DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 50 
(Disposizioni in materia di  monitoraggio  della  spesa  nel  settore
     sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie) 
 
 1. Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica nel settore 
  sanitario e delle iniziative per la realizzazione di misure di 
   appropriatezza delle prescrizioni, nonche' per l'attribuzione e la
   verifica  del  budget  di   distretto,   di   farmacovigilanza   e
   sorveglianza epidemiologica, il Ministero  dell'economia  e  delle
   finanze, con decreto adottato di concerto con il  Ministero  della
   salute e con la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento
   per l'innovazione e le tecnologie,  definisce  i  parametri  della
   Tessera sanitaria  (TS)  ;  il  Ministero  dell'economia  e  delle
   finanze cura la generazione e la progressiva consegna della TS,  a
   partire dal 1 gennaio 2004, a tutti i soggetti  gia'  titolari  di
   codice  fiscale  nonche'  ai  soggetti  che  fanno  richiesta   di
   attribuzione del codice fiscale  ovvero  ai  quali  lo  stesso  e'
   attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso  il  codice  fiscale
   del titolare, anche in codice a barre nonche' in banda  magnetica,
   quale unico requisito necessario per l'accesso alle prestazioni  a
   carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). 
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura la 
   generazione e la  consegna  della  tessera  sanitaria  a  tutti  i
   soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 marzo 2006. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
   Ministero della salute,  entro  il  15  dicembre  2003  approva  i
   modelli di ricettari medici standardizzati e di ricetta  medica  a
   lettura ottica, ne cura la successiva stampa e distribuzione  alle
   aziende  sanitarie  locali,  alle  aziende  ospedaliere   e,   ove
   autorizzati dalle regioni, agli istituti  di  ricovero  e  cura  a
   carattere  scientifico  ed  ai   policlinici   universitari,   che
   provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i medici
   del SSN abilitati dalia regione  ad  effettuare  prescrizioni,  da
   tale momento  responsabili  della  relativa  custodia.  I  modelli
   equivalgono a stampati per  il  fabbisogno  delle  amministrazioni
   dello Stato. 
  3. Il modello di ricetta e' stampato su carta filigranata ai sensi 
   del decreto del Ministro della sanita' 11 luglio 1988, n. 350,  e,
   sulla base di quanto stabilito dal medesimo decreto, riproduce  le
   nomenclature e i campi per l'inserimento dei dati prescritti dalle
   vigenti disposizioni in materia. Il  vigente  codice  a  barre  e'
   sostituito da un analogo codice che esprime il numero  progressivo
   regionale di ciascuna ricetta; il codice a barre e' stampato sulla
   ricetta in  modo  che  la  sua  lettura  ottica  non  comporti  la
   procedura di separazione del tagliando di cui all'articolo 87  del
   decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Sul modello di ricetta
   figura  in  ogni  caso  un  campo  nel   quale,   all'atto   della
   compilazione,  e'  riportato  sempre  il  numero  complessivo  dei
   farmaci  ovvero  degli   accertamenti   specialistici   prescritti
   ((ovvero dei dispositivi di assistenza protesica e  di  assistenza
   integrativa.))  Nella  compilazione  della   ricetta   e'   sempre
   riportato il solo codice  fiscale  dell'assistito,  in  luogo  del
   codice sanitario. 
  4. Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e, ove 
   autorizzati dalle regioni, gli  istituti  di  ricovero  e  cura  a
   carattere scientifico ed i policlinici universitari  consegnano  i
   ricettari ai medici del SSN di cui al comma 2, in numero definito,
   secondo  le  loro  necessita',  e  comunicano  immediatamente   al
   Ministero dell'economia e delle finanze,  in  via  telematica,  il
   nome, il cognome,  il  codice  fiscale  dei  medici  ai  quali  e'
   effettuata la consegna, l'indirizzo dello studio, del  laboratorio
   ovvero l'identificativo della struttura sanitaria  nei  quali  gli
   stessi  operano,  nonche'  la  data  della  consegna  e  i  numeri
   progressivi regionali delle ricette consegnate. Con  provvedimento
   dirigenziale del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
   stabilite le modalita' della trasmissione telematica. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura il collegamento, 
   mediante la  propria  rete  telematica,  delle  aziende  sanitarie
   locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti  di  ricovero  e
   cura a carattere scientifico e dei policlinici universitari di cui
   al comma 4, delle farmacie, pubbliche e private,  dei  presidi  di
   specialistica ambulatoriale ((, delle strutture  per  l'erogazione
   delle  prestazioni  di  assistenza  protesica  e   di   assistenza
   integrativa)) e degli altri presidi e  strutture  accreditati  per
   l'erogazione dei servizi sanitari, di seguito denominati, ai  fini
   del  presente  articolo,"strutture  di   erogazione   di   servizi
   sanitari".   Con   provvedimento   dirigenziale   del    Ministero
   dell'economia  e  delle   finanze,   pubblicato   nella   Gazzetta
   Ufficiale, sono stabiliti i parametri tecnici per la realizzazione
   del  software  certificato  che  deve  essere   installato   dalle
   strutture di  erogazione  di  servizi  sanitari,  in  aggiunta  ai
   programmi informatici dagli stessi ordinariamente utilizzati,  per
   la trasmissione dei dati di cui ai commi 6 e 7;  tra  i  parametri
   tecnici rientra quello della frequenza temporale  di  trasmissione
   dei dati predetti. 
