LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Disposizioni in materia di oneri sociali e  di  personale  e  per  il
          funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici 
 
  1. Il  sistema  universitario  concorre  alla  realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica per il  triennio  2004-2006  garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali,  ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia  finanziaria  e
contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non  sia
superiore  al  fabbisogno  determinato  a  consuntivo  nell'esercizio
precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno. Il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca procede annualmente
alla  determinazione  del  fabbisogno  finanziario  programmato   per
ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori  delle  universita'
italiane,  tenendo  conto  degli  obiettivi  di  riequilibrio   nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema universitario, garantendo l'equilibrata  distribuzione  delle
opportunita' formative e tenendo conto delle necessita'  relative  ai
corsi di laurea di nuova istituzione e all'articolazione su piu' sedi
dell'attivita' didattica. 
  2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Agenzia  spaziale
italiana (ASI), l'Istituto nazionale di  fisica  nucleare  (INFN)  il
consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di  Trieste
nonche' l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia E l'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente  (ENEA)  concorrono  alla
realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  per  il  triennio
2004-2006  garantendo  che  il   fabbisogno   finanziario   da   essi
complessivamente generato  in  ciascun  anno  non  sia  superiore  al
fabbisogno  determinato  a   consuntivo   nell'esercizio   precedente
incrementato  del  5  per  cento  per  ciascun  anno.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti  i  Ministri  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e  delle  attivita'  produttive,
procede annualmente alla determinazione  del  fabbisogno  programmato
per ciascun ente. (23) 
  3. Gli enti  pubblici  di  ricerca  possono  stipulare  accordi  di
programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche  e
private, ivi comprese le piccole  e  medie  imprese,  per  sviluppare
ricerche nei settori ad  alta  tecnologia  e  su  temi  di  interesse
strategico   per   le   industrie   del   Paese,   prevedendo   anche
l'interscambio di conoscenze per favorire la  realizzazione  di  tali
programmi e attivita'. 
  4. Le strutture universitarie specialistiche operanti  nei  settori
strategici per la diffusione del diritto europeo  possono  promuovere
accordi di programma con enti  e  imprese  pubblici  e  privati,  ivi
comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare  programmi
didattici  e  di  ricerca  per  la   formazione   di   nuove   figure
professionali e manageriali nei settori di interesse  strategico  per
l'attuazione     delle     politiche      comunitarie      e      per
l'internazionalizzazione delle imprese. 
  5. Non concorrono alla determinazione  del  fabbisogno  finanziario
annuale dell'ASI, i pagamenti  relativi  alla  contribuzione  annuale
dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA),  in  quanto  correlati  ad
accordi  internazionali,  nonche'  i  pagamenti  per   programmi   in
collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati  con  leggi
speciali,  ivi  compresa  la  partecipazione  al  programma  "Sistema
satellitare di navigazione  globale  GNSS-Galileo",  ai  sensi  della
legge 29 gennaio 2001, n.  10,  e  dell'articolo  15,  comma  2,  del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128. 
  6. Ai fini della determinazione del fabbisogno finanziario  per  il
2004 del CNR, si tiene conto degli istituti  confluiti  e  di  quelli
fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e  5,
del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 
  7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui  ai  commi  1  e  2  e'
incrementato degli oneri contrattuali del personale  limitatamente  a
quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. 
  8. Per l'anno 2004 e'  istituito  un  Fondo  di  riserva  di  1.200
milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con  la
proroga delle missioni internazionali di pace. 
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al
Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del  Fondo
di cui al comma 8 e di esse viene  data  formale  comunicazione  alle
competenti Commissioni parlamentari. 
  10. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  al  fine  di  provvedere  alla
estinzione dei debiti pregressi  nei  confronti  di  enti,  societa',
persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono  autorizzate  le
seguenti spese: 
    a) 100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro  per
ciascuno degli anni 2005  e  2006  per  i  debiti  contratti  dall'ex
Ministero delle finanze per le attivita' svolte fino al  31  dicembre
2000; 
    b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e  2006
per i debiti contratti  dal  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, per le attivita' svolte fino al 31 dicembre
2003. 
  11. Gli importi di cui al  comma  10  sono  iscritti  in  specifici
fondi, rispettivamente,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  e  del  Ministero  dell'interno,  per
essere assegnati nel corso della gestione alle unita' previsionali di
base interessate, con decreti dei  rispettivi  Ministri,  comunicati,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze, tramite gli  Uffici  centrali  del  bilancio,  nonche'  alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 
  12.  Al  fine  di  provvedere  all'estinzione  delle  anticipazioni
effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa  fino  al  31
dicembre 2002, e' autorizzata la spesa di 823 milioni di euro. 
  13. Ai fini e per gli effetti del primo comma dell'articolo  6  del
Trattato Lateranense tra la Santa Sede  e  l'Italia,  reso  esecutivo
dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, e' autorizzata la  spesa  massima
di 25 milioni di euro per l'anno 2004  e  di  4  milioni  di  euro  a
decorrere  dall'anno  2005,   da   iscrivere   in   apposita   unita'
previsionale di base dello stato di previsione  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti. Le modalita', i criteri  e  l'entita'
delle erogazioni a favore dei soggetti creditori  sono  definiti  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  da  emanare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge. 
  14. Per le finalita' di controllo, trasparenza e contenimento della
spesa  pubblica,   la   Banca   d'Italia   trasmette   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  le  informazioni  in  merito   alle
operazioni finanziarie poste in  essere  da  singole  amministrazioni
pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalita'
e tempi indicati con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sentita la stessa Banca d'Italia. 
  15. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  14,  all'atto  del
perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di amministrazioni
pubbliche con onere di ammortamento  a  totale  carico  dello  Stato,
l'istituto finanziatore e' tenuto a darne comunicazione al  Ministero
dell'economia e delle finanze, indicando il  beneficiario,  l'importo
dell'operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso,  secondo
modalita' e tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia  e
delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana. 
  16. Ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, le
regioni a statuto ordinario,  gli  enti  locali,  le  aziende  e  gli
organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera b),  del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  ad
eccezione delle societa' di capitali costituite  per  l'esercizio  di
servizi  pubblici,  possono  ricorrere  all'indebitamento  solo   per
finanziare spese di investimento.  Le  regioni  a  statuto  ordinario
possono,  con  propria  legge,  disciplinare  l'indebitamento   delle
aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e  organismi  di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28  marzo  2000,  n.  76,
solo per finanziare spese di investimento. 
  17. Per gli enti di cui al comma 16,  costituiscono  indebitamento,
agli  effetti  dell'art.  119,  sesto  comma,   della   Costituzione,
l'assunzione di mutui, l'emissione  di  prestiti  obbligazionari,  le
cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e  a
attivita' finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma  incassata
al momento del perfezionamento  delle  operazioni  derivate  di  swap
(cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario  stipulate
dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a  seguito
della definitiva  escussione  della  garanzia.  Inoltre,  costituisce
indebitamento il residuo debito garantito a  seguito  dell'escussione
della garanzia per tre  annualita'  consecutive,  fermo  restando  il
diritto di rivalsa nei confronti del debitore originario.  ((Inoltre,
non costituiscono indebitamento, agli  effetti  del  citato  articolo
119, le operazioni di revisione,  ristrutturazione  o  rinegoziazione
dei contratti di approvvigionamento finanziario che  determinano  una
riduzione del valore finanziario delle passivita' totali. In caso  di
estinzione   anticipata   di   prestiti   concessi   dal    Ministero
dell'economia e delle finanze, gli importi  pagati  dalle  regioni  e
dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere riassegnati, in relazione alla parte  capitale,  al  Fondo
per l'ammortamento dei titoli di Stato)). 
  Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano  garanzie  solo  a
favore dei soggetti che possono essere destinatari di contributi agli
investimenti finanziati da debito e per  le  finalita'  definite  dal
comma 18.Non costituiscono indebitamento,  agli  effetti  del  citato
art. 119, le operazioni che non  comportano  risorse  aggiuntive,  ma
consentono di superare,  entro  il  limite  massimo  stabilito  dalla
normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidita' e  di
effettuare spese per le quali e' gia' prevista  idonea  copertura  di
bilancio. (66) 
  18.  Ai  fini  di  cui  all'articolo  119,   sesto   comma,   della
Costituzione, costituiscono investimenti: 
    a)  l'acquisto,  la  costruzione,  la   ristrutturazione   e   la
manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati
sia residenziali che non residenziali; 
    b)  la  costruzione,  la  demolizione,  la  ristrutturazione,  il
recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti; 
    c)   l'acquisto    di    impianti,    macchinari,    attrezzature
tecnico-scientifiche, mezzi di  trasporto  e  altri  beni  mobili  ad
utilizzo pluriennale; 
    d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale; 
    e) l'acquisizione di aree, espropri e servitu' onerose; 
    f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti di capitale,  nei
limiti della facolta' di  partecipazione  concessa  ai  singoli  enti
mutuatari dai rispettivi ordinamenti; 
    g) i Contributi agli investimenti  e  i  trasferimenti  in  conto
capitale  a  seguito   di   escussione   delle   garanzie   destinati
specificamente alla realizzazione degli investimenti  a  cura  di  un
altro ente od  organismo  appartenente  al  settore  delle  pubbliche
amministrazioni; (66) 
    h) i Contributi agli investimenti  e  i  trasferimenti  in  conto
capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti
concessionari di lavori  pubblici  o  di  proprietari  o  gestori  di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi
pubblici  o  di  soggetti  che  erogano  servizi  pubblici,  le   cui
concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione  degli
investimenti  agli  enti  committenti  alla  loro   scadenza,   anche
anticipata. In tale fattispecie rientra  l'intervento  finanziario  a
favore del concessionario di cui al comma 2  dell'articolo  19  della
legge 11 febbraio 1994, n. 109; (66) 
    i) gli interventi contenuti  in  programmi  generali  relativi  a
piani urbanistici  attuativi,  esecutivi,  dichiarati  di  preminente
interesse regionale aventi finalita' pubblica  volti  al  recupero  e
alla valorizzazione del territorio. 
  19. Gli enti e gli  organismi  di  cui  al  comma  16  non  possono
ricorrere all'indebitamento  per  il  finanziamento  di  conferimenti
rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o societa' finalizzata  al
ripiano di perdite. A tale  fine  l'istituto  finanziatore,  in  sede
istruttoria,  e'  tenuto  ad   acquisire   dall'ente   l'esplicazione
specifica sull'investimento da  finanziare  e  l'indicazione  che  il
bilancio dell'azienda o della societa' partecipata, per la  quale  si
effettua l'operazione, relativo all'esercizio finanziario  precedente
l'operazione di conferimento di capitale, non presenta una perdita di
esercizio. 
  20. Le modifiche alle tipologie di  cui  ai  commi  17  e  18  sono
disposte con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito l'ISTAT. (18) 
  21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della  Repubblica  e
nel quadro del coordinamento  della  finanza  pubblica  di  cui  agli
articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei  commi  da
16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' agli enti e  agli  organismi
individuati nel comma 16 siti nei loro territori. 
  21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e  le
province  autonome  di  Trento  e  di   Bolzano   possono   ricorrere
all'indebitamento  per  finanziare  contributi  agli  investimenti  a
privati entro i seguenti limiti: 
    a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di  quelli  gia'
coperti  con  maggiori  entrate  o   minori   spese,   derivanti   da
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate,  finanziati  con  ricorso
all'indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla
legge di assestamento del bilancio 2004; 
    b)  impegni  assunti  nel  corso  dell'anno  2004,  derivanti  da
obbligazioni   giuridicamente   perfezionate   e   risultanti   dalla
elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla  data
di  approvazione  della  legge  di  bilancio  per  l'anno  2004,  con
esclusione di qualsiasi variazione  in  aumento  che  dovesse  essere
apportata successivamente. 
  21-ter. L'istituto  finanziatore  puo'  concedere  i  finanziamenti
destinati ai contributi  agli  investimenti  a  privati  soltanto  se
compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, e' tenuto
ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale. 
  22. Al fine  di  accelerare  le  procedure  di  liquidazione  degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137,  il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento   del   tesoro   e'
autorizzato   a   stipulare   apposite   convenzioni   con   societa'
direttamente controllate dallo Stato o  con  enti  pubblici,  con  le
quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi  della
citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi  documentati
e di una commissione per la gestione. 
  23. All'onere derivante dall'applicazione del comma 22,  pari  a  2
milioni di euro per ciascuno degli anni  2004  e  2005,  si  provvede
mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel  fondo
di cui all'articolo 49, comma 2, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289. 
  24. Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 15 ottobre 1991, n.
