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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1979, n. 629

Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 febbraio 1980, n. 25 (in G.U. 16/02/1980, n.46).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1999)
Testo in vigore dal:  17-2-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre la dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e di approntare idonee misure per l'immediato reperimento di alloggi per i soggetti colpiti da tali provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1979;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

((L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione e sospesa fino al 30 giugno 1980.
Dopo tale data l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione, adottati ai sensi della normativa precedente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non ancora eseguiti, e fissato nei seguenti termini:
per 1 provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1975 al 30 giugno 1976, entro il 31 ottobre 1980;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1976 al 30 giugno 1977, entro il 30 aprile 1981;
per i provvedimenti divenuti esecutivi dal 1 luglio 1977 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro il 31 ottobre 1981))
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