  ((5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1° 
   luglio 2007, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  rende
   disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di  cui  al
   comma 2,  in  conformita'  alle  regole  tecniche  concernenti  il
   Sistema pubblico di connettivita' ed avvalendosi,  ove  possibile,
   delle infrastrutture  regionali  esistenti,  per  la  trasmissione
   telematica dei dati delle ricette al Ministero  dell'  economia  e
   delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo
   quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre
   2004, n.  311.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
   ministri o del Ministro delegato per le riforme e  le  innovazioni
   nella pubblica amministrazione, da emanare,  entro  il  30  aprile
   2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
   decreto  legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   e   successive
   modificazioni, su proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
   finanze, di concerto con i Ministri della salute e  del  lavoro  e
   della  previdenza  sociale,  previo  parere  del  Garante  per  la
   protezione dei dati personali, sentita  la  Conferenza  permanente
   per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome  di
   Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche  concernenti
   i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai
   fini predetti, il parere del Centro  nazionale  per  l'informatica
   nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo 2007;  in
   mancanza, il predetto decreto puo' essere comunione  emanato.  Con
   uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
   concerto con il Ministro della salute, sono emanate  le  ulteriori
   disposizioni attuatine del presente comma. 
  5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui 
   al comma 5-bis, con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
   finanze, di concerto con il Ministero della salute, e' definito un
   contributo da riconoscere ai medici convenzionati con il SSN,  per
   l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al  relativo  onere
   si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.)) 
  6. Le strutture di erogazione di servizi sanitari effettuano la 
   rilevazione ottica e la trasmissione dei dati di cui al  comma  7,
   secondo  quanto  stabilito  nel  predetto  comma   e   in   quelli
   successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
   con il Ministro della salute, stabilisce, con  decreto  pubblicato
   nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le  date  a  partire  dalle
   quali le disposizioni del presente comma e  di  quelli  successivi
   hanno   progressivamente   applicazione.    Per    l'acquisto    e
   l'installazione del software di cui al comma 5,  secondo  periodo,
   alle farmacie private di cui al primo periodo del  medesimo  comma
   e' riconosciuto un contributo pari ad euro  250,  sotto  forma  di
   credito  d'imposta  fruibile  anche  in  compensazione  ai   sensi
   dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,
   successivamente alla data nella quale il Ministero dell'economia e
   delle finanze comunica, in via telematica alle  farmacie  medesime
   avviso di corretta  installazione  e  funzionamento  del  predetto
   software. Il credito d'imposta non concorre  alla  formazione  del
   reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nonche'  del
   valore della produzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
   produttive e non rileva ai fini del rapporto di  cui  all'articolo
   63 del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al  decreto
   del Presidente della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  A1
   relativo onere, valutato in 4 milioni di euro per l'anno 2004,  si
   provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 12. 
  7. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica recante la 
   prescrizione di farmaci, sono  rilevati  otticamente  i  codici  a
   barre relativi al numero progressivo regionale della  ricetta,  ai
   dati delle singole confezioni dei farmaci  acquistati  nonche'  il
   codice a barre della TS; sono comunque rilevati i'  dati  relativi
   alla esenzione. All'atto della utilizzazione di una ricetta medica
   recante la prescrizione di prestazioni specialistiche ((ovvero dei
   dispositivi   di   assistenza   protesica    e    di    assistenza
   integrativa")),  sono  rilevati  otticamente  i  codici  a   barre
   relativi al numero progressivo regionale della ricetta nonche'  il
   codice a barre della TS; sono comunque rilevati  i  dati  relativi
   alla esenzione nonche' inseriti i codici  del  nomenclatore  delle
   prestazioni specialistiche  ((ovvero  i  codici  del  nomenclatore
   delle prestazioni di assistenza  protesica  ovvero  i  codici  del
   repertorio  dei  prodotti  erogati  nell'  ambito  dell'assistenza
   integrativa.))  In  ogni  caso,  e'  previamente   verificata   la
   corrispondenza del codice fiscale del titolare della TS con quello
   dell'assistito riportato sulla ricetta; in  caso  di  assenza  del
   codice  fiscale  sulla  ricetta,  quest'ultima  non  puo'   essere
   utilizzata, salvo che il costo della prestazione venga pagato  per
   intero. In caso di utilizzazione di una ricetta  medica  senza  la
   contestuale esibizione della TS, il codice fiscale  dell'assistito
   e' rilevato dalla ricetta. Per la rilevazione  dalla  ricetta  dei
   dati di  cui  al  decreto  attuativo  del  comma  5  del  presente
   articolo, e' riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un  contributo,
   nei limiti di  10  milioni  di  euro,  da  definire  con  apposita
   convenzione tra il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  il
   Ministero della salute e le associazioni di categoria interessate.
   Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
   concerto con il  Ministro  della  salute,  sentita  la  Conferenza
   permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province
   autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le  modalita'
   erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di
   cui al comma 12. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  puo'
   prevedere  periodi  transitori,  durante  i  quali,  in  caso   di
   riscontro della mancata  corrispondenza  del  codice  fiscale  del
   titolare  della  tessera  sanitaria  con   quello   dell'assistito
   riportato  sulla  ricetta,  tale   difformita'   non   costituisce
   impedimento per l'erogazione della prestazione  e  l'utilizzazione
   della relativa ricetta medica ma costituisce anomalia da segnalare
   tra i dati di cui al comma 8. 
  8. I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi 
   telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze , entro
   il giorno 10 del mese successivo a quello di  utilizzazione  della
   ricetta  medica,  anche  per  il  tramite  delle  associazioni  di
   categoria e  di  soggetti  terzi  a  tal  fine  individuati  dalle
   strutture di erogazione dei servizi sanitari; il software  di  cui
   al comma 5 assicura che gli  stessi  dati  vengano  rilasciati  ai
   programmi informatici ordinariamente utilizzati dalle strutture di
   erogazione di servizi sanitari, fatta eccezione, relativamente  al
   codice  fiscale  dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche  e
   private ((e per le strutture di erogazione  dei  servizi  sanitari
   non   autorizzate    al    trattamento    del    codice    fiscale
   dell'assistito.)) Il predetto software assicura  altresi'  che  in
   nessun caso il codice fiscale dell'assistito possa essere raccolto
   o conservato in ambiente residente, presso le farmacie,  pubbliche
   e private, dopo la conferma  della  sua  ricezione  telematica  da
   parte del Ministero dell'economia e delle finanze. 
  8-bis. La mancata o tardiva trasmissione dei dati nel termine di 
   cui al comma 8 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
   di 2 euro per ogni ricetta  per  la  quale  la  violazione  si  e'
   verificata. 
  8-ter. Per le ricette trasmesse nei termini di cui al comma 8, la 
   mancanza di uno o piu' elementi della ricetta di  cui  al  decreto
   attuativo del comma 5 del  presente  articolo  e'  punita  con  la
   sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta  per
   la quale la violazione si e' verificata; 
  8-quater. L'accertamento della violazione di cui ai commi 8-bis e 
   8-ter e' effettuato  dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  che
   trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell'articolo  17,  primo
   comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  alla  direzione
   provinciale dei servizi vari  competente  per  territorio,  per  i
   conseguenti adempimenti. Dell'avvenuta apertura del procedimento e
   della sua conclusione viene data notizia, a cura  della  direzione
   provinciale  dei  servizi   vari,   alla   competente   ragioneria
   provinciale dello Stato. 
  8-quinquies. Con riferimento alle ricette per le quali non risulta 
   associato  il  codice  fiscale  dell'assistito,  rilevato  secondo
   quanto previsto dal presente articolo, l'azienda sanitaria  locale
   competente non procede alla relativa liquidazione, fermo  restando
   che, in  caso  di  ricette  redatte  manualmente  dal  medico,  il
   farmacista non  e'  responsabile  della  mancata  rispondenza  del
   codice fiscale rilevato rispetto a quello indicato  sulla  ricetta
   che fara' comunque fede a tutti gli effetti. 
  9. Al momento della ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai 
   sensi  ((del  comma  5-bis  e))  del   comma   8,   il   Ministero
   dell'economia  e  delle  finanze,  con  modalita'   esclusivamente
   automatiche, li inserisce in archivi distinti e non interconnessi,
   uno per ogni regione, in  modo  che  sia  assolutamente  separato,
   rispetto a tutti gli altri,  quello  relativo  al  codice  fiscale
   dell'assistito.  Con  provvedimento  dirigenziale  del   Ministero
   dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero  della
   salute, adottato entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
   vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
   stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e  gli  altri
   enti pubblici di rilevanza nazionale che li detengono, trasmettono
   al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   con   modalita'
   telematica, nei trenta giorni successivi alla data  di  emanazione
   del predetto provvedimento, per realizzare e diffondere  in  rete,
   alle regioni e alle strutture di erogazione di  servizi  sanitari,
   l'allineamento dell'archivio dei codici fiscali con  quello  degli
   assistiti e per  disporre  le  codifiche  relative  al  prontuario
   farmaceutico nazionale e al nomenclatore  ambulatoriale  ((nonche'
   al nomenclatore delle prestazioni di  assistenza  protesica  e  al
   repertorio  dei  prodotti  erogati   nell'ambito   dell'assistenza
   integrativa.)) 
