DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/2022)
Testo in vigore dal: 13-7-1991
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 18. 
  (( 1. Per  favorire  la  mobilita'  del  personale  e'  avviato  un
programma straordinario di  edilizia  residenziale  da  concedere  in
locazione o in godimento ai dipendenti  delle  amministrazioni  dello
Stato quando e' strettamente necessario alla lotta alla  criminalita'
organizzata, con priorita' per  coloro  che  vengano  trasferiti  per
esigenze di servizio)) . Alla  realizzazione  di  tale  programma  si
provvede: 
    (( a) per l'edilizia agevolata, col limite d'impegno di  lire  50
miliardi a valere sul limite d'impegno di lire 150 miliardi  relativo
al 1990 previsto al comma 3 dell'articolo 22  della  legge  11  marzo
1988, n. 67 )); 
    b) per l'edilizia sovvenzionata,  con  un  finanziamento  di  900
miliardi alla cui copertura si provvede con prelievo di 300  miliardi
per anno dei proventi relativi ai contributi di cui al  primo  comma,
lettere b ) e c), dell'articolo 10 della legge 14 febbraio  1963,  n.
60 , relativi agli anni 1990, 1991 e 1992. La restante parte di  tali
proventi e' ripartita fra le regioni, ferma restando  la  riserva  di
cui all'articolo 2, primo comma, lettera e),  della  legge  5  agosto
1978, n. 457 . 
  2. Gli interventi di cui al comma 1  sono  realizzati  dai  comuni,
dagli  IACP,  da  imprese  di  costruzione  e  loro  consorzi  e   da
cooperative e loro consorzi. (( I  contributi  di  cui  al  comma  1,
lettera a), sono concessi, anche indipendentemente dalla  concessione
di mutui fondiari ed edilizi, a parita' di valore attuale in un'unica
soluzione o in un massimo  di  diciotto  annualita'  costanti,  ferma
restando  l'  entita'  annuale  complessiva  del  limite  di  impegno
autorizzato a carico dello  Stato.  Il  Comitato  esecutivo  del  CER
determina gli ulteriori criteri  per  le  erogazioni  dei  contributi
nonche'il loro ammontare massimo )). Il CIPE, su  proposta  del  CER,
delibera, per gli alloggi di cui al comma 1, lettera a), sulla durata
e  i  contenuti  del  rapporto  di  locazione,  sulle  modalita'   di
affidamento, anche in concessione, degli interventi di cui  al  comma
1,  sulle  modalita'  di  acquisizione  degli   alloggi   realizzati,
limitatamente a quelli di edilizia sovvenzionata, al patrimonio degli
Istituti autonomi case  popolari  e  sui  requisiti  di  reddito  per
l'accesso ai medesimi alloggi. In caso di alienazione  degli  alloggi
di  edilizia  agevolata  l'atto  di  trasferimento   deve   prevedere
espressamente,  a  pena   di   nullita',   il   passaggio   in   capo
all'acquirente degli  obblighi  di  locazione  nei  tempi  e  con  le
modalita' stabilite dal CIPE. 
  3. Il programma di cui al comma 1 e' finalizzato alla realizzazione
di interventi di recupero  del  patrimonio  edilizio  anche  mediante
l'acquisizione di edifici  da  recuperare,  di  interventi  di  nuova
costruzione, nonche' alla realizzazione  delle  necessarie  opere  di
urbanizzazione.  Gli  interventi  possono  far  parte  di   programmi
integrati, ai quali si applica il disposto del comma 5. 
  (( 4. Alla realizzazione del  programma  straordinario  di  cui  al
comma 1 si applicano le procedure previste dall'articolo 3, comma  7-
bis, del decreto - legge 7 febbraio  1985,  n.  12,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n.  118  .  Entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  il  comitato  esecutivo  del  CER  stabilisce   le
modalita' per la presentazione delle domande )). 
  5. Al fine di assicurare la disponibilita'  delle  aree  necessarie
alla realizzazione del programma straordinario di cui al comma 1,  si
applica l'articolo 8, nono comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio  1980,
n. 25 . Per l'acquisizione delle aree e per  la  realizzazione  delle
opere di urbanizzazione, la Cassa depositi e prestiti e'  autorizzata
a concedere ai comuni interessati  mutui  decennali  senza  interessi
secondo le modalita' ed alle condizioni  da  stabilire  con  apposito
decreto del Ministro del tesoro, di  concerto  con  il  Ministro  dei
lavori pubblici, utilizzando le  disponibilita'  del  fondo  speciale
costituito presso la Cassa stessa, ai sensi  dell'articolo  45  della
legge  22  ottobre  1971,  n.  865,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni . 
  (( 5-bis.  Sono  consentiti  atti  di  cessione,  con  destinazione
vincolata alla realizzazione di programmi  di  edilizia  residenziale
pubblica o convenzionata,  di  beni  immobili  dello  Stato  e  delle
Aziende autonome statali, anche se dotate di personalita'  giuridica,
indicati nel libro III, titolo I, capo II,  del  codice  civile,  non
indispensabili  ad  usi  governativi,  ai  comuni  che  ne   facciano
richiesta entro il 30 aprile  di  ogni  anno  e,  in  sede  di  prima
applicazione, entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto. 
  5-ter. I Ministri competenti, sentiti l'intendenza di finanza,  gli
uffici tecnici erariali e gli  altri  uffici  centrali  e  periferici
competenti, procedono, entro centoventi giorni dal ricevimento  della
domanda di cui al  comma  5-  bis,  all'  individuazione  delle  aree
disponibili per le cessioni, alla loro  valutazione  con  riferimento
all'attuale consistenza  e  destinazione  nonche'  alla  cessione  al
comune richiedente. 
  5-quater.  Nella   regione   Trentino-Alto   Adige   il   programma
straordinario di cui al comma 1 e' limitato agli  interventi  diretti
ai dipendenti dello Stato ivi trasferiti per esigenze e di  servizio.
)) 
  6. Gli enti pubblici comunque denominati, che gestiscono  forme  di
previdenza e di assistenza, sono tenuti ad utilizzare per il  periodo
1990-95 una somma, non superiore al  40%  dei  fondi  destinati  agli
investimenti immobiliari, per la costruzione e l'acquisto di immobili
a  destinazione  residenziale,  da  destinare  a  dipendenti  statali
trasferiti per esigenze di servizio, tenendo conto nella  costruzione
e nell'acquisto  di  immobili  della  intensita'  abitativa  e  della
consistenza degli uffici statali.  L'acquisto  da  parte  degli  enti
pubblici e presidenziali  non  puo'  essere  riferito  agli  immobili
costruiti con i contributi dello Stato. 
  7. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale determina, con proprio decreto, di  concerto
con il Ministro del tesoro, l'ammontare delle  risorse  da  destinare
agli interventi di cui al comma 6.