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LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
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Testo in vigore dal:  28-3-1987
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Art. 12

1. Il personale convenzionato da enti, amministrazioni e dai Commissari straordinari di Governo, con i fondi appositamente stanziati e in relazione alle esigenze dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia, del novembre 1980 e febbraio 1981 in Campania e Basilicata, del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, del 19 settembre 1979 in Umbria, Marche e Lazio, del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania, del bradisismo dell'area flegrea nonché del programma costruttivo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, che risulta in servizio alla data del 31 marzo 1986 o che abbia comunque prestato servizio per almeno un anno, è immesso, a domanda da prodursi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale e previo superamento di un concorso riservato, al personale in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, in ruoli speciali ad esaurimento da istituirsi presso gli enti o le amministrazioni ove gli interessati prestano servizio. Il personale in servizio presso i Commissari di cui al richiamato titolo VIII è immesso rispettivamente nei ruoli speciali istituiti dalla regione Campania e dal comune di Napoli. Il personale degli enti non territoriali e delle società a partecipazione statale convenzionati con il Ministro per il coordinamento della protezione civile è immesso nei ruoli speciali istituiti presso le regioni territorialmente competenti. (1)
2. La immissione nei ruoli speciali di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione dell'età, e al superamento del concorso previsto dal medesimo comma, da svolgere secondo modalità stabilite ai sensi del comma 6.
Non possono in ogni caso essere annessi al concorso i soggetti sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646.
3. Possono richiedere, alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2, l'immissione nei ruoli speciali i dipendenti di ogni ente ed amministrazione anche statale che abbiano svolto attività di servizio in relazione agli eventi sismici indicati al comma 1.
((2))
4. Il trattamento economico del personale immesso nei ruoli speciali previsti dal presente articolo è pari a quello iniziale del livello di inquadramento rideterminato sulla base di una anzianità pari al periodo di servizio prestato.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, posto a carico del fondo per la protezione civile, è valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988. L'importo di lire 40 miliardi costituisce base per i trasferimenti statali agli enti interessati negli anni successivi.
6. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile determina con proprie ordinanze criteri e modalità di applicazione del presente articolo.
7. Le convenzioni di cui al comma 1 cessano al momento dell'immissione nei ruoli speciali e in ogni caso alla data del 30 giugno 1987.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 3 gennaio 1987, n. 1 convertito, senza modificazioni, dalla L. 6 marzo 1987, n. 64 ha disposto (con l'art. 2 comma 3) che "Il termine di 60 giorni indicato nel comma 1 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente la presentazione delle domande per l'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti ai sensi del medesimo articolo, è prorogato al 28 febbraio 1987."
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 26 gennaio 1987, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla L. 27 marzo 1987, n. 120 ha disposto (con l'art. 5 comma 12) che "va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, nonché il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente."