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LEGGE 28 ottobre 1986, n. 730

Disposizioni in materia di calamità naturali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/1997)
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Testo in vigore dal:  4-11-1986 al: 27-3-1987
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato a disporre con onere posto a carico del fondo per la protezione civile:
a) un contributo speciale di 2.500 milioni di lire in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per gli interventi a favore delle aziende operanti nel settore della pesca marittima e dell'acquacoltura in acque marine, salmastre e lagunari che, per effetto dell'eccezionale mareggiata del 24 settembre 1984 che ha colpito le coste dell'alto Adriatico, hanno perduto tutto o parte del seme, del novellame o del prodotto finito o hanno avuto distrutti o danneggiati beni materiali, macchinari, mezzi, impianti ed attrezzature, a parziale copertura dei danni accertati e per il ripristino dell'efficienza produttiva, nei modi e con i criteri che verranno stabiliti con legge regionale;
b) un contributo speciale di lire 2.000 milioni in favore dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara, per il ripristino dei ponti sul torrente Bettinia e sul torrente Verdesina e del ponte della Santissima Annunziata sul fiume Magra, tutti nel comune di Pontremoli, distrutti o gravemente danneggiati dall'alluvione del 9 novembre 1982;
c) un contributo speciale di lire 500 milioni in favore del comune di Caluso in provincia di Torino per fronteggiare la situazione di emergenza idrica;
d) un contributo speciale di lire 20 miliardi nell'anno 1986, di lire 15 miliardi nell'anno 1987 e di lire 5 miliardi nell'anno 1988 in favore della regione Campania per gli interventi di emergenza relativi alle opere pubbliche danneggiate e ai danni nel settore dell'agricoltura a seguito delle avversità atmosferiche del novembre 1985 e per le opere di consolidamento del territorio della penisola sorrentina interessato dal movimento franoso in atto, nonché un contributo speciale di lire 5 miliardi a favore della regione Basilicata per gli interventi relativi ai movimenti franosi in atto;
e) un contributo speciale di lire 3.500 milioni in favore della regione Emilia-Romagna per gli interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dal terremoto dell'agosto 1985 nei comuni di Bardi, Bore, Varsi, Compiano e Bedonia in provincia di Parma;
f) un contributo speciale di lire 6 miliardi in favore della amministrazione provinciale di Salerno per il recupero del castello di Arechi e per la sua conseguente utilizzazione a fini scientifici e culturali;
g) un contributo speciale di lire 30 miliardi in ragione di lire 5 miliardi per l'anno 1986, 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e 5 miliardi per l'anno 1989, in favore del comune di Isernia per l'esecuzione di interventi di consolidamento del suolo e di opere urgenti previste nel piano di recupero della città;
h) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore della regione Calabria per gli interventi di emergenza relativi a calamità verificatesi negli anni 1983 e 1985 nei comuni di Santa Caterina allo Jonio, Cardinale e Botricello;
i) un contributo speciale di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 alla regione Marche per il completamento degli
interventi di cui all'articolo 2 della legge 28 febbraio 1986, n. 46;
l) un contributo speciale di lire 8.500 milioni in favore del
comune di Venezia e di lire 3.500 milioni in favore del comune di Chioggia per interventi per edifici civili e per le attività produttive danneggiate dalle calamità naturali;
m) un contributo speciale di 3.500 milioni di lire per l'anno 1986 e 10.000 milioni di lire per l'anno 1987 in favore della regione Veneto per gli interventi nei comuni del comprensorio di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, relativi al ripristino delle opere pubbliche di loro competenza danneggiate da calamità naturali e di lire 2.000 milioni in favore del Magistrato alle acque per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia;
n) un contributo speciale di lire 5 miliardi in favore del comune di Iglesias per il trasferimento e la ricostruzione dell'abitato di Masua minacciato dalla frana delle formazioni rocciose sovrastanti;
o) un contributo speciale di lire 10 miliardi in favore della regione Umbria per gli interventi di consolidamento dei territori interessati dalla frana della zona di Fontivegge nel comune di Perugia e dalla frana di Colle Capoluogo nel comune di Montone;
p) un contributo speciale di lire 4 miliardi in favore del comune di Canosa di: Puglia per le opere di consolidamento idraulico forestale del territorio e per gli interventi di ripristino delle opere danneggiate dalle calamità naturali.
NOTE

Nota all'art. 1, lettera i):
L'art. 1 della legge n. 46/1986 converte in legge, con modificazioni, il D.L. n. 791/85, in materia di calamità naturali. L'art. 2 della predetta legge così recita:
"Art. 2.- 1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, è autorizzato a disporre un contributo speciale in favore della regione Marche per gli interventi nei comuni delle province di Pesaro, Ancona e Macerata, individuati con ordinanza del Ministro medesimo, colpiti dal terremoto del 29 aprile 1984 ed in quelli colpiti dall'alluvione del dicembre 1982 e per le esigenze relative all'assistenza a favore della popolazione del comune di Ancona, colpita dal movimento franoso del dicembre 1982, ricoverata in alberghi o sistemata precariamente in alloggi.
2. Il primo comma dell'art. 9 della legge 2 maggio 1983, n. 156, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, è sostituto dal seguente:
"Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi all'attuazione delle leggi in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i relativi benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonché delle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della legge 25 luglio 1971, n. 545, modificata dall'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito".
3. All'undicesimo comma dell'art. 5 della legge 2 maggio 1983;
n. 156, sono soppresse le parole: "entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda," e sono aggiunte, in fine, le parole:
"semprechè non si sia provveduto, neppure parzialmente, all'erogazione dei contributi per la ricostruzione".
4. Ad integrazione dell'articolo 13-novies-decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, le varianti al piano di ricostruzione della città di Ancona, già approvate dall'amministrazione comunale, non sono soggette ad ulteriori approvazioni e le opere da esse previste, ivi compresi i terminali della viabilità statica, sono immediatamente eseguibili.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 13-novies-decies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni nella legge 24 luglio 1984, n. 363, non si applicano all'asse attrezzato di Ancona, costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, che rientra nella competenza dell'ANAS ai sensi del settimo comma dell'art. 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e del terzo comma dell'art. 4 della legge 2 maggio 1983, n. 156".

Nota all'art. 1, lettera m):
La legge n. 171/1973 riguarda interventi per la salvaguardia di Venezia. All'art. 2 è previsto che i finanziamenti siano da utilizzare per i comuni di Venezia, Chioggia, Codevigo, Campagna Lupia, Mira, Quarto d'Altino, lesolo, Musile di Piave.