LEGGE 26 febbraio 1992, n. 211

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

note: Entrata in vigore della legge: 21-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
Testo in vigore dal: 31-12-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
  1. Gli enti indicati all'articolo 8 della legge 15  dicembre  1990,
n. 385, e gli altri enti interessati sono  autorizzati  ad  accendere
mutui della durata massima di 10 anni, garantiti dallo Stato, per  la
realizzazione  delle  finalita'  indicate  al  medesimo  articolo  8,
nonche' per la  realizzazione  di  sistemi  ferroviari  passanti,  di
collegamenti  ferroviari  con  aree   aeroportuali,   espositive   ed
universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi
urbani integrati. A tal fine  gli  enti  interessati  sono  tenuti  a
presentare domanda, sulla base dei relativi progetti, entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((6)) 
  2. Il CIPET, su proposta del Ministro dei  trasporti,  di  concerto
con il Ministro per i problemi delle aree urbane, approva il piano di
riparto delle risorse e concede, per i singoli interventi, contributi
in misura  pari  agli  oneri  per  capitale  ed  interessi  derivanti
dall'ammortamento dei mutui. Per ogni intervento  i  mutui  garantiti
dallo Stato non possono superare il limite massimo del 50  per  cento
del costo di realizzazione  dell'investimento.  Tale  limite  non  si
applica agli interventi concernenti le ferrovie in regime di gestione
commissariale governativa. 
  3. Le modalita' per la concessione e  l'erogazione  dei  contributi
sono stabilite dal Ministro del tesoro, su proposta del Ministro  dei
trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree  ur-
bane. 
  4. Per l'erogazione dei contributi in conto capitale  ed  in  conto
interessi previsti dal presente articolo sono autorizzati  limiti  di
impegno decennali di lire 195 miliardi per l'anno 1993 e di ulteriori
155 miliardi per l'anno 1994. 
    
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  AGGIORNAMENTO (6) 
  La L. 7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto (con l'art. 13, comma  1)
che " Per gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, della legge
26 febbraio 1992, n. 211, il limite massimo dei mutui garantiti dallo
Stato  e'  elevato  al  60  per  cento  del  costo  di  realizzazione
dell'investimento."