344, relative all'aumento degli importi delle provvidenze  economiche
previste dalla legge 26 dicembre 1981, n. 763, in favore dei profughi
italiani, gia' prorogate al 31 dicembre 1997 dalla  legge  13  luglio
1995, n. 295, e al 31 dicembre 2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89,
continuano ad applicarsi a decorrere dal  1°  gennaio  2001.  A  tale
fine, e' autorizzata la spesa massima di 1.464.000 euro per il 2004 e
di 869.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 
  25. Fino al 31  dicembre  2003,  la  determinazione  degli  importi
dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto ordinario e  agli  enti
locali interessati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della  legge  7
dicembre 1999, n. 472, e dell'articolo 6, comma  3,  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, e' effettuata al lordo  delle  quote  dell'IVA
spettanti alle regioni a statuto ordinario  in  base  alla  normativa
vigente. E' autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per  ciascuno
degli  anni  2004,  2005  e  2006  per  ristorare  i  predetti   enti
territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio  2001-2003  in
cui il rimborso e' stato operato al netto  delle  suddette  quote  di
compartecipazione. 
  26. Per le regioni a statuto speciale, per le province autonome  di
Trento e di Bolzano e per gli enti locali  dei  rispettivi  territori
restano ferme le vigenti modalita' di determinazione dei rimborsi  di
cui al comma 25. 
  27. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni  di  comuni
e' incrementato di 20 milioni di euro. L'incremento e' riservato alle
unioni di comuni  che  abbiano  effettivamente  attivato  l'esercizio
associato di servizi. 
  28. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2012, N. 228. 
  29. I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della
legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e   successive   modificazioni,
ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella  misura
non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di  un'opera
o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti  gli  oneri  accessori
connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori  a
carico degli enti stessi. 
  30. In deroga a quanto stabilito dall'articolo  13,  comma  6,  del
decreto  legislativo  18  febbraio  2000,   n.   56,   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  limitatamente  all'anno  2004,  e'
autorizzato  a   concedere   alle   regioni   a   statuto   ordinario
anticipazioni, da accreditare  sulle  contabilita'  speciali  di  cui
all'articolo 66 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  in  essere
presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al  95
per cento  delle  somme  previste  per  ciascuna  regione  a  statuto
ordinario a titolo di IRAP  e  di  addizionale  regionale  all'IRPEF,
quali risultano dalla deliberazione del CIPE per l'anno 2004, nonche'
a titolo di compartecipazione all'IVA, quali risultano dalla proposta
formulata, per lo stesso anno 2004,  dal  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del  citato  decreto
legislativo n. 56 del 2000. 
  31. Limitatamente all'anno 2004, il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a concedere alle regioni  Sicilia  e  Sardegna
anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme  previste
per  ciascuna  regione  a  titolo  di  IRAP,  addizionale   regionale
all'IRPEF e  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte  corrente,  quali
risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno. 
  32. Ai fini dell'accesso al finanziamento  integrativo  previsto  a
carico dello Stato dall'Accordo tra Governo, regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre  2001,  restano  fermi  gli
adempimenti a  carico  delle  regioni,  di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 52, comma  4,  della
legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  agli  articoli  48  e  50  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326.  Nei  confronti
delle regioni per le quali sia verificato  il  mancato  rispetto  dei
predetti adempimenti resta fermo l'obbligo del ripristino del livello
del finanziamento corrispondente a quello previsto  dall'Accordo  tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano  del  3
agosto 2000, come integrato dall'articolo 85,  comma  6  e  comma  8,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  33. Nelle more della deliberazione del CIPE  e  della  proposta  di
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al  comma  4
dell'articolo 2 del decreto legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,
nonche' della stipula di specifico Accordo  tra  Governo,  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la  definizione
del procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di  cui  al
comma  32,  le  anticipazioni  sono  commisurate   al   livello   del
finanziamento  corrispondente  a  quello  previsto  dall'Accordo  tra
Governo, regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano  del  3
agosto 2000, di cui al comma 32. 
  34. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che
dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme  a  qualsiasi
titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi. 
  35. I trasferimenti erariali per l'anno  2004  in  favore  di  ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 31, comma 1, primo periodo,  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289. Per l'anno 2004, l'incremento  annuale  delle  risorse,
pari a 180 milioni di euro,  derivante  dall'applicazione  del  tasso
programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo
49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' distribuito  in
misura del 50 per cento del  totale  in  favore  dei  comuni  di  cui
all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno  1997,  n.
244, e per il restante 50 per cento in favore della  generalita'  dei
comuni. 
  36. Per l'anno 2004 ai comuni con  popolazione  inferiore  a  3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le medesime
finalita' dei contributi attribuiti  a  valere  sul  fondo  nazionale
ordinario per gli investimenti. 
  37. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 31 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche nei rapporti di debito e
credito tra province ovvero tra queste  e  lo  Stato  conseguenti  ad
errate attribuzioni  di  somme  dovute  a  titolo  di  imposta  sulle
assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile  derivante   dalla
circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e 2000,
dai concessionari della riscossione. 
  38. Al comma 14 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre  1998,  n.
448, le parole: "31 dicembre 1998" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"31 dicembre 2003". 
  39. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri  e'
istituito, nell'ambito della unita' previsionale di  base  6.1.1.2  -
Uffici all'estero, un  fondo  da  ripartire  per  eventuali  maggiori
esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici  all'estero,  la
cui  dotazione  iniziale  e'  commisurata  al  10  per  cento   degli
stanziamenti per consumi intermedi  iscritti  nella  medesima  unita'
previsionale di base, che  vengono  corrispondentemente  ridotti.  La
ripartizione del fondo e' disposta con  decreti  del  Ministro  degli
affari  esteri  comunicati,  anche  con  evidenze  informatiche,   al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio  centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti. 
  40. All'articolo 5 della legge 6 febbraio  1985,  n.  15,  dopo  il
quinto comma sono inseriti i seguenti: 
"A seguito di motivata richiesta formulata dalle sedi  all'estero  ed
in attesa dell'accreditamento dei finanziamenti ministeriali  di  cui
all'articolo 2, la competente direzione generale del Ministero  degli
affari esteri puo' autorizzare, previa  comunicazione  al  competente
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e
all'Ufficio centrale del bilancio presso il  Ministero  degli  affari
esteri, le rappresentanze  diplomatiche  e  gli  uffici  consolari  a
prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta Tesoro  per  far
fronte alle esigenze delle sedi stesse. 
Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del
controvalore in euro dell'importo  prelevato  seguendo  le  procedure
previste dall'articolo 6 della  presente  legge  e  dai  decreti  del
Ministro dell'economia e delle  finanze  6  agosto  2003,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26  agosto  2003,  di  attuazione
degli articoli 3, 6 e  7  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n.  482.  Dell'avvenuto
versamento  viene  data  comunicazione,  a  cura   della   competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento
del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e  all'Ufficio
centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri". 
  41. All'articolo 80, comma 41, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, le  parole:  "da  emanare  entro  il  28  febbraio  2003,"  sono
soppresse. 
  42. All'articolo 80, comma 42, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, dopo le parole: "Il 10 per cento delle  maggiori  entrate"  sono
inserite le seguenti: "di ciascun anno". 
  43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto da adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
sentite le competenti Commissioni  parlamentari,  emana  disposizioni
per  razionalizzare  i  flussi  di  erogazione  finanziaria   e   per
semplificare le procedure relative alla gestione delle  attivita'  di
cooperazione  internazionale,  con   particolare   riferimento   alle
procedure   amministrative   relative   alle    organizzazioni    non
governative. 
  44.  Per  gli  oneri  derivanti  dall'assunzione,  per  il  periodo
febbraio  2004-febbraio   2005,   della   Presidenza   italiana   per
l'organizzazione dell'attivita' della "International Task  Force  per
l'educazione, il  ricordo  e  la  ricerca  relativi  alla  Shoah"  e'
autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da  iscrivere
nello   stato   di   previsione   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  45. L'articolo  10  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376,  e'
sostituito dal seguente: 
"Art.  10.  -  (Copertura  finanziaria)  -  1.  Gli  oneri  derivanti
dall'attuazione degli  articoli  3  e  4,  nella  misura  massima  di
3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono  posti  a  carico  di
apposita unita' previsionale di base dello stato  di  previsione  del
Ministero della salute". 
  46. Ai fini di quanto  disposto  dall'articolo  48,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il  biennio  2004-2005
gli oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale  derivanti  dalla
contrattazione collettiva  nazionale,  ivi  comprese  le  risorse  da
destinare alla contrattazione integrativa per il miglioramento  della
produttivita', comportanti incrementi nel limite  massimo  dello  0,2
per cento, sono quantificati complessivamente  in  1.030  milioni  di
euro per l'anno 2004 ed in 1.970 milioni  di  euro  a  decorrere  dal
2005. (15) (34) 
  47. Le risorse per i miglioramenti economici e per l'incentivazione
della produttivita' al  rimanente  personale  statale  in  regime  di
diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro  per  l'anno
2004 e in  810  milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2005  con
specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro  e  di
690 milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei  Corpi
di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,  n.  195,  e
successive modificazioni. In aggiunta a  quanto  previsto  dal  primo
periodo e' stanziata, a decorrere dall'anno 2004,  la  somma  di  200
milioni di euro da destinare al trattamento economico accessorio  del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e  successive  modificazioni,  in
relazione alle pressanti esigenze connesse con la tutela  dell'ordine
e della sicurezza pubblica anche con riferimento  alle  attivita'  di
tutela economico-finanziaria,  della  difesa  nazionale  nonche'  con
quelle derivanti dagli accresciuti impegni in  campo  internazionale.
(15) (34) 
  48. Le somme di cui ai commi  46  e  47,  comprensive  degli  oneri
contributivi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni, costituiscono l'importo  complessivo  massimo  di  cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto  1978,  n.
468. 
  49. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni  ed
enti  pubblici  diversi  dall'amministrazione   statale   gli   oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005,  nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici  al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico  dei  rispettivi  bilanci  ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In
sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti  dall'articolo
47, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  i
comitati di settore provvedono alla  quantificazione  delle  relative
risorse   e   alla   determinazione   della   quota   da    destinare
all'incentivazione  della  produttivita',  attenendosi,  quale  tetto
massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma
46 per il personale delle amministrazioni dello Stato. 
  50. In relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge  27
dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di personale per  il  biennio
contrattuale 2002-2003, ivi  comprese  le  spese  di  cui  all'ultimo
periodo del comma 40 dell'articolo 32 del decreto-legge 30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere  dall'anno  2003,  ai
fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti territoriali di
cui all'articolo 29, commi 5 e 7, della medesima  legge  27  dicembre
2002, n. 289, nonche' ai fini del calcolo dei limiti di spesa per  le
regioni  a  statuto  ordinario  di  cui  alle   disposizioni   recate
dall'articolo  1  del  decreto-legge  18  settembre  2001,  n.   347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.  405,
come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29. 
  51. A decorrere dall'anno 2004, i contributi  spettanti  agli  enti
locali in relazione agli oneri  derivanti  dalla  corresponsione  del
trattamento economico al personale  immesso  nei  ruoli  speciali  ad
esaurimento, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 28  ottobre
1986, n. 730, gia' consolidati nel  Fondo  di  cui  all'articolo  39,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  nel  loro
tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti  ai  singoli
enti per l'anno 2003. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2004, N.
311. 
  52. In deroga a quanto stabilito dall'Accordo tra Governo,  regioni
e le province autonome di Trento e di  Bolzano  dell'8  agosto  2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, e in
relazione a quanto previsto dall'articolo 33 della legge 27  dicembre
2002, n. 289, il concorso dello Stato al  finanziamento  della  spesa
sanitaria e'  incrementato,  in  via  aggiuntiva  rispetto  a  quanto
stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni  di  euro  per  l'anno
2004 e di 275 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2005  per  far
fronte ai  maggiori  oneri  di  personale  del  biennio  contrattuale
2002-2003. 
  53. Per l'anno 2004, alle amministrazioni di cui agli  articoli  1,
comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, ivi  comprese  le  Forze  armate,  i
Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e'  fatto
divieto  di  procedere   ad   assunzioni   di   personale   a   tempo
indeterminato, fatte salve le  assunzioni  di  personale  relative  a
figure professionali non fungibili la cui  consistenza  organica  non
sia superiore all'unita',  nonche'  quelle  relative  alle  categorie
protette. Per le  Forze  armate,  i  Corpi  di  polizia  e  il  Corpo
nazionale dei  vigili  del  fuoco  sono  fatte  salve  le  assunzioni
autorizzate per l'anno 2003 e non  ancora  effettuate  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle  connesse  con
la  professionalizzazione  delle  Forze  armate  di  cui  al  decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e  successive  modificazioni,  nel
limite degli oneri indicati dalla legge 14  novembre  2000,  n.  331.
Fermo restando  quanto  previsto  dall'articolo  39  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono consentite le
assunzioni  di  ricercatori  delle  universita'  e  degli   enti   ed
istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla
data  del  31  ottobre  2003.  Per  le  universita'   continuano   ad
applicarsi, in ogni caso, i limiti di spesa per il personale  di  cui
all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal
fine   e'   istituito   presso    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca uno specifico fondo. Con decreti del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  d'intesa
con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si  provvede  al
trasferimento alle  singole  universita'  ed  enti  delle  occorrenti
risorse finanziarie. Per le  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
universita' e gli enti di ricerca  sono  fatte  salve  le  assunzioni
autorizzate con decreto del Presidente  della  Repubblica  31  luglio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto  2003,
e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le autonomie regionali e locali e gli  enti  del  Servizio
sanitario  nazionale  sono  fatte  salve  le  assunzioni  previste  e
autorizzate con i decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri
del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del
14 ottobre 2003, e non ancora effettuate  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano all'Amministrazione  autonoma  dei  Monopoli  di  Stato,
anche ai fini dell'assorbimento di  personale  delle  amministrazioni
pubbliche in base a procedure di mobilita', nel limite complessivo di
200 unita'. 
