DECRETO-LEGGE 24 novembre 1994, n. 646

Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/11/1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22 (in G.U. 23/01/1995, n.18).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
Testo in vigore dal: 26-10-1996
aggiornamenti all'articolo
                         Art. 6. 
  1. Per i soggetti residenti o  aventi  sede  operativa  nei  comuni
individuati ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,  che  hanno  subito
rilevanti  danni  attestati  mediante  certificazione  resa  con   le
modalita' di cui al comma 12 sono sospesi i termini di prescrizione e
quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e  processuali,
da cui derivino decadenze da qualsiasi diritto, azione ed  eccezione,
scaduti o che scadano nel periodo dal 4 novembre 1994 al 31  dicembre
1995. Sono sospesi  per  lo  stesso  periodo  i  termini  relativi  a
processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le  vendite
relative ai medesimi processi esecutivi. L'efficacia degli atti o dei
provvedimenti emanati nel periodo compreso tra il 28 febbraio 1995  e
il 5 agosto 1995 e' sospesa fino alla scadenza  del  termine  del  31
dicembre 1995. 
  2. Nei confronti delle persone fisiche che hanno il domicilio o  la
residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1,  comma  1,
alla data del 4 novembre 1994 e che  hanno  subito  rilevanti  danni,
sono sospesi a decorrere dal 4 novembre 1994 e  fino  al  31  ottobre
1995 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti  tributari,
nonche' ai connessi adempimenti civilistici  ed  amministrativi,  ivi
compreso il versamento di  entrate,  aventi  natura  patrimoniale  ed
assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria ed a enti pubblici
anche locali. Per gli uffici finanziari aventi sede in uno dei comuni
individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i termini di decadenza
e di prescrizione, relativi  ai  tributi  diretti  e  indiretti,  che
scadono tra il 4 novembre e il 31 dicembre 1994 sono prorogati al  31
ottobre 1995. (6) 
  3. Nei confronti  dei  soggetti,  diversi  dalle  persone  fisiche,
aventi sede alla data del 4 novembre 1994 nei comuni  individuati  ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, e dei soggetti, comprese  le  persone
fisiche, aventi residenza o sede altrove, che svolgano  nei  predetti
comuni la propria attivita' o che possiedano immobili ivi ubicati, si
applicano le disposizioni del comma 2, a condizione  che  i  medesimi
soggetti  abbiano  subito  rilevanti  danni  e   limitatamente   alle
obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attivita' stesse o
agli immobili danneggiati. La sospensione non si applica ai  soggetti
che  svolgono  le  attivita'  bancarie   od   assicurative   di   cui
all'articolo 2195, primo comma, n. 4, del codice civile. 
   3-bis. All'articolo 10, n. 13, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: ", o della legge 24 febbraio 1992, n. 225". 
  4. Sono esclusi dalla sospensione dei termini di cui ai commi 2 e 3
i versamenti delle ritenute operate dai sostituti di imposta. 
  5. Per i soggetti di cui ai commi 2 e 3  gli  adempimenti  disposti
dagli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  nonche'  dall'articolo  22
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, i cui termini sono sospesi dal 4 novembre  1994  al  31  ottobre
1995,  possono  essere  eseguiti  fino  al  5   novembre   1995.   Le
dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative  agli
anni 1994 e 1995 devono essere presentate entro il 5 dicembre 1996. 
  6. I soggetti di cui ai commi  2  e  3  tenuti,  alla  data  del  4
novembre 1994 e fino al 30 aprile 1995, agli obblighi di liquidazione
e  versamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi  degli
articoli 27, 33 e 74, quarto comma, del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  sono  esonerati  dai  suddetti
obblighi  e   debbono   comprendere   nella   dichiarazione   annuale
dell'imposta sul valore aggiunto  relativa  all'anno  1994  anche  le
operazioni effettuate, registrate o soggette a  registrazione  dal  4
novembre  al  31  dicembre  1994,  liquidando  e  versando  l'imposta
relativa entro  il  30  aprile  1996;  i  medesimi  soggetti  debbono
procedere alle liquidazioni mensili ed alle liquidazioni  trimestrali
relative  alle  operazioni  effettuate,  registrate  o   soggette   a
registrazione dal 1 gennaio 1995 al 31  ottobre  1995,  liquidando  e
versando l'imposta relativa entro la  predetta  data  del  30  aprile
1996. Sono altresi' sospesi, fino alla data del 30 giugno  1996,  gli
obblighi di liquidazione e versamento relativi all'imposta sul valore
aggiunto, ai sensi degli articoli 27, 33  e  74,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633.  I
medesimi soggetti debbono procedere alle liquidazioni mensili ed alle
liquidazioni  trimestrali  relative   alle   operazioni   effettuate,
registrate o soggette a registrazione  dal  1  novembre  1995  al  30
giugno 1996 liquidando e versando l'imposta relativa  entro  la  data
del 5 novembre 1996. Il versamento da effettuare entro la data del 30
aprile 1996 puo' essere eseguito in tre rate di  uguale  importo  nei
mesi di luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da effettuare
entro il 5 novembre 1996 puo' essere eseguito in tre rate  di  uguale
importo nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio  1999;  sugli
importi rateizati sono dovuti gli interessi al saggio legale. 
