stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 385

Disposizioni in materia di trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 21/12/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/06/1996)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-12-1990

Art. 8

1. Per l'ammodernamento e la realizzazione di collegamenti ferroviari tra gli aeroporti intercontinentali e internazionali e la rete ferroviaria esistente, per la realizzazione di reti su guida vincolata strettamente integrate con le linee ferroviarie esistenti all'interno dei sistemi urbani, nonché per interventi volti alla realizzazione di innovazioni tecnologiche tendenti a incentivare la riduzione di personale, l'ente Ferrovie dello Stato e le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzati ad accendere mutui garantiti dallo Stato.
2. Il Ministro dei trasporti, sulla base di singoli progetti, può concedere contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato il lire 25 miliardi per ciascun anno dal 1990 al 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture e impianti tecnologici nelle aree urbane e istituzione del fondo programmazione e progettazione".