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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152

Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal: 13-7-1991
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, per far  fronte  a
gravissimi fenomeni di criminalita' organizzata e per  assicurare  la
difesa  della  legalita',  di  rivedere  alcune  norme  in  tema   di
ordinamento penitenziario,  di  custodia  cautelare,  di  circostanze
aggravanti, di intercettazioni di conversazioni o  comunicazioni,  di
porto e detenzione di armi, di coordinamento dei servizi  di  polizia
giudiziaria,  di  procedimento  per  l'applicazione  di   misure   di
prevenzione,  nonche'  in  tema  di  trasparenza  e  buon   andamento
dell'attivita' amministrativa e di legislazione antimafia; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 1991; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri di grazia e giustizia e  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dei lavori pubblici, delle finanze e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Dopo l'articolo 4  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  "Art.  4-bis  (Accertamento   della   pericolosita'   sociale   dei
condannati  per  taluni  delitti).  -  1.  L'assegnazione  al  lavoro
all'esterno,  i  permessi  premio  e  le  misure   alternative   alla
detenzione previste dal capo VI possono essere concessi ai condannati
per delitti commessi per  finalita'  di  terrorismo  o  di  eversione
dell'ordinamento costituzionale,  per  delitti  commessi  avvalendosi
delle condizioni previste dall'articolo  416-bis  del  codice  penale
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti  di  cui  agli  articoli
416- bis e 630 del codice penale e all'articolo 74  del  testo  unico
delle leggi in materia di disciplina degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  solo  se  sono  stati  acquisiti
elementi tali  da  escludere  l'attualita'  di  collegamenti  con  la
criminalita' organizzata o eversiva. Quando si tratta  di  condannati
per i delitti di cui  agli  articoli  575,  628,  terzo  comma,  629,
secondo comma, del codice penale  e  all'articolo  73,  limitatamente
alle ipotesi aggravate  ai  sensi  dell'articolo  80,  comma  2,  del
predetto testo unico, approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 309  del  1990,  i  benefici  suddetti  possono  essere
concessi solo se non  vi  sono  elementi  tali  da  far  ritenere  la
sussistenza  di  collegamenti  con  la  criminalita'  organizzata   o
eversiva. 
   2. Ai fini della concessione dei benefici di cui  al  comma  1  il
magistrato di sorveglianza o  il  tribunale  di  sorveglianza  decide
acquisite  dettagliate  informazioni  per  il  tramite  del  comitato
provinciale per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  competente  in
relazione al luogo di detenzione del  condannato.  In  ogni  caso  il
giudice  decide  trascorsi  trenta  giorni  dalla   richiesta   delle
informazioni. Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare  il  direttore  dell'istituto  penitenziario  in  cui  il
condannato e' detenuto. 
   3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari  esigenze
di sicurezza ovvero che i collegamenti  potrebbero  essere  mantenuti
con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne
da' comunicazione al giudice e il  termine  di  cui  al  comma  2  e'
prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.". 
  2. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.  354,
gia' sostituito dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1986, n.  663,
e' sostituito dal seguente: 
  "1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati  al  lavoro
all'esterno in condizioni idonee a  garantire  l'attuazione  positiva
degli scopi previsti dall'articolo 15.  Tuttavia,  se  si  tratta  di
persona condannata alla pena della reclusione  per  uno  dei  delitti
indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis, l'assegnazione  al  lavoro
all'esterno puo' essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo
della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei  confronti  dei
condannati   all'ergastolo   l'assegnazione   puo'   avvenire    dopo
l'espiazione di almeno dieci anni.". 
  3. L'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto
dall'articolo 9 della  legge  10  ottobre  1986,  n.  663,  e'  cosi'
modificato: 
    a) nel comma 1, le parole "di particolare pericolosita'  sociale"
sono sostituite dalle seguenti: "socialmente pericolose"; 
    b) il comma 1-bis e' soppresso; 
    c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  "4. La concessione dei permessi e' ammessa: 
    a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non
superiore a tre anni anche se congiunta all'arresto; 
    b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore  a  tre
anni, salvo quanto previsto dalla lettera c),  dopo  l'espiazione  di
almeno un quarto della pena; 
    c) nei confronti dei condannati alla reclusione  per  taluno  dei
delitti  indicati  nel  comma   1   dell'articolo   4-((bis,))   dopo
l'espiazione di almeno meta' della pena e,  comunque,  di  non  oltre
dieci anni; 
    d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo  l'espiazione
di almeno dieci anni.". 
  4. Il comma 2 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n.  354,
gia' sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663,
e' sostituito dal seguente: 
  "2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato puo'  essere
ammesso al regime  di  semiliberta'  soltanto  dopo  l'espiazione  di
almeno meta' della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno
dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, di  almeno  due
terzi di essa.  L'internato  puo'  esservi  ammesso  in  ogni  tempo.
Tuttavia,  nei  casi  previsti  dall'articolo  47,  se  i   risultati
dell'osservazione di  cui  al  comma  2  dello  stesso  articolo  non
legittimano l'affidamento in prova al  servizio  sociale  ma  possono
essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel  comma
4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli
indicati nel comma 1  dell'articolo  4-bis  puo'  essere  ammesso  al
regime di semiliberta' anche prima  dell'espiazione  di  meta'  della
pena.". 
  5. Dopo l'articolo 58- bis della legge  26  luglio  1975,  n.  354,
introdotto dall'articolo 74 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e'
aggiunto il seguente: 
  "Art. 58-ter (Persone che collaborano con la giustizia).  -  1.  Le
disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4  dell'articolo
30- ter e del  comma  2  dell'articolo  50,  concernenti  le  persone
condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1  dell'articolo
4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono
adoperati per  evitare  che  l'attivita'  delittuosa  sia  portata  a
conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente  l'autorita'
di polizia o  l'autorita'  giudiziaria  nella  raccolta  di  elementi
decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione  o  la
cattura degli autori dei reati. 
   2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate  dal  tribunale
di sorveglianza, assunte le  necessarie  informazioni  e  sentito  il
pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine
ai quali e' stata prestata la collaborazione.". 
 6. Dopo l'articolo 58-ter della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  e'
inserito il seguente: 
  "Art.  58-quater  (Divieto  di  concessione  di  benefici).  -   1.
L'assegnazione   al   lavoro   all'esterno,   i   permessi    premio,
l'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale  nei  casi   previsti
dall'articolo 47, la detenzione domiciliare  e  la  semiliberta'  non
possono essere concessi al condannato ((per uno dei delitti  previsti
nel comma 1 dell'articolo  4-bis  ))  che  ha  posto  in  essere  una
condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale. 
   2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato  nei
cui confronti e' stata disposta la revoca di una  misura  alternativa
ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47- ter, comma  6,
o dell'articolo 51, primo comma. 
   3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo  di
tre anni dal momento in cui e' ripresa l'esecuzione della custodia  o
della pena o e' stato emesso il provvedimento di revoca indicato  nel
comma 2. 
   4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis  e  630
del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato  non
sono  ammessi  ad  alcuno  dei  benefici   indicati   nel   comma   1
dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente  espiato  almeno  i
due terzi della pena irrogata  o,  nel  caso  dell'ergastolo,  almeno
ventisei anni.". 
  7. E' abrogato il comma  2  dell'articolo  47-ter  della  legge  26
luglio 1975, n. 354,  introdotto  dall'articolo  13  della  legge  10
ottobre 1986, n. 663.