  54. In deroga al  divieto  di  cui  al  comma  53,  per  effettive,
motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo  esperimento
delle procedure  di  mobilita',  da  effettuare  secondo  le  vigenti
disposizioni legislative e  contrattuali,  le  amministrazioni  dello
Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,  gli  enti  pubblici
non economici, le universita', gli enti di ricerca e gli enti di  cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni  nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A  tale
fine e' costituito un apposito fondo nello stato di previsione  della
spesa  del  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   con   uno
stanziamento pari a 70 milioni di euro  per  l'anno  2004  ed  a  280
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. 
  55. Le deroghe di cui al  comma  54  sono  autorizzate  secondo  la
procedura di  cui  all'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le amministrazioni
richiedono le autorizzazioni ad assumere mediante la compilazione  di
apposito  modello  recante  criteri  e  parametri  individuati  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e dal Ministero dell'economia e delle  finanze.  Nell'ambito
delle   procedure   di    autorizzazione    delle    assunzioni    e'
prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a
compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto  degli  impegni
internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso  tecnico  urgente,
alla prevenzione e vigilanza antincendi  e  alla  protezione  civile,
alla tutela ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al  settore
della giustizia, alla tutela  del  consumatore  e  alla  sicurezza  e
ricerca agroalimentare e alla tutela dei beni culturali, nonche'  dei
vincitori di concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003,  dei
vincitori di concorso  per  ricercatore  universitario,  ricercatore,
primo ricercatore, dirigente di ricerca, tecnologo, primo tecnologo e
dirigente tecnologo e degli idonei  nelle  procedure  di  valutazione
comparativa    a    professore    universitario.    Sono     altresi'
prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale da
parte  dell'amministrazione  civile  del  Ministero  dell'interno  in
correlazione  all'effettiva  restituzione  a   compiti   direttamente
operativi  di  personale  dei  ruoli  della  Polizia   di   Stato   e
dell'amministrazione  penitenziaria  in  correlazione   all'effettiva
restituzione a compiti direttamente operativi di personale del  Corpo
di polizia penitenziaria. 
  56. Fermo restando quanto  previsto  ai  commi  53,  54  e  55,  e'
comunque  consentito  il  trasferimento  dei   docenti   universitari
dall'universita' nella quale prestano servizio ad  altra  universita'
statale. 
  57. Il pubblico dipendente che sia stato  sospeso  dal  servizio  o
dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia  chiesto  di  essere
collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un  procedimento
penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento  perche'
il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se  il  fatto
non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero
con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato,
anche se pronunciati dopo la cessazione dal servizio, anche  se  gia'
collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente
legge,  ha  il   diritto   di   ottenere,   su   propria   richiesta,
dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino
del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di eta' previsti  dalla
legge, comprese eventuali proroghe, per  un  periodo  pari  a  quello
della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita e del
periodo di servizio non espletato per  l'anticipato  collocamento  in
quiescenza, cumulati tra loro, anche in deroga ad  eventuali  divieti
di riassunzione previsti dal proprio  ordinamento,  con  il  medesimo
trattamento giuridico ed economico a cui  avrebbe  avuto  diritto  in
assenza della sospensione. Alle sentenze di proscioglimento di cui al
presente comma sono equiparati i  provvedimenti  che  dichiarano  non
doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati  dopo
una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il  fatto
non sussiste o  perche'  non  lo  ha  commesso  o  se  il  fatto  non
costituisce reato o non e' previsto dalla legge come  reato.  Ove  la
sentenza  irrevocabile   di   proscioglimento   sia   stata   emanata
anteriormente ai cinque anni antecedenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, il pubblico dipendente puo' chiedere  il
riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla
ricostruzione  della  carriera  con  il  computo   del   periodo   di
sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo  di  servizio
non espletato per l'anticipato collocamento in  quiescenza.  (4)  (7)
(52) 
  57-bis. Ove il procedimento penale di cui al comma  57,  ricorrendo
ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con provvedimento
di  proscioglimento  diverso  da   decreto   di   archiviazione   per
infondatezza della notizia di reato  o  sentenza  di  proscioglimento
perche' il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso o se il
fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato,
anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio,  l'amministrazione
di  appartenenza  ha  facolta',  a   domanda   dell'interessato,   di
prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per  un  periodo  di
durata pari a quella della sospensione e del servizio  non  prestato,
secondo le modalita' indicate nel comma  57,  purche'  non  risultino
elementi di responsabilita' disciplinare  o  contabile  all'esito  di
specifica valutazione  che  le  amministrazioni  competenti  compiono
entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in
servizio. (4) (52) 
  58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55 non si applicano ai
magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,  agli  avvocati  e
procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e  alle
relative federazioni nonche' al comparto scuola. Per l'anno 2004,  in
attesa della completa attuazione della legge  21  dicembre  1999,  n.
508, al personale  delle  Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia
nazionale di danza,  dell'Accademia  nazionale  di  arte  drammatica,
degli  Istituti  superiori   per   le   industrie   artistiche,   dei
Conservatori di musica si  applica,  in  materia  di  assunzioni,  la
disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni.  Per  le
regioni e le autonomie locali, nonche'  per  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e l'Unioncamere si applicano le disposizioni  di  cui  al
comma 60. 
  59. Al fine di consentire al Dipartimento della  protezione  civile
di fronteggiare le molteplici situazioni di  emergenza  in  atto,  la
Presidenza del Consiglio dei  ministri  e'  autorizzata  ad  assumere
personale, mediante concorsi pubblici,  nel  limite  massimo  di  180
unita', da  assegnare  al  predetto  Dipartimento.  Con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica, sono definiti  le  qualifiche,  i  requisiti  professionali
specialistici e la quota di riserva dei posti in favore del personale
in servizio presso il  Dipartimento  stesso  con  contratto  a  tempo
determinato, ovvero in posizione di comando  o  di  fuori  ruolo.  Il
personale di cui al precedente periodo e' mantenuto in servizio  fino
alla conclusione delle predette procedure concorsuali.  E'  garantito
in ogni caso  un  adeguato  accesso  dall'esterno.  Ai  fini  di  una
graduale copertura dei posti,  sono  autorizzate,  per  l'anno  2004,
assunzioni per 50 unita' di personale e, per l'anno 2005,  assunzioni
per ulteriori 130 unita'.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del
presente comma, pari a 1,75 milioni di euro per l'anno 2004 ed a  6,3
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, si  provvede,  quanto  a
1,75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004 a carico del fondo di
cui al comma 54  e,  quanto  a  4,55  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno  2005,  mediante  utilizzo  delle  disponibilita'  relative
all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24  febbraio  1992,  n.
225. 
  60. Ai fini del concorso delle  autonomie  regionali  e  locali  al
rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,  con  decreti  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  da  emanare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  previo
accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede
di  Conferenza  unificata,  sono  fissati  per   le   amministrazioni
regionali, per le province e i comuni  con  popolazione  superiore  a
5.000  abitanti  che  abbiano  rispettato  le  regole  del  patto  di
stabilita' interno per l'anno 2003 e gli enti del Servizio  sanitario
nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a  tempo  indeterminato
per l'anno  2004.  Tali  assunzioni,  fatto  salvo  il  ricorso  alle
procedure di mobilita', devono,  comunque,  essere  contenute,  fatta
eccezione per il personale  infermieristico  del  Servizio  sanitario
nazionale, entro percentuali non superiori  al  50  per  cento  delle
cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2003, tenuto
conto, in relazione  alla  tipologia  degli  enti,  della  dimensione
demografica, dei profili professionali  del  personale  da  assumere,
della essenzialita' dei servizi da garantire e  dell'incidenza  delle
spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio
sanitario   nazionale   possono   essere   disposte    esclusivamente
assunzioni, entro i limiti predetti,  di  personale  appartenente  al
ruolo sanitario.  Non  puo'  essere,  in  ogni  caso,  stabilita  una
percentuale superiore al 20 per cento per i  comuni  con  popolazione
superiore a 5.000 abitanti e le  province  che  abbiano  un  rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119,
comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,  maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto
alle  entrate  sia  superiore  alla   media   nazionale   per   fasce
demografiche. I singoli enti  in  caso  di  assunzioni  di  personale
devono autocertificare il rispetto delle disposizioni  del  patto  di
stabilita' interno per l'anno 2003. Fino all'emanazione  dei  decreti
di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di  cui
al comma 53. In caso di mancata adozione dei decreti  del  Presidente
del Consiglio dei ministri previsti dal presente comma  entro  il  30
giugno  2004  trovano  applicazione  in  via   provvisoria   e   fino
all'emanazione  degli  stessi  le  disposizioni   dei   decreti   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  12  settembre   2003,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14  ottobre  2003.  Le
province e i comuni con popolazione superiore a  5.000  abitanti  che
non abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno  per
l'anno 2003 non  possono  procedere  ad  assunzioni  di  personale  a
qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 15,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso  sono  consentite,
previa autocertificazione  degli  enti,  le  assunzioni  connesse  al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il
cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali  compensativi  della
mancata assegnazione  di  unita'  di  personale.  Per  le  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere,  con
decreto del Ministero delle  attivita'  produttive  d'intesa  con  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica e con il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
individuati specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario,
volti  a  fissare  criteri  e  limiti  per  le  assunzioni  a   tempo
indeterminato, nel rispetto delle  percentuali  di  cui  al  presente
comma. (13) 
  61. I termini di validita' delle graduatorie per le  assunzioni  di
personale presso le amministrazioni pubbliche  che  per  l'anno  2004
sono soggette a limitazioni delle assunzioni  sono  prorogati  di  un
anno.  La  durata  delle  idoneita'  conseguite  nelle  procedure  di
valutazione comparativa per la  copertura  dei  posti  di  professore
ordinario e associato di cui alla legge 3  luglio  1998,  n.  210,  e
successive modificazioni, e' prorogata per  l'anno  2004.  In  attesa
dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 9 della legge  16
gennaio 2003, n. 3, le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel
rispetto delle limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53  a
71, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di
pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo  accordo
tra le amministrazioni interessate. 
  62. I  Ministeri  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali,  della
giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio  sono  autorizzati
ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in servizio con
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  prorogati   ai   sensi
dell'articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.  Il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' continuare ad  avvalersi
fino  al  31  dicembre  2004  del  personale  utilizzato   ai   sensi
dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e
successive modificazioni. Il Ministero della salute, per l'anno 2004,
puo' altresi' continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5  milioni
di euro, ad avvalersi del personale di cui all'articolo 91, comma  1,
della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  mediante  contratti   di
collaborazione coordinata e  continuativa,  nonche'  a  stipulare  le
convenzioni  previste  dal  comma  2  dello   stesso   articolo;   ai
conseguenti oneri si  fa  fronte  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36, comma 14,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  63. Le procedure di conversione  in  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato  dei  contratti  di  formazione   e   lavoro   di   cui
all'articolo 34, comma 18, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalita' previste dai commi da 53 a  71  per  l'assunzione  di
personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati  con
il personale interessato  alla  predetta  conversione  sono  comunque
prorogati al 31 dicembre 2004. 
  64.  I  comandi  del  personale  delle   Poste   italiane   Spa   e
dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato,  di  cui  all'articolo
34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono prorogati al
31 dicembre 2004. (15) 
  65. Per l'anno 2004, le amministrazioni di cui al comma 53  possono
avvalersi di personale a tempo determinato, ad  eccezione  di  quanto
previsto   dall'articolo   108   del   testo   unico   delle    leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267,  o  con  convenzioni  ovvero  con  contratti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,  nei  limiti  di   spesa
previsti dall'articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni. La spesa per il  personale  a  tempo
determinato  in  servizio  presso  il  Corpo  forestale  dello  Stato
nell'anno 2004, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985,  n.  124,
non puo' superare quella sostenuta per lo stesso personale  nell'anno
2003.  Le  limitazioni  di  cui  al  presente   comma   non   trovano
applicazione nei confronti delle regioni e  delle  autonomie  locali,
fatta eccezione per le province e i comuni che per  l'anno  2003  non
abbiano rispettato le regole del patto di stabilita' interno, cui  si
applica quanto disposto dall'articolo 29, comma 15,  della  legge  27
dicembre  2002,  n.  289,  nonche'  nei   confronti   del   personale
infermieristico del Servizio sanitario  nazionale.  Per  il  comparto
scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. 