  10. Al Ministero dell'economia e delle finanze non e' consentito 
   trattare i dati rilevati dalla TS degli assistiti; allo stesso  e'
   consentito trattare gli altri dati di cui al comma 7  per  fornire
   periodicamente alle regioni gli schemi di liquidazione provvisoria
   dei rimborsi  dovuti  alle  strutture  di  erogazione  di  servizi
   sanitari. Gli archivi di cui al  comma  9  sono  resi  disponibili
   all'accesso esclusivo,  anche  attraverso  interconnessione,  alle
   aziende sanitarie locali di ciascuna regione per la verifica ed il
   riscontro  dei  dati  occorrenti   alla   periodica   liquidazione
   definitiva delle somme  spettanti,  ai  sensi  delle  disposizioni
   vigenti, alle strutture di erogazione di servizi  sanitari.  ((Con
   decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  di  concerto
   con il Ministero della salute, da emanare entro il 31 marzo  2007,
   sono definiti i dati, relativi  alla  liquidazione  periodica  dei
   rimborsi erogati alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
   che le aziende sanitarie locali di  ogni  regione  trasmettono  al
   Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le  modalita'  di
   trasmissione.))   Con   protocollo   approvato    dal    Ministero
   dell'economia e delle finanze, dal Ministero della salute d'intesa
   con la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
   regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  dalle
   regioni, sentito il Garante per la protezione dei dati  personali,
   sono stabiliti i dati contenuti negli archivi di cui  al  comma  9
   che possono essere trasmessi al  Ministero  della  salute  e  alle
   regioni, nonche' le modalita' di tale trasmissione. 
  ((10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i dati 
   delle ricette resi disponibili ai sensi del comma  10  rilevano  a
   fini di  responsabilita',  anche  amministrativa  o  penale,  solo
   previo riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi  sono
   tratti.)) 
  11. L'adempimento regionale, di cui all'articolo 52, comma 4, 
   lettera a),  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  ai  fini
   dell'accesso all'adeguamento del finanziamento  del  SSN  per  gli
   anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato  dall'applicazione
   delle  disposizioni  del  presente  articolo.   Tale   adempimento
   s'intende rispettato anche  nel  caso  in  cui  le  regioni  e  le
   province autonome dimostrino di avere realizzato direttamente  nel
   proprio territorio  sistemi  di  monitoraggio  delle  prescrizioni
   mediche  nonche'   di   trasmissione   telematica   al   Ministero
   dell'economia e delle finanze  di  copia  dei  dati  dalle  stesse
   acquisiti,  i  cui  standard  tecnologici  e  di   efficienza   ed
   effettivita', verificati d'intesa con il Ministero dell'economia e
   delle finanze, risultino non  inferiori  a  quelli  realizzati  in
   attuazione del presente articolo. Con effetto dal 1 gennaio  2004,
   tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le  regioni,   ai   fini
   dell'accesso all'adeguamento del finanziamento  del  SSN  relativo
   agli anni 2004 e 2005, e' ricompresa anche l'adozione di  tutti  i
   provvedimenti  che  garantiscono  la  trasmissione  al   Ministero
   dell'economia e delle finanze,  da  parte  delle  singole  aziende
   sanitarie locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui  al  comma
   4. 
  12. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la 
   spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2003.  Al
   relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
   stanziamento iscritto, ai fini del bilancio  triennale  2003-2005,
   nell'ambito   dell'unita'   previsionale   di   base   di    conto
   capitale"Fondo speciale"dello stato di  previsione  del  Ministero
   dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno  2003,  allo   scopo
   parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  medesimo
   Ministero.  II  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e'
   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti
   variazioni di bilancio. 
  13. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro per 
   l'innovazione  e  le  tecnologie,  di  concerto  con  il  Ministro
   dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e  con
   il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente  per  i
   rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
   e di Bolzano, sono stabilite le  modalita'  per  il  successivo  e
   progressivo assorbimento, senza  oneri  aggiuntivi  a  carico  del
   bilancio  dello  Stato,  della  TS  nella   carta   di   identita'
   elettronica o nella carta nazionale dei servizi di cui 
   all'articolo 52, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche alle 
   farmacie pubbliche con le modalita' indicate dallo  stesso  comma.
   Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si
   provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.