  7. I termini per  la  presentazione  delle  dichiarazioni  previste
dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973,  n.  600,  scadenti  nel  periodo  di  sospensione
previsto  dal  comma  2,  sono  prorogati  al  30  novembre  1995;  i
versamenti dovuti in base alle predette dichiarazioni i  cui  termini
scadono nel suddatto periodo di sospensione, devono  essere  eseguiti
entro il 30 aprile  1996.  Sono  altresi'  sospesi,  per  il  periodo
compreso tra il 1 novembre 1995 e il 30  giugno  1996,  i  versamenti
dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi previste dagli articoli
9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre
1973, n. 600. Tali versamenti debbono essere  eseguiti  entro  il  31
ottobre 1996. Il versamento da effettuare entro al data del 30 aprile
1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo nei  mesi  di
luglio 1996; luglio 1997; luglio 1998, e quello da  effettuare  entro
il 31 ottobre 1996 puo' essere eseguito in tre rate di uguale importo
nei mesi di gennaio 1997; gennaio 1998; gennaio 1999;  sugli  importi
rateizzati sono dovuti gli interessi al saggio legale. 
  7-bis. Le disposizioni di cui  al  precedente  comma  si  applicano
anche ai soggetti che non rientrano tra quelli di cui ai commi 2 e 3,
e posseggono  soltanto  redditi  di  partecipazione  in  societa'  di
persone, imprese familiari ed aziende coniugali,  nonche'  in  gruppi
europei di interesse economico destinatari delle disposizioni  recate
dal presente articolo,  sempreche'  abbiano  subito  danno  rilevante
nella misura prevista dal successivo comma 16-bis in proporzione alle
quote di partecipazione. Qualora i soggetti medesimi posseggano anche
altri  redditi,  debbono   presentare   la   dichiarazione   annuale,
relativamente a detti  redditi,  nei  normali  termini  di  legge  ed
effettuare i relati versamenti. Debbono poi produrre  una  successiva
dichiarazione dei redditi, sostitutiva della precedente,  comprensiva
dei redditi o  delle  perdite  di  partecipazione  con  le  modalita'
precedentemente indicate  provvedendo  al  versamento  dell'eventuale
maggiore imposta dovuta o esponendo l'eventuale credito da portare in
diminuzione dagli acconti o dalle imposte dovute  per  la  successiva
dichiarazione o chiedendo rimborso dell'imposta in eccedenza. 
  7-ter. In deroga a quanto disposto dal comma 2-ter dell'articolo  3
del  decreto-legge  30  settembre  1994,  n.  564,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  30  novembre  1994,  n.  656,  introdotto
dall'articolo  41  del  decreto-legge  23  febbraio  1995,   n.   41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,  n.  85,  i
soggetti  di  cui  ai  commi  2  e  3,  previa  presentazione   della
certificazione di cui al comma 12, possono  effettuare  i  versamenti
delle somme dovute ai fini del perfezionamento dell'accertamento  con
adesione  per  anni  pregressi  senza  applicazione  degli  interessi
legali, entro il 15 dicembre 1996. Qualora  ricorrano  le  condizioni
previste dall'articolo 3, comma  2-quinquies,  del  decreto-legge  30
settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 1994, n. 656, introdotto dall'articolo 1, comma  1,  lettera
b), del decreto-legge 9 agosto 1995, n.345, le date ivi indicate  del
31 marzo 1996, 30 settembre 1996 e 15 dicembre 1995 devono intendersi
sostituite, rispettivamente, dalle date 31 marzo 1997,  30  settembre
1997 e 15 dicembre 1996. 
  7-quater. Il recupero delle somme iscritte a ruolo alla data del  4
novembre 1994  e  non  corrisposte  per  effetto  delle  agevolazioni
concesse fino al 30 giugno 1996 dovra' essere effettuato a  decorrere
dal mese di  febbraio  1997  alle  date  stabilite  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  8. Il termine per il versamento a saldo dell'imposta comunale sugli
immobili, per gli adempimenti dei contribuenti e per i versamenti  in
materia di altri tributi  locali,  non  eseguiti  per  effetto  delle
sospensioni di cui al presente decreto,  e'  prorogato  al  5  maggio
1995. (6) 
  9. Ai comuni individuati ai sensi  dell'articolo  1,  comma  1,  e'
concessa dal Ministero dell'interno un'anticipazione  per  compensare
gli effetti finanziari della proroga del termine del versamento della
seconda rata del 1994 relativa all'imposta comunale  sugli  immobili.