  66. Il Ministero della giustizia, per far fronte alle straordinarie
esigenze    operative    del    Dipartimento     dell'amministrazione
penitenziaria, provvede  all'acquisizione  di  personale  civile  con
professionalita' nei settori  socio-educativo  tecnico  e  contabile,
ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilita'. In caso di
esito  negativo  delle  predette  procedure  l'Amministrazione   puo'
avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di
spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 
  67. La definitiva pianta organica dell'Autorita'  per  le  garanzie
nelle comunicazioni e' confermata nel limite di 320  unita'  previsto
per  la  pianta  organica  provvisoria.  La  ripartizione  dei  posti
suddetti tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella del personale con contratto a tempo determinato e  quella  del
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in
posizione di fuori  ruolo,  comando  ovvero  provvedimenti  analoghi,
questi  ultimi  nel  limite  massimo  di  30   unita',   nonche'   la
ripartizione del personale tra le diverse qualifiche, sono  stabilite
con regolamento adottato  dall'Autorita'  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 1, comma 9, della legge  31  luglio  1997,  n.  249,  ad
invarianza di spesa con riferimento  agli  stanziamenti  di  bilancio
previsti per  il  funzionamento  dell'Autorita'.  I  posti  di  ruolo
previsti per ciascuna qualifica dal regolamento di cui al  precedente
periodo possono  essere  coperti,  anche  mediante  le  procedure  di
mobilita' previste dalla normativa vigente,  da  dipendenti  pubblici
che, alla data di entrata in vigore della presente  legge,  risultino
da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo, comando,  o  altro
provvedimento di  distacco  presso  l'Autorita'.  La  disciplina  del
personale  con   contratto   a   tempo   determinato   e'   stabilita
dall'Autorita' con propria delibera, in conformita' alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 
  68. Per l'anno 2004, per gli enti di ricerca, l'Istituto  superiore
di sanita' (ISS),  l'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti  di  ricovero  e  cura  a
carattere  scientifico  (IRCCS),  l'ASI,  l'ENEA,  nonche'   per   le
universita' e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo  determinato  e  la  stipula  di
contratti   di   collaborazione   coordinata   e   continuativa   per
l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al
miglioramento di servizi anche didattici  per  gli  studenti,  i  cui
oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli  enti
o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di  finanziamento
ordinario delle universita'. Per l'anno 2004 per le universita'  sono
fatte salve  inoltre,  nel  limite  di  spesa  di  500.000  euro,  da
ripartire secondo le procedure di cui all'articolo 39,  comma  3-ter,
della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  le  assunzioni  a  tempo
determinato  gia'  in  essere  alla  data  del   1°   gennaio   1998,
esclusivamente finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento e la
funzionalita' di servizi di supporto all'attivita' di  laboratorio  e
di ricerca  dei  medesimi  atenei;  al  relativo  onere  si  provvede
mediante    corrispondente    riduzione,     per     l'anno     2004,
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  54  del  presente
articolo. 
  69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo  esperimento  delle
procedure di mobilita',  le  amministrazioni  dello  Stato  anche  ad
ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti  pubblici  non  economici
con organico superiore a 200 unita'  sono  tenuti  a  realizzare  una
riduzione del personale non inferiore  all'1  per  cento  rispetto  a
quello in servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure  di  cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie
politiche di reclutamento di personale al principio del  contenimento
della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati  dai  documenti  di
finanza  pubblica.  A  tal  fine,  secondo  modalita'  indicate   dal
Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
gli organi competenti ad adottare  gli  atti  di  programmazione  dei
fabbisogni  di  personale  trasmettono  annualmente   alle   predette
amministrazioni i dati previsionali  dei  fabbisogni.  Per  le  Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del  fuoco
trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e  2006,  i  piani
previsti dall'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448. 
  70. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  71.  Per   sopperire   a   straordinarie   esigenze   di   supporto
amministrativo, il Consiglio di  Stato,  i  tribunali  amministrativi
regionali, la Corte dei conti  e  l'Avvocatura  dello  Stato  possono
avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga alle
vigenti  disposizioni  legislative  e  contrattuali  in  materia   di
mobilita' e, comunque, nel limite  complessivo  di  300  unita',  del
personale dipendente, alla data  del  7  luglio  2002,  del  Comitato
olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  nonche'  di   enti   pubblici
interessati da procedure di liquidazione o soppressione. Con  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   delle
amministrazioni interessate previa consultazione delle organizzazioni
sindacali, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  si   provvede   alla
definizione delle modalita' di trasferimento del  predetto  personale
ed alla ripartizione delle unita' tra  le  predette  amministrazioni.
Con le  medesime  deroghe  e  modalita',  le  citate  amministrazioni
possono avvalersi del personale  in  servizio  presso  l'Agenzia  del
demanio che ha esercitato l'opzione ai sensi dell'articolo  3,  comma
5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il passaggio ad
altra pubblica amministrazione. Il  medesimo  personale  in  servizio
presso l'Agenzia del demanio puo' essere  destinato  anche  ad  altre
amministrazioni con modalita', criteri e limiti numerici definiti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica. 
  72. L'articolo  5,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta  nel  senso  che  le
maggiorazioni  ivi  previste  sono   attribuite   esclusivamente   al
personale percettore dell'indennita' operativa di base  di  cui  alla
Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo  5,  e  successive
modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo  4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16  marzo  1999,
n. 255. L'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999,  n.  266,
si  interpreta  nel  senso  che  l'emolumento  ivi  previsto  compete
esclusivamente ai colonnelli e ai  brigadieri  generali  delle  Forze
armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei  Corpi
di Polizia  e  non  e'  computabile  ai  fini  dell'attribuzione  dei
trattamenti di cui all'articolo 5, commi 3 e  3-bis,  della  legge  8
agosto  1990,  n.  231,  ed  agli  articoli  43,  commi   sedicesimo,
ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n.
121. Gli importi erogati o  da  erogare  in  esecuzione  di  sentenze
passate in giudicato in contrasto con il disposto di cui al  presente
comma rimangono attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti  con
i successivi incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo. 
  73. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche'  le
norme ivi richiamate si interpretano nel  senso  che  il  divieto  di
procedere all'aggiornamento delle  indennita',  dei  compensi,  delle
gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa  si  applica  anche
alle misure dell'assegno di confine di cui  alla  legge  28  dicembre
1989, n. 425, e successive modificazioni. 
  74. L'articolo 8 delle norme  di  attuazione,  di  coordinamento  e
transitorie del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel  senso  che  la
domanda  prodotta  dagli  ufficiali  e  dagli   agenti   di   polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri  e  del
Corpo  della  guardia  di  finanza  e'  da   considerare,   ai   fini
dell'applicazione della legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda  di
trasferimento di sede. 
  75. Ai fini del contenimento della  spesa  pubblica,  al  personale
appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, che si reca in missione o viaggio di  servizio  presso
le istituzioni dell'Unione europea, ovvero che partecipi, in Europa o
in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a gruppi di lavoro,
comunque denominati, nell'ambito o per conto del Consiglio o di altra
istituzione dell'Unione europea, ad eccezione dei dirigenti di  prima
fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento delle spese  di
viaggio aereo nella classe economica. (33) 
  76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di euro,  il  Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali  e'  autorizzato  a  prorogare,
limitatamente all'esercizio 2004, le convenzioni stipulate, anche  in
deroga alla normativa vigente relativa ai lavori  socialmente  utili,
direttamente  con  i  comuni,  per  lo   svolgimento   di   attivita'
socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di
20,937 milioni di euro, di misure  di  politica  attiva  del  lavoro,
riferite a lavoratori impiegati in  ASU  nella  disponibilita'  degli
stessi comuni da almeno un triennio, nonche' ai soggetti  provenienti
dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni gia' stipulate
in vigenza dell'articolo 10, comma  3,  del  decreto  legislativo  1°
dicembre 1997, n. 468, per un periodo che,  eventualmente  prorogato,
non ecceda i sessanta mesi complessivi, al  fine  di  una  definitiva
stabilizzazione occupazionale. (28) 
  77. In presenza delle convenzioni di cui al comma 76 il termine  di
cui all'articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, e' prorogato al 31 dicembre 2004. 
  78. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2003,  N.  356,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 48. 
  79. Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimita'
presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonche'
a quelli in  servizio  presso  la  Direzione  nazionale  antimafia  e
antiterrorismo,   a   quelli   in   servizio   presso   le    sezioni
giurisdizionali  del  Consiglio  di  Stato  e   presso   le   sezioni
giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa  Procura
generale compete l'indennita' di trasferta per venti giorni al  mese,
escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal  distretto  della
corte d'appello di Roma. 
  80. Per le finalita' di cui al  comma  79,  la  spesa  prevista  e'
determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall'anno 2004. Il Ministro
dell'economia   e   delle   finanze    provvede    al    monitoraggio
dell'attuazione del presente comma, anche ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.  468,  e
successive modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati  da
apposite  relazioni,  gli  eventuali   decreti   emanati   ai   sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468  del
1978. 
  81.  Al  fine  di  realizzare  l'omogeneizzazione  dei  trattamenti
economici accessori, la misura mensile  dell'indennita'  speciale  di
seconda  lingua   prevista   per   il   personale   di   magistratura
dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n.  454,  come  stabilita
dai decreti del Ministro del  tesoro  22  dicembre  1992,  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1993, e' rideterminata
in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa di 46.000 euro annui. 
  82.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali   e'
autorizzato a stipulare nel limite complessivo di 1 milione di  euro,
e per il  solo  esercizio  2004,  direttamente  con  i  comuni  nuove
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente utili  e  per
l'attuazione di misure di  politica  attiva  del  lavoro  riferite  a
lavoratori  impegnati   in   attivita'   socialmente   utili,   nella
disponibilita', da almeno un quinquiennio,  di  comuni  con  meno  di
50.000 abitanti. (28) 
  83. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.
303, e' inserito il seguente: 
"Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche antidroga)  -
1. Il coordinamento  delle  politiche  per  prevenire,  monitorare  e
contrastare  il  diffondersi   delle   tossicodipendenze,   e   delle
alcooldipendenze correlate, di cui al  testo  unico  delle  leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e' organizzato in apposito  Dipartimento,  al
quale sono trasferite le risorse finanziarie,  strumentali  ed  umane
connesse  allo  svolgimento  delle  competenze  gia'  attribuite   al
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 10, comma 4,
comprese quelle previste dall'articolo 127 del citato testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  309  del  1990,  e
successive modificazioni. 
2. Il Dipartimento collabora  con  le  associazioni,  le  cooperative
sociali di cui alla legge 8  novembre  1991,  n.  381,  le  comunita'
terapeutiche e i centri  di  accoglienza  operanti  nel  campo  della
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei  tossicodipendenti;
raccoglie  informazioni  e  documentazione  sulle  tossicodipendenze,
definendo  e  aggiornando  le   metodologie   per   la   rilevazione,
l'elaborazione, la valutazione e il trasferimento  all'esterno  delle
informazioni  sulle  tossicodipendenze.  Esso   opera   secondo   gli
indirizzi  del  Comitato  nazionale  di  coordinamento  per  l'azione
antidroga di cui all'articolo 1 del citato  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive
modificazioni, ferme  restando  le  competenze  attribuite  ad  altre
amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e contrasto  alla
droga  e  recupero  delle  persone   dedite   all'uso   di   sostanze
stupefacenti e psicotrope. 
3. Entro il 30 aprile di ciascun anno il  Dipartimento  trasmette  al
Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi  effettuati  in
attuazione del presente articolo, con  particolare  riferimento  alle
azioni di contrasto e prevenzione della droga e di recupero,  cura  e
riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,  contenente
altresi' l'elenco delle associazioni, comunita' terapeutiche e centri
di  accoglienza,  ritenuti  validamente  idonei  alle  loro  funzioni
statutarie da una  apposita  Commissione  istituita,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,  dal  Dipartimento,
che collaborano a tal fine con il Dipartimento stesso". 
  84. All'articolo 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  e
successive modificazioni, le parole:  "Dipartimento  per  gli  affari
sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Dipartimento nazionale  per
le politiche antidroga". 
  85. All'articolo 133, comma 2, del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  "con
eccezione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga". 
  86. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si
provvede nei limiti delle risorse trasferite dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche
della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
  87. Il decreto previsto dal  comma  3-bis  dell'articolo  24  della
legge 27 dicembre  2002,  n.  289,  e  successive  modificazioni,  e'
emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro il  31  marzo
2004,  anche  al  fine  di  indicare  le  linee  guida  generali  per
assicurare  la  massima  trasparenza  nelle  procedure   non   ancora
concluse. 
  88. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22 della legge  28
dicembre 2001, n. 448, e dall'articolo 35  della  legge  27  dicembre
2002, n. 289, l'articolo  459  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' sostituito dal seguente: 
"Art. 459. - (Esoneri  e  semiesoneri  per  i  docenti  con  funzioni
vicarie) - 1. Nei  confronti  di  uno  dei  docenti  individuati  dal
dirigente  scolastico   per   attivita'   di   collaborazione   nello
svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a
norma dell'articolo 25, comma 5, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e dell'articolo 31 del contratto  collettivo  nazionale
di  lavoro  relativo  al  personale  del  comparto  scuola,  di   cui
all'accordo del 24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n.  188  del  14  agosto  2003,  puo'  essere
disposto l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento sulla base  dei
criteri indicati nei commi da 2 a 5. 
2. I docenti di scuola dell'infanzia ed elementare  possono  ottenere
l'esonero quando si tratti di circolo didattico  con  almeno  ottanta
classi. 
