stai visualizzando l'atto

LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  28-1-1982
aggiornamenti all'articolo

Art. 67

(Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse)


Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti per amministrazione od ente e per qualifica, del personale da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali, e del personale da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad altri enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali, per le seguenti esigenze:
a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e per i compiti di cui agli articoli 74, 75 e 76;
b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati ai sensi dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge.
I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all'articolo 47, salvo diversa necessità della regione.
I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale dipendente, alla data del 1 dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; detto personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto, sarà assunto presso le amministrazioni di destinazione previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 47, fatta eccezione per quello rappresentato dal limite di età.
Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'ambito dei contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale.
Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta del Ministro della sanità, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale, il comando del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.
Allo scadere dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato sia ai sensi della presente legge, che delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, comunque utilizzato dalle regioni, è trasferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento stesso, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3), dell'articolo 47.
Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è assegnato provvisoriamente nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, con le procedure e i criteri di cui all'articolo 1-quaterdecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nella posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, continua ad applicarsi fino alla data dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti o delle gestioni di provenienza.
Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma precedente ed è assegnato, a domanda, all'amministrazione presso la quale presta servizio, unitamente a quello già assegnato ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.
Fino a sei mesi dall'entrata in funzione delle unità sanitarie locali è consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni previste dall'articolo 48, terzo comma, numero 4), i medici dipendenti degli enti di cui agli articoli 67, 68, 72, 75, già autorizzati in base alle vigenti disposizioni. (6)
((10))
---------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1980, n. 441, ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che: "Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge, comunque non oltre il 1 luglio 1981".
---------------
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 luglio 1980, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1980, n. 441, come modificato dal D.L. 26 novembre 1981, n. 678, ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che: "Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della stessa legge".