LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 129 
            (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico) 
 
  1.  Per  fare  fronte  alle  emergenze  determinatesi  nel  settore
agricolo e zootecnico, a seguito delle  malattie  e  della  crisi  di
mercato da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le  modalita'
per l'attivazione degli interventi  in  base  ai  seguenti  tetti  di
spesa: 
    a)  interventi  strutturali  e  di  indennizzo   per   assicurare
l'agibilita'  degli  allevamenti  bovini  che  operano  nella   linee
vacca-vitello, nonche' di prevenzione  in  allevamenti  di  bovini  e
ovini, in zone di protezione di sorveglianza istituite dall'autorita'
sanitaria a seguito della accertata presenza di  influenza  catarrale
dei ruminanti: euro 10.329.138 per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
    ((a-bis) interventi strutturali e di sostegno per fronteggiare le
conseguenze della  malattia  scrapie  negli  allevamenti  ovini:  2,5
milioni di euro;)) 
    b) interventi strutturali e di  prevenzione  dalla  encefalopatia
spongiforme bovina negli allevamenti anche con riguardo  al  sostegno
dei sistemi di tracciabilita', nonche' alle razze da carne italiana e
delle popolazioni bovine autoctone: lire 10 miliardi per il 2001 e 20
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
    c) interventi strutturali e di prevenzione  ((e  di  indennizzo))
negli impianti avicoli e di fauna  selvatica  colpiti  dall'influenza
aviaria: lire 20 miliardi per il 2001  e  30  miliardi  per  ciascuno
degli anni 2002 e 2003; 
    d) interventi strutturali  negli  impianti  viticoli  colpiti  da
flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il 2001 e  25  miliardi  per
ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
    e) interventi per fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti
alla grave crisi di mercato degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001
e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003; 
    f) interventi strutturali negli impianti frutticoli colpiti dalla
malattia della sharka: lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e
2002. 
  2.  All'articolo  1  del  decreto-legge  4  febbraio  2000,  n.  8,
convertito. con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n.  79,  il
quarto  periodo  del  comma  5  e'  sostituito  dal  seguente:   "Gli
acquirenti,  in  luogo  della  materiale  trattenuta   del   prelievo
supplementare sul prezzo  del  latte,  possono  avvalersi  di  idonee
garanzie immediatamente esigibili con i criteri  e  le  modalita'  da
definire  con  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole   e
forestali, di concerto con il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano, pena le sanzioni previste dall'articolo  11,  comma  2,
della legge 26 novembre  1992,  n.  468,  e  l'eventuale  revoca  del
riconoscimento di primo acquirente, ferma restando la responsabilita'
dello stesso per il versamento del prelievo".