3. I docenti di scuola media, di istituti comprensivi, di istituti di
istruzione secondaria di secondo grado e di istituti  comprensivi  di
scuole di tutti i gradi  di  istruzione  possono  ottenere  l'esonero
quando si tratti di istituti  e  scuole  con  almeno  cinquantacinque
classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti  e  scuole  con
almeno quaranta classi. 
4. L'esonero o il semiesonero  dall'insegnamento  puo'  essere  anche
disposto sulla base di un numero di classi  inferiore  di  un  quinto
rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si tratti  di
scuole o istituti funzionanti  con  plessi  di  qualunque  ordine  di
scuola, sezioni staccate o sedi coordinate. 
5. Negli istituti e scuole che funzionino con sezioni staccate o sedi
coordinate, fermi restando i criteri sopra indicati, l'esonero  o  il
semiesonero puo' essere disposto nei confronti  dei  docenti  addetti
alla vigilanza delle predette sezioni  staccate  o  sedi  coordinate,
anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del  comma
1". 
  89.  Nell'ambito  delle   attivita'   di   riconversione   previste
dall'articolo  1  del  decreto-legge  25  settembre  2002,  n.   212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.  268,
gli   uffici   scolastici    regionali    istituiscono    corsi    di
specializzazione intensivi, a livello provinciale o interprovinciale,
destinati ai docenti in situazione di soprannumerarieta' appartenenti
a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto  ai
ruoli   provinciali,   individuate   con   decreto    del    Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  25  ottobre  2002,
prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al  presente  comma
sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse finanziarie da
individuare annualmente nell'ambito degli  stanziamenti  di  bilancio
destinati alla formazione del personale del comparto scuola. 
  90. I docenti in situazione di soprannumerarieta',  appartenenti  a
classi di concorso in esubero a livello provinciale e  che  siano  in
possesso del prescritto titolo di specializzazione  per  il  sostegno
agli alunni  disabili  sono  trasferiti  su  posti  di  sostegno;  il
trasferimento viene disposto  a  domanda  e,  nel  caso  in  cui  gli
interessati non producano domanda o  non  ottengano  una  delle  sedi
richieste, d'ufficio. 
  91. Al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre  2002,  n.
289, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Al  predetto  piano
straordinario e' destinato un importo non inferiore al 10  per  cento
delle risorse di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1°  agosto
2002, n. 166, che risultano disponibili al 1° gennaio 2004". 
  92. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1,
comma 3, della  legge  28  marzo  2003,  n.  53,  e'  autorizzata,  a
decorrere dall'anno 2004, la spesa complessiva di 90 milioni di  euro
per i seguenti interventi: 
    a) sviluppo delle tecnologie multimediali; 
    b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica  e
per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; 
    c)  interventi  per  lo  sviluppo  dell'istruzione  e  formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; 
    d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del  sistema
di istruzione. 
  93. Per  consentire  alle  istituzioni  scolastiche  l'affidamento,
nell'anno 2004, delle attivita' in base  ai  contratti  stipulati  ai
sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, e' autorizzata la spesa di 375 milioni di euro. 
  94. Dopo il comma 7 dell'articolo 2 della legge 27  dicembre  2002,
n. 289, sono inseriti i seguenti: 
"7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono individuati,  altresi',
i limiti di reddito per l'attribuzione del contributo medesimo. 
7-ter.  In  attesa  della  regolamentazione  del  diritto-dovere   di
istruzione e formazione, da attuare con i decreti legislativi di  cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003, n. 53, gli alunni
iscritti alla prima classe delle scuole secondarie superiori  statali
continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse scolastiche". 
  95. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo  Stato,  ai  sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge  9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni,  e  dell'articolo  59,
comma 34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2004: 
    a) in 557,01  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,  della
gestione speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale  di
previdenza  e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello   spettacolo
(ENPALS); 
    b) in 137,65  milioni  di  euro  in  favore  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui  alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'  commerciali  e  della
gestione artigiani. 
  96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma  95,  gli  importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno  2004
in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni  di  cui  al  comma  95,
lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro per le gestioni di  cui  al
comma 95, lettera b). 
  97. I medesimi complessivi importi di cui ai commi  95  e  96  sono
ripartiti tra le gestioni interessate  con  il  procedimento  di  cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento  di  cui
al comma 95, lettera a), della somma  di  1.101,12  milioni  di  euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere   relativo   ai   trattamenti   pensionistici    liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al  netto  delle  somme  di
2,28 milioni di euro e  di  52,92  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS. 
  98. All'elenco di cui all'articolo  3,  primo  comma,  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,
dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente: 
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attivita' musicali". 
  99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "In alternativa  il  certificato  di  agibilita'
potra' essere richiesto dai lavoratori di cui al numero  23-bis)  del
primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso
che e' posto a carico del committente". 
  100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,
e' aggiunto il seguente comma: 
"15-bis. I lavoratori autonomi di cui al  numero  23-bis)  del  primo
comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del  Capo  provvisiorio
dello  Stato  16  luglio  1947,  n.  708,   provvedono   direttamente
all'adempimento  degli  obblighi  contributivi  di  cui  al  presente
articolo". 
  101. Nei limiti delle risorse preordinate allo scopo  dal  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito del Fondo  nazionale
per le politiche sociali di cui  all'articolo  59,  comma  44,  della
legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  e
detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l'anno 2004 e fino a
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006  da  destinare
all'ulteriore finanziamento delle finalita' previste dall'articolo 2,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonche' una  quota  di
15 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2004,  2005  e  2006  da
destinare al potenziamento dell'attivita' di  ricerca  scientifica  e
tecnologica, lo Stato concorre al  finanziamento  delle  regioni  che
istituiscono  il  reddito  di  ultima  istanza  quale  strumento   di
accompagnamento economico  ai  programmi  di  reinserimento  sociale,
destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione  sociale  ed  i
cui  componenti  non  siano  beneficiari  di  ammortizzatori  sociali
destinati a soggetti privi di lavoro. (16) 
  102. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e per un periodo di tre  anni,
sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di
previdenza obbligatorie, i  cui  importi  risultino  complessivamente
superare  un  importo  pari  a  venticinque  volte  quello  stabilito
dall'articolo 38, comma 1, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448,
rivalutato annualmente nella misura stabilita all'articolo 38,  comma
5, lettera d), della predetta legge 28  dicembre  2001,  n.  448,  e'
dovuto un contributo di solidarieta' nella misura del 3 per cento. Al
predetto importo concorrono anche i trattamenti integrativi percepiti
dai  soggetti  nei  cui  confronti  trovano  applicazione  le   forme
pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996,  n.  563,  al
decreto  legislativo  21  aprile   1993,   n.   124,   e   successive
modificazioni, e al decreto legislativo 20  novembre  1990,  n.  357,
nonche' le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle  dipendenze  delle  regioni  a  statuto
speciale e degli enti di cui alla legge  20  marzo  1975,  n.  70,  e
successive  modificazioni,  ivi  compresa  la  gestione  speciale  ad
esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  20  dicembre  1979,  n.  761,  nonche'  le  gestioni   di
previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo,  per  il
personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale
addetto alle esattorie e  alle  ricevitorie  delle  imposte  dirette,
prestazioni  complementari  al   trattamento   di   base.   L'importo
complessivo assoggettato al contributo non potra' comunque  risultare
inferiore, al netto dello stesso contributo, all'importo  di  cui  al
primo  periodo  del  presente  comma.  Gli   importi   dei   predetti
contributi, al  netto  della  somma  corrispondente  all'applicazione
dell'aliquota  marginale  prevista  dalla   normativa   vigente   per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo  di
cui al comma 101. 
  103. Con uno o piu'  decreti  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di attuazione dei  commi  101  e
102. 
  104.  In  relazione  alle  competenze  riconosciute  alle  province
autonome di Trento e  di  Bolzano  dallo  Statuto  speciale  e  dalle
relative norme di attuazione, contenuti nel testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670,  per
gli aventi diritto ivi residenti l'assegno  di  maternita',  pari  ad
euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni figlio nato dal
1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per
ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato  nel  medesimo
periodo, e' concesso ed erogato dalle  province  medesime,  a  valere
sulle risorse all'uopo corrisposte  dall'apposita  gestione  speciale
dell'INPS. 
  105.  Dopo  l'articolo  42  del  testo  unico  delle   disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  e'
inserito il seguente: 
"Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea  dei  lavoratori  dipendenti
alle amministrazioni pubbliche) - 1. Il  genitore  con  figli  minori
fino a tre anni di eta' dipendente di  amministrazioni  pubbliche  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165,  e  successive  modificazioni,  puo'  essere  assegnato,   a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente
non superiore a tre anni, ad  una  sede  di  servizio  ubicata  nella
stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore  esercita  la
propria attivita' lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un
posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e
previo assenso delle amministrazioni di provenienza  e  destinazione.
L'eventuale dissenso deve essere motivato. L'assenso  o  il  dissenso
devono essere comunicati all'interessato entro  trenta  giorni  dalla
domanda. 
2.  Il  posto  temporaneamente  lasciato  libero  non   si   rendera'
disponibile ai fini di una nuova assunzione". 
  106. All'articolo 42, comma 5, del testo unico  delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  le
parole: "da almeno cinque anni" sono soppresse. 
  107. All'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,
n. 326, dopo le parole: "e  delle  aziende  sanitarie  locali,"  sono
inserite le seguenti: "degli Istituti di ricovero e cura a  carattere
scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,". 
  108. E' istituito, presso il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, il  Fondo  per  l'edilizia  a  canone  speciale,  con  una
dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l'anno  2006.  Per  gli  anni
successivi al 2006 si provvede ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
  109. Il Fondo di cui al comma 108  e'  ripartito  annualmente,  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le regioni nei
cui territori  si  trovano  i  comuni  ad  alta  tensione  abitativa,
proporzionalmente alla popolazione complessiva  dei  comuni  compresi
negli   elenchi,   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari. 
  110. Le  somme  assegnate  al  Fondo  di  cui  al  comma  108  sono
utilizzate per l'attuazione di programmi finalizzati alla costruzione
e al recupero di unita'  immobiliari  nei  comuni  ad  alta  tensione
abitativa,  destinate  ad  essere  locate  a  titolo  di   abitazione
principale a canone speciale ai soggetti di cui al comma 113. 
  111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sono  individuate,  nei  limiti  delle
disponibilita' di cui al comma 108: 
    a) le agevolazioni fiscali che possono essere concesse  a  favore
degli investimenti necessari per l'attuazione dei programmi di cui al
comma 110, ivi compresi gli oneri per la progettazione, la  direzione
dei lavori, la sicurezza dei cantieri e  il  contributo  concessorio,
nonche' gli oneri per la realizzazione delle opere di  urbanizzazione
eventualmente previsti a carico dell'attuatore  e  per  i  successivi
interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi; 
    b) la misura in cui i redditi derivanti dalla locazione a  canone
speciale percepiti in attuazione dei commi da 108  a  114  concorrono
alla determinazione della base imponibile dei percettori. 
  112. L'attuazione dei programmi di cui al comma 110 e' condizionata
alla stipula tra le imprese  di  costruzione  e  il  comune  sul  cui
territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi  stessi,
di specifica convenzione la cui efficacia e' soggetta alla condizione
sospensiva della relativa trascrizione nei registri immobiliari. 
  113. I contratti di locazione  a  canone  speciale  possono  essere
stipulati  esclusivamente  con  soggetti   il   cui   reddito   annuo
complessivo, riferito al nucleo familiare,  sia  superiore  a  quello
massimo previsto dalle leggi regionali per la concessione di  alloggi
di  edilizia  residenziale   pubblica,   ma   inferiore   all'importo
determinato, ai sensi della presente legge,  dalla  regione  nel  cui
territorio  si  trovano   le   unita'   immobiliari,   tenuto   conto
dell'andamento   del   mercato   delle   locazioni   immobiliari    e
dell'incidenza tra  la  popolazione  residente  delle  situazioni  di
disagio abitativo. 
  114. Le unita' abitative  realizzate  o  recuperate  in  attuazione
delle disposizioni del comma 110, la cui superficie  complessiva  non
puo' essere superiore a 100 metri quadrati,  saranno  vincolate  alla
locazione a canone speciale per la durata prevista della  convenzione
di cui al comma 112, e comunque per un periodo non inferiore a cinque
anni con  successivi  rinnovi  biennali.  I  rinnovi  possono  essere
esclusi  solo  in  presenza  di  gravi  inadempienze  da  parte   del
conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di  cui
al comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il  5  per
cento del valore convenzionale dell'alloggio locato. 
  115. I comuni, nell'ambito delle convenzioni di cui al  comma  112,
possono disporre la riduzione del contributo commisurato  agli  oneri
di urbanizzazione o al costo di costruzione  ovvero  l'esenzione  dai
contributi stessi  nonche'  la  riduzione  dell'aliquota  ICI,  anche
differenziando tali benefici in relazione alle caratteristiche  degli
interventi e agli impegni assunti dall'imprenditore. 