L'anticipazione e' calcolata sulla base dei dati  gia'  trasmessi  al
Ministero dell'interno dal Ministero delle finanze per il 1993 ed  e'
corrisposta entro il 20 gennaio 1995. Al recupero  dell'anticipazione
provvede il  Ministero  dell'interno  in  sede  di  erogazione  della
seconda rata dei contributi ordinari spettanti per il 1995. 
  9-bis. Per i casi  in  cui  l'importo  della  rata  dei  contributi
ordinari di cui  al  comma  9  non  consenta  il  recupero  integrale
dell'anticipazione, i comuni interessati sono tenuti a versare, sulla
base  dei  dati  forniti  dal   Ministero   dell'interno,   l'importo
differenziale ad apposito capitolo dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato entro il 30 settembre 1995. 
  9-ter. Lo stanziamento del capitolo 1601 del Ministero dell'interno
e' integrato, per l'anno 1995, dell'importo di lire 112.000  milioni,
corrispondente all'ammontare  delle  anticipazioni  che  eccedono  la
seconda rata dei contributi ordinari 1995.  All'onere  derivante  dal
presente comma si provvede mediante utilizzo delle entrate di cui  al
comma 9-bis  che  restano  acquisite  al  bilancio  dello  Stato.  Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. 
  10. Ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non si
applica la disposizione di  cui  al  comma  3  dell'articolo  44  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 
  11. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per  effetto
delle disposizioni di cui al presente articolo per i tributi  diversi
da quelli di cui ai commi 6, 7 e 7-quater, potra'  avvenire  mediante
rateizzazione in tre  anni  a  decorrere  dal  mese  successivo  alla
scadenza delle sospensioni medesime. Sugli  importi  rateizzati  sono
dovuti gli interessi al saggio legale. 
  11-bis. Con decreto del Ministro delle finanze, sono  stabilite  le
modalita' e i termini di versamento delle somme di  cui  al  presente
articolo. 
  12. L'applicazione delle disposizioni di natura tributaria  di  cui
al   presente   articolo   e'    subordinata    alla    presentazione
all'amministrazione competente di certificazione, resa ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti: 
    a) la residenza o il domicilio  o  la  sede  in  uno  dei  comuni
colpiti dagli eventi alluvionali, ovvero lo svolgimento nello  stesso
comune della propria attivita', ovvero la proprieta' o il possesso di
immobili; 
    b) l'aver subito in conseguenza dei predetti eventi un  rilevante
danno. 
   12-bis. Coloro i quali, avendo il domicilio  o  la  residenza  nei
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, alla data del 4
novembre 1994, non abbiano versato i tributi dovuti alla data del  30
novembre 1994, possono compiere tali adempimenti entro il  30  aprile
1995, senza  l'applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  ma  con  la
sovrattassa del 3 per cento. Tale norma si applica anche ai sostituti
d'imposta. Ai soggetti che, a causa degli eventi alluvionali  di  cui
al presente decreto, abbiano subito rilevanti danni, ancorche'  privi
del domicilio o della  residenza  nei  comuni  individuati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni  del  presente
comma. 
  13. Non si fa comunque luogo a rimborsi  o  restituzioni  di  somme
corrisposte nonostante la sospensione di termini di cui  al  presente
articolo. 
  14. I soggetti con domicilio fiscale in uno dei comuni  individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1,  o  che  svolgevano  negli  stessi
un'attivita' alla data del 4 novembre  1994,  obbligati  alla  tenuta
delle scritture  contabili  ai  fini  delle  imposte  sui  redditi  e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  e  che  a  seguito   dell'evento
alluvionale hanno subito la perdita  dei  documenti  stessi,  debbono
rendere  apposita  denuncia  all'ufficio  dell'imposta   sul   valore
aggiunto competente entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto  ed  entro  la  stessa  data   debbono
ripristinare la  documentazione  contabile  dispersa  necessaria  per
effettuare le annotazioni di legge. La denuncia  di  cui  sopra  deve
contenere l'elencazione specifica dei documenti contabili dispersi  e
l'attestazione che l'evento alluvionale ha interessato il luogo  dove
erano tenute le predette scritture. Si applica  l'articolo  26  della
legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si fa luogo alla applicazione  delle
sanzioni amministrative e penali previste per le violazioni  relative
alla tenuta  e  alla  conservazione  delle  scritture  contabili  nel
periodo compreso fra il 4  novembre  1994  ed  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  15. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede  nei  comuni
individuati ai sensi dell'articolo  1,  comma  1,  che  hanno  subito
rilevanti  danni  attestati  mediante  certificazione  resa  con   le
modalita' di cui al comma 12,  sono  prorogati,  nel  periodo  dal  4
novembre 1994 al 31 dicembre 1994, i termini di scadenza  dei  vaglia
cambiari, delle cambiali e di ogni altro  titolo  di  credito  avente
forza esecutiva, compresi i ratei  dei  mutui  bancari  ed  ipotecari
pubblici e privati emessi o comunque pattuiti  od  autorizzati  prima
del 4 novembre 1994, nonche' di  ogni  altro  atto  avente  efficacia
esecutiva. La competente camera di commercio, industria,  artigianato
ed agricoltura curera',  in  appendice  ai  bollettini  dei  protesti
cambiari, apposita pubblicazione di rettifica a favore  dei  predetti
beneficiari, i quali dimostrino di avere subito protesti di  cambiali
o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui  al
presente  comma.  Le  pubblicazioni  di  rettifica,  da   effettuarsi
gratuitamente, possono aver luogo  anche  ad  istanza  di  chi  abbia
richiesto la levata di protesto. Il Comitato di cui all'articolo 2 e'
autorizzato a stipulare convenzioni con istituti bancari  pubblici  o
privati in modo da assicurare l'esazione di crediti ricompresi  nella
sospensione dei termini prevista nel presente comma. 
