LEGGE 26 luglio 1975, n. 354

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/1975. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/2023)
Testo in vigore dal: 31-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
                        (Lavoro all'esterno). 
 
  1. I detenuti e gli internati possono essere  assegnati  al  lavoro
all'esterno in condizioni idonee a  garantire  l'attuazione  positiva
degli scopi previsti dall'articolo 15.  Tuttavia,  se  si  tratta  di
persona condannata alla pena della reclusione  per  uno  dei  delitti
indicati  nei  commi  1,  1-ter  e  1quater  dell'articolo  4-   bis,
l'assegnazione  al  lavoro  all'esterno  puo'  essere  disposta  dopo
l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non  oltre
cinque   anni.   Nei   confronti   dei    condannati    all'ergastolo
l'assegnazione puo' avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni. 
  2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno  sono
avviati a prestare la loro opera senza scorta,  salvo  che  essa  sia
ritenuta necessaria  per  motivi  di  sicurezza.  Gli  imputati  sono
ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della  competente
autorita' giudiziaria. 
  3. Quando si tratta di imprese private, il  lavoro  deve  svolgersi
sotto il diretto controllo della direzione  dell'istituto  a  cui  il
detenuto o l'internato e' assegnato, la quale puo'  avvalersi  a  tal
fine del personale dipendente e del servizio sociale. 
  4.  Per  ciascun  condannato  o  internato  il   provvedimento   di
ammissione   al   lavoro   all'esterno   diviene    esecutivo    dopo
l'approvazione del magistrato di sorveglianza. ((114)) 
  4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione
di cui al secondo periodo del comma 13 dell'articolo 20 si  applicano
anche ai detenuti ed agli internati ammessi a  frequentare  corsi  di
formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari. 
  4-ter. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS.  2  OTTOBRE  2018,  N.  124.  I
detenuti e gli internati  possono  essere  assegnati  a  prestare  la
propria attivita' a titolo volontario e  gratuito  a  sostegno  delle
famiglie delle vittime dei reati da loro commessi. L'attivita' e'  in
ogni caso svolta con modalita' che non pregiudichino le  esigenze  di
lavoro, di studio, di famiglia e  di  salute  dei  detenuti  e  degli
internati.  Sono  esclusi  dalle  previsioni  del  presente  comma  i
detenuti e gli internati per il delitto di cui  all'articolo  416-bis
del  codice  penale  e  per  i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni in esso  previste.  Si  applicano,  in
quanto  compatibili,  le  modalita'  previste  nell'articolo  54  del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  E' stato ripristinato il testo gia'  in  vigore  dal  10-11-2018  a
seguito della soppressione della lettera b), dell'art. 1, comma 1 del
D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, che disponeva la modifica del  comma  4
del presente articolo, ad opera della L. 30 dicembre 2022, n. 199, di
conversione del D.L. medesimo.