  116. L'incremento  della  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, disposta per  l'anno  2004  dall'articolo  21,
comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come  modificato
dalla presente legge, deve essere utilizzato nel medesimo  anno  2004
per le seguenti finalita': 
    a) politiche per la famiglia  e  in  particolare  per  anziani  e
disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro; 
    b) abbattimento delle barriere architettoniche di cui alla  legge
9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20 milioni di euro; 
    c) servizi per l'integrazione scolastica degli  alunni  portatori
di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro; 
    d) servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia,  per  un
importo pari a 67 milioni di euro. (16) 
  117. Gli interventi di cui alle lettere c)  e  d)  del  comma  116,
limitatamente  alle  scuole  dell'infanzia,  devono  essere  adottati
previo accordo tra i Ministeri  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali  e  le  regioni.
(16) 
  118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite  di  non  concorrenza  alla
formazione  del  reddito  di  lavoro  dipendente,  relativamente   ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 48, comma  2,
lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. 
  119. All'articolo 18, comma 8-quater, del  decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124, le parole: "fino al termine  di  tale  periodo,"
sono soppresse. 
  120. Nei  confronti  dei  fondi  di  previdenza  complementare  che
abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del citato articolo  18  del
decreto legislativo n. 124 del  1993,  non  trovano  applicazione  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 47, nonche' l'articolo 15, comma 6, della  legge  8
agosto  1995,  n.  335.  Le  medesime  forme  pensionistiche  possono
operare, in deroga  alla  normativa  vigente,  secondo  le  modalita'
fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti
sociali costituenti. 
  121. Nei  procedimenti  giurisdizionali  concernenti  l'invalidita'
civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nei casi in cui sia  legittimata  la  regione,  quest'ultima,
fatte salve le ordinarie modalita' di difesa in giudizio, puo' essere
difesa da propri funzionari, da funzionari di  enti  locali  o  delle
aziende sanitarie locali ovvero, in base ad apposita convenzione  con
l'INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza oneri aggiuntivi  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le  controversie  concernenti   il
trattamento economico  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al
decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n.  545,  che  comunque  non
configura mai attivita'  di  pubblico  impiego,  sono  devolute  alla
competenza del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n.
545 del 1992, all'articolo 27, comma 1,  la  parola:  "regionale"  e'
soppressa. 
  122. All'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
"1-bis. Per gli apporti di  beni  immobili  ai  fondi  d'investimento
immobiliare chiusi disciplinati  dall'articolo  37  del  testo  unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di  cui
al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e  dall'articolo
14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al pagamento  dell'imposta
e' tenuta la societa' di gestione del risparmio per ciascun fondo  da
essa istituito. La fattura,  emessa  dall'apportante  senza  addebito
dell'imposta,  con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui   agli
articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e con l'indicazione della disposizione  di  cui
al presente comma, deve essere integrata dalla societa'  di  gestione
del  risparmio  con  l'indicazione  dell'aliquota  e  della  relativa
imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e
24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972
entro  il  mese  di  ricevimento  ovvero  anche  successivamente,  ma
comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con  riferimento  al
relativo mese; lo stesso documento,  ai  fini  della  detrazione,  e'
annotato anche nel registro  di  cui  all'articolo  25  del  medesimo
decreto n. 633 del 1972. Agli effetti della limitazione contenuta nel
terzo comma dell'articolo 30 del citato decreto n. 633 del  1972,  le
cessioni sono considerate operazioni imponibili". 
  123. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2004, N. 220, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 OTTOBRE 2004, N. 257. 
  124. Al comma 2-bis dell'articolo 37 del  testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo
41-bis, comma  7,  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
le parole: "5 per cento" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "10  per
cento" e le parole: "dei partecipanti che rappresentano almeno il  30
per cento delle quote emesse" sono sostituite dalle seguenti: "del 50
per cento piu' una quota degli intervenuti all'assemblea.  Il  quorum
deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30 per cento
del valore di tutte le quote in circolazione". 
  125. Il Centro di alta specializzazione per  il  trattamento  e  lo
studio della talassemia, con  connessa  scuola  di  specializzazione,
previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n.  3,  e'  da
identificarsi nella Fondazione Istituto  mediterraneo  di  ematologia
(IME), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141. 
  126. Le autorizzazioni di spesa per  l'attivazione  del  Centro  di
alta specializzazione  di  cui  al  comma  125  sono  assegnate  alla
Fondazione IME, per l'anno 2004. 
  127. Al fine di favorire  l'integrazione  dei  poli  di  eccellenza
ospedaliera con l'attivita'  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica
avanzata, di alta formazione e di aggiornamento  professionale  degli
operatori, e' autorizzato un limite di impegno quindicennale  di  5,5
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dal  2005   funzionali   alla
realizzazione del Parco della  Salute  e  delle  nuove  Molinette  di
Torino. (15) 
  128.  Per  la  prosecuzione   degli   interventi   necessari   allo
svolgimento dei giochi  olimpici  "Torino  2006"  e'  autorizzato  il
limite d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal
2005, quale limite  massimo  del  concorso  dello  Stato  agli  oneri
derivanti dalla contrazione di mutui da parte  dei  soggetti  di  cui
alla legge 9  ottobre  2000,  n.  285,  e  successive  modificazioni.
Nell'attesa che sia  portata  a  termine  la  procedura  relativa  al
reperimento delle risorse finanziarie previste dal presente comma,  i
soggetti di cui  al  medesimo  comma  sono  autorizzati  a  stipulare
contratti  per  l'affidamento  di  incarichi  di  progettazione,   di
attivita'  accessorie  e  di  lavori  nei  limiti   della   copertura
finanziaria di cui al presente comma. 
  129. Al comma 1-bis dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 2000,  n.
285, introdotto dall'articolo 1 della legge 26  marzo  2003,  n.  48,
dopo le parole: "formalmente delegati", sono  inserite  le  seguenti:
"nonche'  da  tre   rappresentanti   scelti   rispettivamente   dalla
Presidenza  del  Consiglio  dei   ministri,   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'economia e  delle
finanze" e il periodo:  "Partecipa  alle  riunioni  del  Comitato  di
regia, senza diritto di voto, un rappresentante  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri" e' soppresso. 
  130. Per il completamento e  l'ottimizzazione  della  Torino-Milano
con la viabilita' locale mediante l'interconnessione  tra  la  strada
statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 e' autorizzato il limite
d'impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2005. 
  131. All'articolo 39, comma 1, della legge  28  dicembre  2001,  n.
448, dopo la parola: "drepanocitosi" sono inserite  le  seguenti:  ",
nonche' talasso-drepanocitosi e talassemia intermedia in  trattamento
trasfusionale o con idrossiurea,". 
  132. In favore dei lavoratori che abbiano gia' maturato, alla  data
del  2  ottobre  2003,  il  diritto  al  conseguimento  dei  benefici
previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge  27  marzo
1992, n.  257,  e  successive  modificazioni,  sono  fatte  salve  le
disposizioni previgenti alla medesima data del  2  ottobre  2003.  La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche  a  coloro  che
hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL  o  che  ottengono
sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa  data.  Restano
valide  le  certificazioni  gia'  rilasciate  dall'INAIL.   All'onere
relativo  all'applicazione  del  presente  comma  e  del  comma  133,
valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97  milioni  di  euro
per l'anno 2005 e 182 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
2006, si provvede mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
  133. I benefici previdenziali di  cui  all'articolo  13,  comma  8,
della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive  modificazioni,  sono
estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro
e ammine, dello stabilimento ex  ACNA  di  Cengio,  indipendentemente
dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004. 
  134. All'articolo 3, comma 20, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre  2001,
n. 410, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  "Le  unita'
immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del  comma
13, per le quali i conduttori, in assenza  della  citata  offerta  in
opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro il 31 ottobre
2001 a mezzo lettera raccomandata con  avviso  di  ricevimento,  sono
vendute  al  prezzo  e  alle  condizioni  determinati  in  base  alla
normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volonta'
di acquisto". 
  135. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del  decreto-legge  20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41,  comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  le  parole:  "31  dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004" e le parole:
"e di 45 milioni di euro  per  l'anno  2003"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "e di 45 milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2003  e
2004". 
  136. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del  decreto-legge  20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 41,  comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  le  parole:  "31  dicembre
2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre  2006".  All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, nel  limite
di 18 milioni di euro, a carico  delle  risorse  preordinate  per  la
medesima finalita' e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2004. 
  137. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite  massimo
di euro 51.645.690 nell'esercizio finanziario 2004 a far  carico  sul
Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L'intervento di cui  all'articolo
15  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.  451,  puo'  proseguire
nell'anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie  preordinate  per
la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel
limite di 50 milioni di euro. All'articolo 118, comma 16, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 47, comma  2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "e di 100 milioni di
euro per l'anno 2003" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "e  di  100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004". In attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali  e  nel  limite  complessivo  di
spesa di 360 milioni di euro , a carico del Fondo  per  l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, nel  caso  di  programmi  finalizzati  alla  gestione  di  crisi
occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e  ad  aree
territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti  in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   puo'
disporre, entro il 31 dicembre 2006, proroghe di trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione
speciale, gia' previsti da disposizioni di  legge,  anche  in  deroga
alla normativa vigente in materia, nonche' concessioni,  anche  senza
soluzione di continuita', dei predetti trattamenti, che devono essere
stati definiti in specifici accordi in sede  governativa  intervenuti
entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti e' ridotta del  20
per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di prima proroga  o
di  nuova  concessione.  Il  lavoratore  decade  dal  trattamento  di
mobilita', qualora l'iscrizione nelle relative liste sia  finalizzata
esclusivamente  al  reimpiego,  dal  trattamento  di   disoccupazione
ordinaria o speciale  o  da  altra  indennita'  o  sussidio,  la  cui
corresponsione  e'  collegata  allo   stato   di   disoccupazione   o
inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato  ad  un  progetto
individuale di reinserimento nel mercato del lavoro,  ovvero  rifiuti
di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato
dalla regione  o  non  lo  frequenti  regolarmente;  b)  non  accetti
l'offerta di un lavoro  inquadrato  in  un  livello  retributivo  non
inferiore del 20 per  cento  rispetto  a  quello  delle  mansioni  di
provenienza.  Il  lavoratore  decade   dal   trattamento   di   cassa
integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato
ad  un  corso  di  formazione  professionale  o  non   lo   frequenti
regolarmente.  Il  lavoratore  decade  dal   trattamento   di   cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di  disoccupazione
ordinaria o speciale, o da altra indennita' o  sussidio  qualora  non
accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica  utilita'.
Il  lavoratore  percettore  del  trattamento  di  cassa  integrazione
guadagni straordinaria, se decaduto  dal  diritto  di  godimento  del
trattamento previdenziale ai  sensi  del  presente  comma,  perde  il
diritto  a   qualsiasi   erogazione   a   carattere   retributivo   o
previdenziale a carico del datore di lavoro,  salvi  i  diritti  gia'
maturati. Le disposizioni di cui al settimo, ottavo  e  nono  periodo
del presente comma si applicano quando le attivita' lavorative  o  di
formazione si  svolgono  in  un  luogo  che  non  dista  piu'  di  50
chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile in
ottanta minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Sono abrogate tutte
le disposizioni legislative  e  regolamentari  incompatibili  con  il
presente comma. 
  138. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 11  giugno  2002,
n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n.
172, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole:  "e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "e comunque non  oltre
il 31 dicembre 2004"; 
    b) al terzo periodo, le parole: "con passaggio diretto presso  le
imprese dello stesso settore  di  attivita'"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "con  passaggio  diretto  o  anche  con  interruzione  del
rapporto di lavoro tramite la procedura  di  mobilita',  purche'  non
superiore ad un periodo di 360 giorni, presso  imprese  dello  stesso
settore  di  attivita'  o  che  operano  all'interno   dello   stesso
stabilimento". 
  139. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base  del  decreto-legge  24  novembre  2003,  n.  328.  La  presente
disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio 2004. 
  140. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge 1°  agosto  2002,
n. 166, e' aggiunto il seguente: 
"3-bis. Le somme relative ad eventuali economie che si  realizzeranno
sulle risorse attivate mediante  la  contrazione  di  mutui  o  altre
operazioni finanziarie effettuate  dalla  regione  Lombardia  per  la
realizzazione degli interventi  per  i  campionati  mondiali  di  sci
alpino del  2005  in  Valtellina  a  valere  sui  limiti  di  impegno
quindicennali possono essere destinate alla copertura di altre  spese
preventivamente  autorizzate  dalla  regione  per  la   realizzazione
dell'evento". 
  141. Per l'anno  2004  i  trasferimenti  erariali  a  favore  delle
comunita' montane sono incrementati di 5  milioni  di  euro  e  di  5
milioni di euro quelli destinati alle province. 
  142. Nell'ambito del tavolo di monitoraggio della  spesa  sanitaria
costituito in attuazione  dell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  le
province autonome  dell'8  agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 207 del 6 settembre  2001,  sono  analizzati  anche  gli
effetti finanziari della  legalizzazione  del  lavoro  irregolare  di
extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze  del
predetto monitoraggio  sono  sottoposte  all'esame  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
  143. In considerazione dell'accresciuta complessita' delle funzioni
e dei compiti assegnati al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' in  relazione
alle prioritarie esigenze collegate alle attivita' di previsione,  di
gestione, di controllo e di monitoraggio degli andamenti  di  finanza
pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto  legislativo  3
luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di euro annui e'
destinata,    d'intesa    con    le     organizzazioni     sindacali,
all'incentivazione  della  produttivita'  del  personale  delle  aree
professionali in servizio presso il predetto Ministero. 
