DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal: 17-2-1980
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.

  Per  la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la
Cassa  depositi  e  prestiti e' autorizzata a concedere ai comuni o a
consorzi di comuni appositamente costituiti mutui sino all'importo di
lire  1.000  miliardi,  al  tasso di interesse annuo del 4 per cento,
avvalendosi  dei  fondi  dei conti correnti postali di cui al decreto
legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.
  I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.
  ((I  mutui  stessi  sono  destinati  a  finanziare,  anche mediante
l'acquisizione e il risanamento di immobili degradati, la costruzione
di  alloggi  economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai
sensi  della  legge  27  luglio  1978, n. 392, nonche' l'acquisizione
delle aree e le relative opere di urbanizzazione)).
  In  deroga  a  quanto  stabilito  dall'art.  1,  quarto  comma, del
decreto-legge   29   dicembre   1977,   n.   946,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  27  febbraio 1978, n. 43, gli interessi
passivi  dei  mutui  anzidetti  sono calcolati al netto dei canoni di
affitto  effettivamente  percepiti  dai  comuni  stessi. Detti canoni
dovranno  affluire  in  un  apposito  conto  vincolato  di tesoreria,
destinato   al  pagamento  delle  quote  di  ammortamento  dei  mutui
relativi.
  I  comuni  o  i  consorzi di comuni, all'atto della concessione dei
mutui,  sono tenuti a notificare al tesoriere l'importo della rata di
ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
  In  relazione alla notifica di cui al comma precedente, i tesorieri
sono tenuti a versare alla Cassa depositi e prestiti, alle prescritte
scadenze,  con  comminatoria  delle  indennita'  di  mora  in caso di
ritardato  versamento,  l'importo  della  rata,  utilizzando  in  via
prioritaria le disponibilita' esistenti sul conto vincolato di cui al
precedente quarto comma.
  I  tesorieri  sono altresi' tenuti a comunicare agli enti mutuatari
l'importo   differenziale   della  rata,  versato  utilizzando  fondi
ordinari  del  bilancio,  ai  fini  di  quanto previsto al precedente
quarto comma.
  La  concessione  dei  mutui  e' subordinata alla presentazione alla
Cassa  depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il
termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di
cui   al   comma   successivo,   del  programma  costruttivo  con  la
dichiarazione  della effettiva disponibilita' dell'area edificabile e
dei tempi di realizzazione delle opere.
  ((Se  l'area  occorrente per la realizzazione degli alloggi e delle
relative  opere  di  urbanizzazione  non  e  stata gia' acquisita dal
comune,   ovvero,  pur  essendo  nella  sua  disponibilita',  ha  una
destinazione  urbanistica  diversa da quella edificatoria, ovvero non
e'  inclusa  nei  piani  di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n.
167, alla delibera comunale, con la quale viene adottato il programma
costruttivo  e  che  equivale,  comunque,  a variante degli strumenti
urbanistici, si applica l'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n.
865, e successive modificazioni.
  Con  deliberazione  del  CIPE,  sentito  il Comitato per l'edilizia
residenziale,   sono   stabiliti  i  comuni  nei  quali  deve  essere
realizzato  il  programma,  le ulteriori condizioni per la erogazione
dei  mutui,  le modalita' di affidamento dei lavori, i criteri per la
individuazione  dei  beneficiari,  anche  in  deroga  alle  norme del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035,
nonche' la tipologia delle costruzioni.
  Nell'individuazione  dei  beneficiari  una  quota  non superiore al
trenta  per  cento  puo'  essere  riservata  ai  soggetti per i quali
ricorrono  le  condizioni  previste  dallo articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive
modificazioni  e integrazioni, nei cui confronti si applica il canone
di  locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n.
513)).