  16. Per i soggetti residenti o aventi sede nei  comuni  individuati
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sono sospesi fino al  31  dicembre
1994 i termini per i pagamenti dovuti, a  decorrere  dal  4  novembre
1994, nei confronti di societa' o enti esercenti pubblici servizi  di
fornitura di gas, elettricita', acqua e telefonia. 
   16-bis. Ai fini del presente  articolo  si  intende  rilevante  il
danno superiore ad un sesto del reddito  dichiarato,  per  l'anno  di
imposta 1993, dai soggetti colpiti dagli eventi di cui all'articolo 1
aventi il domicilio, la residenza o la sede, alla data del 4 novembre
1994, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma  1.  Non
si considerano in ogni caso rilevanti i danni di importo inferiore  a
lire 2.000.000. 
   16-ter. I disabili titolari di patente  F  o  B  speciale  possono
usufruire una tantum dei benefici previsti dalla legge 9 aprile 1986,
n. 97, per l'acquisto di veicoli adattati alle loro  esigenze,  anche
se non sia trascorso il termine di quattro anni dall'ultimo  acquisto
per sostituire  autoveicoli  danneggiati  o  distrutti  dagli  eventi
alluvionali. Il successivo termine  di  quattro  anni  si  computa  a
partire dal beneficio usufruito ai sensi del presente comma. 
   16-quater. L'accertamento induttivo previsto  dall'  articolo  39,
secondo  comma,  lettera  c),  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  dall'articolo  55,  secondo
comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, non e' applicabile qualora le  cause  dipendano
dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi  alluvionali
avvenuti nella prima decade del mese di novembre 1994 nei  comuni  di
cui all'articolo 1 del  presente  decreto,  ed  il  soggetto  passivo
d'imposta abbia denunciato alla Guardia di finanza o agli uffici  del
registro  o  agli  uffici  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o  ai
carabinieri o alla Polizia di Stato la  distruzione  delle  scritture
contabili. 
   16-quater.1.  I  contributi  di   cui   all'articolo   3-bis   del
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni
dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono
da considerare erogati  in  conto  capitale  e  non  concorrono  alla
formazione del reddito d'impresa del percipiente. 
   16-quinquies. In deroga al disposto  dell'articolo  55,  comma  3,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  817,  e
successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati,  in
base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle  regioni  o  dai  comuni
alle imprese danneggiate in conseguenza degli  eventi  alluvionali  e
delle avversita' atmosferiche della prima decade del mese di novembre
1994, aventi sede nei comuni individuati ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 1, non concorrono alla formazione del reddito  di  impresa  del
soggetto percipiente. 
   16-sexies. ((COMMA ABROGATO  DAL  D.L.  8  AGOSTO  1996,  N.  437,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556)). 
    
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 2 ottobre 1995, n. 415  ,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 29 novembre 1995, n. 507, ha disposto (con l'art.  1,  comma
3) che "Le disposizioni dell'articolo 6, comma 2,  del  decreto-legge
24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla  legge
21 gennaio 1995, n. 22, devono intendersi riferite anche al personale
militare  ed  equiparato   comunque   in   servizio   nei   territori
interessati". 
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  1,  comma  4)  che  "I  comuni
interessati sono autorizzati a prorogare al 30 aprile 1996 il termine
del  5  maggio  1995  previsto  dall'articolo   6,   comma   8,   del
decreto-legge   24   novembre   1994,   n.   646,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il  versamento
a saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno  1994,
nonche' i termini per i versamenti in acconto e a saldo  dell'imposta
comunale sugli immobili e per il versamento dell'imposta comunale per
l'esercizio di imprese e di arti  e  professioni  dovute  per  l'anno
1995".