  144. In attuazione del punto 13 del  citato  Accordo  tra  Governo,
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  dell'8  agosto
2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico  Umberto
I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per  gli  anni  2002-2004,
sono assegnati alla regione Lazio a favore  dell'Azienda  Policlinico
Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l'anno 2004, 60  milioni  di
euro per l'anno 2005 e 75 milioni di euro per l'anno 2006, nonche'  5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e  2006  a  favore
dell'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.
Per le ulteriori definitive  occorrenze  finanziarie  della  gestione
liquidatoria dell'Azienda  universitaria  Policlinico  Umberto  I  di
Roma, a tutto il 31 dicembre 1999, lo Stato  provvede  ad  attribuire
alla regione Lazio l'importo di 19.000.000 di euro a titolo di  saldo
dei disavanzi che residuano dopo l'assegnazione della quota parte  di
risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi  dell'articolo  4-bis,
comma 2, lettera  a),  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 
  145. La reversibilita' dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo
2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e  successive  modificazioni,
si intende applicabile solo in presenza delle condizioni  di  cui  al
comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge. 
  146. In deroga al divieto di cui al comma  53,  per  consentire  la
piu' efficace attuazione delle norme di riforma del sistema  fiscale,
nonche'  al  fine  di  rafforzare  significativamente   i   risultati
dell'attivita' di controllo tributario in relazione a quanto previsto
dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, l'Agenzia delle entrate  puo'  procedere  ad  assumere  a  tempo
indeterminato fino a 750 unita' di personale appartenente all'area  C
che abbia superato procedure selettive  pubbliche  che  prevedono  un
tirocinio teorico-pratico retribuito. 
  147. Al fine di garantire la  piena  operativita'  delle  pubbliche
amministrazioni che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 34,
comma 1, lettera a), della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  siano
state  interessate  da  una  rideterminazione  o   da   una   diversa
distribuzione   dei   posti   di   livello   dirigenziale   generale,
all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni,  le  parole:  "50  per  cento"  sono
sostituite dalle seguenti: "70 per  cento".  Per  le  amministrazioni
pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i  cui  posti
di livello dirigenziale generale contrattualizzato  dell'area  1  non
superino le cinque unita', il predetto articolo 19, comma 4, fino  al
31  dicembre  2004,  trova  applicazione  prescindendo   dai   limiti
percentuali indicati. 
  148. Per sopperire alle carenze di organico e  per  far  fronte  ai
propri  compiti  istituzionali  ed  alle  esigenze  connesse  con  la
protezione civile, per  l'anno  2004,  l'Agenzia  per  la  protezione
dell'ambiente e per  i  servizi  tecnici  (APAT)  e'  autorizzata  ad
avvalersi  di  personale  utilizzato  a  tempo  determinato   o   con
convenzione o con altre forme di flessibilita'  e  di  collaborazione
nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo  stesso
personale nell'anno 2003 dalla predetta  Agenzia.  I  relativi  oneri
continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia. 
  149. In attuazione dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,  n.
127, al finanziamento delle spese di funzionamento della  commissione
di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero  nei  servizi
pubblici essenziali  si  provvede  mediante  un  fondo  appositamente
costituito ed iscritto nello stato di previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del suddetto fondo  e'
pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005  e  2006.  A
decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. (13) 
  150. In relazione  all'accresciuta  complessita'  dei  compiti  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  in  materia  di
previdenza   sociale   e   di   lavoro   derivanti    dall'attuazione
dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,  l'intera  quota
del 10 per cento dell'importo  proveniente  dalla  riscossione  delle
sanzioni  penali   e   amministrative   comminate   dalle   direzioni
provinciali del  lavoro  -  servizio  ispezioni  del  lavoro  per  le
violazioni delle leggi sul lavoro, di cui all'articolo 79,  comma  2,
della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e'  destinata,  limitatamente
all'anno 2004, all'incentivazione  del  personale  con  le  modalita'
previste dallo stesso articolo 79. Per gli anni successivi  l'importo
percentuale della predetta quota  da  destinare  alla  formazione  ed
aggiornamento del personale da assegnare al  servizio  ispezione  del
lavoro e per l'acquisto dei dispositivi  di  protezione  individuale,
delle attrezzature, degli strumenti e degli  apparati  indispensabili
per lo svolgimento dell'attivita' e delle procedure ad essa  connesse
e' definito con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali. 
  151. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  e'
istituito  un  fondo  da  ripartire  per  le  esigenze  correnti   di
funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione,  a
decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di  euro.  Con  decreti  del
Ministro   dell'interno,   da   comunicare,   anche   con    evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  tramite
l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si  provvede  alla  ripartizione
del fondo tra le unita' previsionali di base interessate del medesimo
stato di previsione. (75) 
  152. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell'ordine, e' autorizzata la spesa  di  125  milioni  di  euro  per
l'anno 2004, iscritta in un  fondo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra  le
unita' previsionali di base  interessate  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, da comunicare,  anche  con  evidenze  informatiche,  al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite  l'Ufficio  centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti. 
  153. Per conseguire  un  piu'  elevato  livello  di  efficienza  ed
efficacia  nello   svolgimento   dei   compiti   e   delle   funzioni
istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco e' incrementata di 500 unita' complessive. Con decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  si  provvede  alla  distribuzione   per   qualifiche
dirigenziali e per profili  professionali  delle  unita'  portate  in
incremento ai sensi della presente disposizione nel limite  di  spesa
di euro 5.000.000 per l'anno 2004, euro 12.000.000 per l'anno 2005 ed
euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma restando  la  riserva  di
posti di cui all'articolo 18, comma  1,  del  decreto  legislativo  8
maggio 2001, n. 215, i posti portati in  incremento  nel  profilo  di
vigile del fuoco sono riservati nella misura  del  50  per  cento  ai
vigili volontari ausiliari collocati in congedo  negli  anni  2004  e
2005 e  con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  stabiliti  i
relativi criteri, modalita' e requisiti. Alla copertura dei rimanenti
posti nello stesso profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale
misura,  mediante  assunzione  degli  idonei  della  graduatoria  del
concorso pubblico a 184  posti  di  vigile  del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministro dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del
concorso per titoli a 173 posti di  vigile  del  fuoco,  indetto  con
decreto del Ministro dell'interno del  5  novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92  del  20  novembre
2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino  al  31  dicembre
2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono  effettuate
in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti procedure  di
programmazione ed approvazione. 
  154. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22  della  legge
26 marzo 2001, n. 128, e' rideterminata in euro 48 milioni per l'anno
2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall'anno 2005. 
  155. E' autorizzata la spesa di 87 milioni di euro per l'anno 2004,
42 milioni di euro per l'anno 2005 e 38 milioni di euro  a  decorrere
dal  2006  da  destinare   a   provvedimenti   normativi   volti   al
riallineamento, con effetti economici  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2003, delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito,  della
Marina, ivi comprese le  Capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica
inquadrato nei ruoli dei marescialli ai sensi  dell'articolo  34  del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del  personale
dell'Arma dei carabinieri inquadrato nel  ruolo  degli  ispettori  ai
sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
198. E' altresi' autorizzata la spesa  di  73  milioni  di  euro  per
l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005  e  122  milioni  di
euro  a  decorrere  dall'anno  2006  da  destinare  a   provvedimenti
normativi in materia di riordino  dei  ruoli  e  delle  carriere  del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze  armate  e  delle
Forze di polizia. E' altresi' autorizzata la spesa  di  944.958  euro
per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400  euro
annui a  decorrere  dall'anno  2018,  da  destinare  a  provvedimenti
normativi   diretti   all'equiparazione,   nell'articolazione   delle
qualifiche,  nella  progressione  di  carriera  e   nel   trattamento
giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di  polizia
penitenziaria ai corrispondenti  ruoli  direttivi  della  Polizia  di
Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.  In  ogni
caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge
7 agosto 2015, n. 124. (50) (67) 
  156.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2004,  per   continuare   nel
progressivo allineamento delle indennita'  corrisposte  al  personale
specialista del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  a  quelle
percepite dall'analogo personale delle Forze di polizia,  le  risorse
di cui al  comma  2,  lettera  d),  dell'articolo  47  del  contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro   del   comparto   aziende    ed
amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio  2000,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  142  del  20
giugno 2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro
da destinare,  con  modalita'  e  criteri  da  definire  in  sede  di
contrattazione integrativa, rispettivamente al personale del  settore
operativo che svolge mansioni corrispondenti a quelle dei profili del
settore  aeronavigante,  nelle   more   dell'inquadramento   previsto
dall'articolo 28 dello stesso contratto collettivo nazionale,  ed  al
personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio
presso le sedi di nucleo. Per la medesima finalita' le risorse per la
contrattazione  collettiva  nazionale  indicate  al  comma  46   sono
incrementate di un importo  pari  a  400.000  euro  da  destinare  al
trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi  navali  e
dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti  portuali  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
  157. Al fine di  garantire  il  proseguimento  e  la  funzionalita'
dell'attivita' di soccorso aereo svolto  dal  nucleo  elicotteri  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  120  unita'  appartenenti  al
profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni
corrispondenti a quelle dei  profili  aeronaviganti  della  posizione
economica B2, sono collocate in  tali  profili  in  soprannumero  con
progressivo riassorbimento nell'ambito della dotazione  organica  del
settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli
oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima  di
282.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004. 
  158. Per l'anno 2004, nell'ambito delle deroghe di cui al comma 54,
le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e  degli  ispettori
del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F allegata  al
decreto  legislativo  21  maggio  2000,  n.   146,   possono   essere
utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma breve
delle Forze armate di cui  ai  bandi  gia'  emanati  in  applicazione
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  2   settembre   1997,   n.   332,   e   successive
modificazioni, per le assunzioni di agenti anche  in  eccedenza  alla
dotazione  organica  del  ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
predetta tabella F, utilizzando i  candidati  gia'  idonei  collocati
nella residua graduatoria di  cui  al  decreto  interministeriale  12
novembre 1996, nonche' mediante assunzione, a domanda,  degli  agenti
ausiliari del Corpo di  polizia  penitenziaria,  reclutati  ai  sensi
dell'articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e dell'articolo
50 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  anche  se  cessati  dal
servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero  nel  ruolo  degli
agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto  dei  passaggi  per
qualunque causa  del  personale  del  predetto  ruolo  a  quelli  dei
sovrintendenti  e  degli  ispettori.  Ferme  restando  le   procedure
autorizzatorie di cui al comma 55, con  decreto  del  Ministro  della
giustizia, sono definiti i requisiti e le modalita' per  le  predette
assunzioni, nonche'  i  criteri  per  la  formazione  della  relativa
graduatoria e modalita' abbreviate del corso di formazione, anche  in
deroga agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30  ottobre  1992,
n. 443. 
  159. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e'
istituito un fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle
misure di  sicurezza  attiva  e  passiva,  anche  informatica,  delle
rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari,  degli  istituti
italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche  all'estero,  con
dotazione a decorrere dall'anno 2004, di  10  milioni  di  euro.  Con
decreti del Ministero degli affari esteri, da comunicare,  anche  con
evidenze informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
tramite l'Ufficio centrale  del  bilancio,  nonche'  alle  competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei  conti,  si  provvede  alla
ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base interessate
del medesimo stato di previsione. (11) (53) (54a) (61a) (65) 
  160. All'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
10 e' sostituito dal seguente: 
"10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della  legge  25
giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8  dell'articolo  7
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono  determinate  con  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze". 
  161. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 499,
dopo le parole: "universita' degli studi e da altri enti pubblici  di
ricerca", sono inserite le seguenti: "nonche', nei  limiti  stabiliti
di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  alle
attivita' di supporto a quelle  di  competenza  del  Ministero  delle
politiche agricole e forestali ed  al  funzionamento  delle  connesse
strutture ministeriali  e,  per  l'anno  2004,  dell'Agenzia  per  le
erogazioni in agricoltura di cui al  decreto  legislativo  27  maggio
1999, n. 165". 
  162. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2,  della  legge
28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai contributi dello  Stato
in favore degli enti  e  delle  associazioni  per  l'assistenza  alle
collettivita' italiane all'estero di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. 
  163. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 7 del  decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
giugno 1990, n. 165, sono soppresse le parole da: ", salvo una quota,
stabilita con decreto del Ministro delle finanze" fino a:  "stato  di
previsione della spesa del Ministero delle finanze". 
  164. In relazione a quanto previsto dal comma 163  le  disposizioni
di cui ai commi 193 e 194 dell'articolo 3  della  legge  28  dicembre
1995, n. 549, non trovano applicazione relativamente al potenziamento
dell'Amministrazione  finanziaria  e  alla  erogazione  di   compensi
incentivanti la produttivita'  del  personale.  I  commi  195  e  196
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati. 
