvede alla nomina del segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra, alla nomina del consulente tecnico di ufficio, scelto nell'ambito dell'apposito elenco tenuto dalla camera arbitrale.
6. I compensi spettanti agli arbitri sono determinati con il regolamento di cui all'art. 15.».