DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 dicembre 1979, n. 761

Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/1999)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-5-1999
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 75.
            Opzione per la posizione assicurativa in atto

  Al  personale  contemplato  nell'art.  74, secondo comma, o ai loro
superstiti,  e'  data  facolta'  di  optare per il mantenimento della
posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione
generale   obbligatoria   e  degli  eventuali  fondi  integrativi  di
previdenza  esistenti  presso gli enti di provenienza. L'opzione deve
essere  esercitata  entro sei mesi dalla data di iscrizione nei ruoli
regionali  del  personale  addetto  ai servizi delle unita' sanitarie
locali.
  La  facolta'  di  opzione  di  cui  al precedente comma puo' essere
esercitata,  nello  stesso  termine  di  sei  mesi  ivi previsto, dai
dipendenti  di cui al settimo e ottavo comma dell'art. 67 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
  In  favore  del  personale di cui ai precedenti commi e' costituita
presso  l'INPS  una  gestione speciale ad esaurimento che provvedera'
all'erogazione  dei trattamenti, a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria,  secondo le disposizioni regolamentari dei preesistenti
fondi  di  previdenza,  anche  per  quanto concerne il versamento dei
contributi previdenziali ripartiti secondo le attuali proporzioni.
  Per  garantire  la continuita' delle prestazioni a carico dei fondi
integrativi  di  previdenza  di cui ai precedenti commi, il personale
degli enti soppressi addetto ai servizi relativi ai predetti fondi di
previdenza   e'   trasferito  all'INPS  con  le  procedure  stabilite
dall'art.   67   della   legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  previa
integrazione  dei  contingenti  determinati a norma dello stesso art.
67, primo comma.
  Il  finanziamento della gestione speciale ad esaurimento costituita
presso  l'INPS  a  norma  dei  precedenti commi e' assicurato, per le
pregresse posizioni previdenziali relative al personale in servizio e
in  quiescenza,  mediante  versamento  dei  corrispettivi capitali di
copertura.   A   tal   fine   saranno  utilizzate  le  disponibilita'
finanziarie  di  cui  all'art.  77, quinto comma, ovvero sesto comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  Nei  confronti  del personale di cui al secondo comma che chieda di
non  essere  inquadrato nei ruoli unici istituiti a norma del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, o negli altri
ruoli delle amministrazioni dello Stato, si applicano le disposizioni
contenute  nei regolamenti dei preesistenti fondi di previdenza per i
casi di dispensa dal servizio per riduzione di organico.
  Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  19  della legge 21 dicembre
1978,  n.  843, con effetto dalla data di costituzione della gestione
speciale  prevista  dal presente articolo, la quota aggiuntiva di cui
al terzo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e'
dovuta  esclusivamente  sulla  pensione  a  carico dell'assicurazione
generale  obbligatoria,  restando  in  ogni  caso  non  dovuto  sulla
pensione   integrativa   l'incremento   dell'indennita'   integrativa
speciale di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1975, n. 364. ((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
  La  L.  17  maggio 1999, n. 144 ha disposto (con l'art. 64 commi 2)
che  a  decorrere  dal 1 ottobre 1999 la gestione speciale costituita
presso  1'INPS  ai  sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente
della   Repubblica   20  dicembre  1979  n.  761  e'  soppressa,  con
contestuale  cessazione  della  corrispondente  aliquota contributiva
prevista  per  il  finanziamento  dei fondi medesimi e (con l'art. 64
commi  6)  che  "a  decorrere  dal  1  gennaio  1999 l'importo minimo
individuale  dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal
1  gennaio  1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai
sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761, e' pari allo 0,50 per cento della retribuzione
imponibile  nella  gestione  speciale per ogni anno di servizio utile
fino  ad  un  massimo  del  20  per cento e comunque non inferiore al
trattamento    minimo   di   pensione   nell'assicurazione   generale
obbligatoria  aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio
utile.  Il  trattamento  pensionistico  complessivo annuo non puo' in
ogni   caso   essere   superiore   all'importo   della   retribuzione
pensionabile  annua presa in considerazione ai fini del calcolo della
prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione
generale obbligatoria."