  165. All'articolo 12  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio  1997,  n.  140,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla  base  delle
somme  riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad  attivita'   di
controllo fiscale, delle maggiori entrate realizzate con  la  vendita
degli immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma
99, della legge 23 dicembre 1996, n.  662,  nonche'  sulla  base  dei
risparmi di spesa per interessi, calcolati rispetto  alle  previsioni
definitive di bilancio e connessi con la gestione della  tesoreria  e
del debito pubblico e con l'attivita' di controllo e di  monitoraggio
dell'andamento della finanza pubblica e dei flussi di bilancio per il
perseguimento degli obiettivi programmatici,  determina  con  proprio
decreto le misure  percentuali  da  applicare  su  ciascuna  di  tali
risorse, con effetto dall'anno 2004, per le finalita' di cui al comma
2  e  per   il   potenziamento   dell'Amministrazione   economica   e
finanziaria, in misura tale da garantire la  neutralita'  finanziaria
rispetto al previgente sistema"; 
    b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. Le somme derivanti dall'applicazione  del  comma  1,  secondo
modalita' determinate con il decreto  ivi  indicato,  affluiscono  ad
appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione  economica
e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attivita' di
cui  al  citato  comma  che  hanno  conseguito   gli   obiettivi   di
produttivita'  definiti,  anche  su  base  monetaria.  In   sede   di
contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e le  modalita'  di
erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da assegnare
a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all'apporto recato  dagli
Uffici medesimi alle attivita' di cui al comma 1". 
  166. L'articolo  24  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e
successive  modificazioni,  e'  abrogato,  ad  eccezione  dell'ultimo
periodo del comma 3,  nonche'  dei  commi  6-bis  e  7.  Il  comma  6
dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,  e  il  comma
1-bis dell'articolo 32 della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  sono
abrogati. All'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti parole:  "che  abbiano
rilevanza nazionale"; 
    b) al comma 1, dopo le parole: "di fornitura"  sono  inserite  le
seguenti: "di beni e servizi a rilevanza nazionale"; 
    c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono  fare  ricorso  alle
convenzioni stipulate ai sensi del  comma  1,  ovvero  utilizzarne  i
parametri  di  prezzo-qualita'  per  l'acquisto  di  beni  e  servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento". 
  167. All'articolo 59 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: "e  servizi"  sono
inserite le seguenti: "a rilevanza regionale"; 
    b) al comma 5 e' soppresso il secondo periodo. 
  168. Al decreto-legge 18 settembre 2001, n.  347,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  dell'articolo  2,  le  parole:  "aderiscano  alle
convenzioni stipulate  ai  sensi  dell'articolo  26  della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, e dell'articolo 59  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, ovvero ad" sono sostituite dalle seguenti:  "attuino  i
principi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero"; 
    b) il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato. 
  169. All'articolo 24 della legge 28 dicembre  2001,  n.  448,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole:  "e  servizi"  sono
inserite le seguenti: "di rilevanza nazionale" e  sono  soppressi  il
secondo ed il terzo periodo; 
    b) il comma 7 e' abrogato. 
  170. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge 28 dicembre  2001,  n.
448,  le  parole:  "Tali  enti,  per  l'acquisto  di   beni   e   per
l'approvigionamento  di  pubblici  servizi  caratterizzati  dall'alta
qualita' dei servizi stessi  e  dalla  bassa  intensita'  di  lavoro,
aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23  dicembre  1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo  59  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388"   sono
soppresse. 
  171. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se continuare  ad
utilizzare o meno  le  convenzioni  precedentemente  stipulate  dalla
CONSIP Spa. 
  172. Al fine di razionalizzare la  spesa  pubblica  e  favorire  il
rispetto del patto di stabilita' interno la  CONSIP  Spa,  attraverso
proprie articolazioni territoriali sul territorio,  puo'  fornire  su
specifica  richiesta  supporto  e  consulenza  per  le  esigenze   di
approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali  o  loro
consorzi assicurando la partecipazione anche  alle  piccole  e  medie
imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L.
11 maggio 2004, n. 126, ha disposto (con l'art. 1, comma 3)  che  gli
effetti delle disposizioni - introdotte dai commi 1 e 2  dell'art.  1
dello stesso D.L. n. 66/2004 - decorrono dal 1°  gennaio  2004.  Sono
fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data  di
entrata in vigore del suddetto decreto,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che le domande  di  cui
ai commi 57 e 57-bis del presente articolo "sono presentate,  a  pena
di decadenza, entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto,  all'amministrazione
di appartenenza". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  L'errata corrige in G.U. 22/06/2004, n. 144 del D.L. 16 marzo 2004,
n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio  2004,  n.  126
(che modifica l'art. 3, comma 57) ha disposto  che  "all'articolo  1,
comma 1, lettera e), dove e' scritto: "e) sono aggiunti, in  fine,  i
seguenti  periodi:  "Alle  sentenze  di  proscioglimento  di  cui  al
presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una  sentenza  di
assoluzione del dipendente imputato perche' il fatto non  sussiste  o
perche' non lo ha commesso, ..."", leggasi:  "e)  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "Alle sentenze di proscioglimento di cui al
presente comma sono equiparati i  provvedimenti  che  dichiarano  non
doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati  dopo
una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perche' il  fatto
non sussiste o perche' non lo ha commesso, ...". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 14 settembre 2004,  n.  241  convertito  con  modificazioni
dalla L. 12 novembre 2004, n. 271 ha disposto (con  l'art.  1,  comma
7-ter) che "al fine di far fronte alle  maggiori  nuove  esigenze  di
potenziamento della sicurezza attiva e passiva  del  Ministero  degli
affari esteri, il fondo di cui al comma 159 del presente articolo  e'
integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 17 dicembre 2004, n. 390
(in G.U. 1a s.s. 22/12/2004, n. 49)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, comma 60, limitatamente alla parte in cui
dispone che le assunzioni a tempo  indeterminato  "devono,  comunque,
essere contenute (...) entro percentuali  non  superiori  al  50  per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso  dell'anno
2003". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto: 
    - (con l'art, 1, comma  88)  che  "ai  fini  di  quanto  disposto
dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, le risorse per la contrattazione collettiva  nazionale  previste
dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  a
carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni di euro
per l'anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006". 
    - (con l'art. 1, comma 89) che "le risorse previste dall'articolo
3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per  corrispondere
i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto
pubblico sono incrementate di 119 milioni di euro per l'anno  2005  e
di 159 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2006,  con  specifica
destinazione, rispettivamente, di  105  milioni  di  euro  e  di  139
milioni di euro per il personale delle Forze armate e  dei  Corpi  di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195." 
    - (con l'art. 1, comma 123) che "I comandi  del  personale  della
societa' Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato, di cui dall'articolo 3, comma  64,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005". 
    - (con l'art. 1, comma 135) che "La dotazione del  Fondo  di  cui
all'articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  e'
incrementata di un milione di euro per ciascuno  degli  anni  2005  e
2006". 
    - (con l'art. 1, comma 458) che "E' autorizzata  la  spesa  di  3
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2005  allo  scopo   della
prosecuzione degli  interventi  infrastrutturali  previsti  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 423
(in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 101  del  presente  articolo,  limitatamente
alle parole "detratte una quota fino a 20 milioni di euro per  l'anno
2004 e fino a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e  2006
da destinare all'ulteriore  finanziamento  delle  finalita'  previste
dall'art. 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289",  nonche'
alle parole "lo Stato concorre al  finanziamento  delle  Regioni  che
istituiscono  il  reddito  di  ultima  istanza  quale  strumento   di
accompagnamento economico  ai  programmi  di  reinserimento  sociale,
destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione  sociale  ed  i
cui  componenti  non  siano  beneficiari  di  ammortizzatori  sociali
destinati a soggetti privi di lavoro", e dei commi 116 e 117. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 29 dicembre 2004, n. 425
(in G.U. 1a s.s. 05/01/2005, n.  1)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 17, quarto  periodo,  e  del  comma  20  del
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni  dalla
L. 31 marzo 2005, n. 43 ha disposto (con l'art. 2, comma  3-ter)  che
la presente modifica  trova  applicazione  con  riferimento  all'anno
2004. 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 6-8 giugno 2005, n.  219  (in
G.U.  1a  s.s.  15/6/2005,  n.  24)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dei commi 76 e 82 del presente articolo,  nella  parte
in cui non prevedono alcuno strumento idoneo a  garantire  una  leale
collaborazione fra Stato e Regioni. 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12-15 dicembre 2005,  n.  449
(in G.U. 1a s.s. 21/12/2005, n. 51)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 75 del presente articolo, nella parte in cui
si applica al personale delle Regioni. 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, commi 176
e 177) che "Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  le  risorse  per  la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005
dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,  e
dall'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2006, di 390 milioni di euro da  destinare  anche  all'incentivazione
della produttivita'. 
  Le risorse previste dall'articolo  3,  comma  47,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89,  della  legge  30
dicembre  2004,  n.  311,  per  i  miglioramenti  economici   e   per
l'incentivazione della produttivita' al rimanente  personale  statale
in regime di diritto pubblico  riferite  al  biennio  2004-2005  sono
incrementate di 155 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2006  con
specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale  delle
Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo  12
maggio 1995, n. 195". 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122 ha disposto (con l'art. 9,  comma  30)  che
"Gli effetti dei provvedimenti normativi di cui all'articolo 3, comma
155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, decorrono
dal 1° gennaio 2011". 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 29 dicembre 2010,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 febbraio 2011, n. 9, ha disposto (con l'art. 2, comma  6)
che "E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2011  e  fino  al  30
giugno 2011, la spesa di euro 10.000.000  per  il  finanziamento  del
fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e successive modificazioni, destinato al rafforzamento  delle
misure  di  sicurezza   attiva   e   passiva   delle   rappresentanze
diplomatiche, degli uffici  consolari,  degli  istituti  italiani  di
cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero". 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.L. 16 marzo 2004, n. 66, convertito con modificazioni dalla L.
11 maggio 2004, n. 126, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2010, n.
225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011,  n.  10,
ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma  1)  che  "Le  domande  di  cui
all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla
data della sentenza definitiva di proscioglimento o  del  decreto  di
archiviazione   per   infondatezza   della    notizia    di    reato,
all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro
sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  57
del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del  procedimento  di
cui al comma 57-bis del medesimo articolo". 
  Il medesimo D.L. 225/2010, nel modificare l'art.  2,  comma  1  del
citato D.L. 16 marzo 2004, n. 66, ha inoltre disposto (con l'art.  2,
comma  32)  che  "Per  i  provvedimenti  di  proscioglimento  di  cui
all'articolo 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre  2003,  n.
350, pronunciati in data antecedente a quella di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il  termine  di  cui
all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 16 marzo  2004,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  maggio  2004,  n.
126,  decorre  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (54a) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  215,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 13 ha disposto (con l'art. 8, comma 13)
che "E' autorizzata a decorrere dal 1° gennaio  2012  e  fino  al  31
dicembre 2012, la spesa di euro 8.514.728 per il rafforzamento  delle
misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad  alta
conflittualita' e di euro 8.200.000 per il finanziamento del fondo di
cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
destinato alla messa in sicurezza delle  sedi  diplomatico-consolari,
degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche  all'estero
poste in Paesi a rischio. Alle spese di cui al presente comma non  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  8,  comma  1  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". 
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AGGIORNAMENTO (61a) 
  Il D.L. 28 dicembre 2012,  n.  227,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 1 febbraio 2013, n. 12 ha disposto (con l'art. 6, comma  12)
che "E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2013  e  fino  al  30
settembre 2013, la spesa di euro 4.528.501 per il rafforzamento delle
misure di sicurezza attiva, passiva nonche' per la messa in sicurezza
informatica delle sedi diplomatico-consolari situate in aree ad  alta
conflittualita' e di euro 9.500.000 per il finanziamento del fondo di
cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
destinato alla messa in sicurezza delle  sedi  diplomatico-consolari,
degli Istituti di Cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero.
Alle spese di cui al presente comma non si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.
122". 
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AGGIORNAMENTO (65) 
  Il D.L. 16 gennaio 2014, n. 2, convertito con  modificazioni  dalla
L. 14 marzo 2014, n. 28, ha disposto (con l'art. 9, comma 6) che  "E'
autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014  e  fino  al  30  giugno
2014, la spesa di euro 11.500.000 per il finanziamento del  fondo  di
cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
anche per assicurare al personale del Ministero degli  affari  esteri
in servizio  in  aree  di  crisi  la  sistemazione,  per  ragioni  di
sicurezza, in alloggi provvisori". 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come  modificato  dal  D.Lgs.  10
agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art.  80,  comma  1)  che  le
presenti modifiche "si applicano, ove non diversamente  previsto  nel
presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la
predisposizione   dei   bilanci   relativi   all'esercizio   2015   e
successivi". 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
262) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155,
ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e'  ridotta  di
119 milioni di euro per l'anno 2015". 
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AGGIORNAMENTO (75) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
754) che "A decorrere dall'anno 2019, il fondo di cui all'articolo 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, confluisce nel fondo
di cui all'articolo 23, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289".