DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. (10G0101)

note: Entrata in vigore del decreto: 31/5/2010.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. I1 limite previsto dall'articolo 2, comma 618,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria  e
straordinaria  degli  immobili   utilizzati   dalle   amministrazioni
centrali  e  periferiche  dello  Stato  a  decorrere  dal   2011   e'
determinato nella misura del 2 per  cento  del  valore  dell'immobile
utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619  a  623  del
citato articolo 2 e i limiti e gli  obblighi  informativi  stabiliti,
dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge  23
dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti  di  spesa  sono
concesse dall'Amministrazione centrale  vigilante  o  competente  per
materia, sentito il  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si  applicano  nei
confronti  degli  interventi  obbligatori  ai   sensi   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  recante  il  "Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9  aprile  2008,
n. 81,  concernente  la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro.  Per  le
Amministrazioni diverse dallo Stato, e' compito  dell'organo  interno
di controllo verificare la  correttezza  della  qualificazione  degli
interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni. 
  2. Ai fini della tutela dell'unita' economica  della  Repubblica  e
nel rispetto dei principi di coordinamento  della  finanza  pubblica,
previsti agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le  regioni,  le
province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali,  nonche'  gli
enti da questi vigilati, le aziende sanitarie ed ospedaliere, nonche'
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sono  tenuti
ad adeguarsi ai principi definiti dal  comma  15,  stabilendo  misure
analoghe per il  contenimento  della  spesa  per  locazioni  passive,
manutenzioni ed altri costi legati all'utilizzo degli  immobili.  Per
le  medesime  finalita',  gli  obblighi  di  comunicazione   previsti
dall'art. 2, comma 222, periodo dodicesimo, della legge  23  dicembre
2009, n. 191, sono estesi alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Le
disposizioni del  comma  15  si  applicano  alle  regioni  a  statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
di quanto previsto dai relativi statuti. 
  3. Qualora nell'attuazione dei piani di  razionalizzazione  di  cui
all'articolo 2, comma 222, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
l'amministrazione utilizzatrice, per motivi ad essa  imputabili,  non
provvede  al  rilascio  gli  immobili  utilizzati  entro  il  termine
stabilito, su comunicazione dall'Agenzia  del  demanio  il  Ministero
dell'economia e finanze  -  Dipartimento  della  ragioneria  generale
dello Stato effettua una  riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di
spesa dell'amministrazione stessa pari all'8 per cento del valore  di
mercato dell'immobile rapportato al periodo di maggior permanenza. 
  4. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti  immobiliari,
approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  ai
sensi del comma 15 gli Enti  Previdenziali  possono  destinare  parte
delle  risorse  finanziarie  all'acquisto  di  immobili,   anche   di
proprieta'   di   amministrazioni   pubbliche,    come    individuate
dall'articolo 1, comma 2, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,
adibiti  o  da  adibire  ad  ufficio  in   locazione   passiva   alle
amministrazioni   pubbliche,   secondo   le    indicazioni    fornite
dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di
cui  al  precedente  comma  3.  Con  riferimento  agli  immobili   di
proprieta' di  amministrazioni  pubbliche,  possono  essere  compresi
nelle procedure di  acquisto  di  cui  al  presente  comma  solo  gli
immobili di proprieta' delle medesime per i quali non siano in  corso
contratti di locazione a terzi. Ai contratti di  locazione  stipulati
con le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo  1,  comma  2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi ad oggetto  gli
immobili acquistati ai sensi del presente comma si applica un  canone
annuo determinato dall'Agenzia del demanio nella misura  del  4%  del
costo di acquisto contrattualizzato e  delle  spese  sostenute  dagli
enti previdenziali pubblici per gli interventi di  messa  a  norma  e
adeguamento  dell'immobile  alle   esigenze   della   amministrazione
conduttrice. La tipologia  degli  interventi  di  cui  al  precedente
periodo e' stabilita in via definitiva  dagli  enti  previdenziali  e
dalle amministrazioni dello Stato in fase di contrattualizzazione del
prezzo di acquisto e non puo' essere  oggetto  di  modifica,  ((ferma
restando)) la  quantificazione  degli  stessi  anche  in  un  momento
successivo. Ai canoni di locazione di cui al presente  comma  non  si
applicano le riduzioni previste dell'articolo 3, commi  4  e  6,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a  condizione  che  sia  garantita
l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto
dei saldi strutturali di finanza pubblica. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.
24 FEBBRAIO 2023, N. 13, CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  21
APRILE 2023, N. 41. 
  4-bis. Le risorse di cui al  primo  periodo  del  comma  4  possono
essere  utilizzate  dai  predetti  enti   previdenziali   anche   per
l'acquisto di immobili adibiti o da adibire ad  uffici  in  locazione
passiva alle societa' in house delle amministrazioni  centrali  dello
Stato ed incluse nell'elenco di cui all'articolo 1,  comma  2,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, su  indicazione  dell'amministrazione
che esercita il controllo analogo, sentiti il Ministero dell'economia
e delle finanze e l'Agenzia del demanio per le rispettive competenze.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2023, N.  13,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 APRILE 2023, N.  41.  Con  il  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto  con  il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalita'  di
attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali  di
finanza pubblica. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2011,  N.  98,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 15 LUGLIO 2011, N. 111. 
  6. In attuazione dell'articolo 1, comma 9, della legge 13  novembre
2009, n. 172 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  gli
enti  previdenziali  e  assistenziali  vigilati  stipulano   apposite
convenzioni per la razionalizzazione degli immobili strumentali e  la
realizzazione dei poli logistici integrati, riconoscendo al  predetto
Ministero canoni e oneri agevolati nella misura ridotta  del  30  per
cento rispetto al parametro minimo locativo fissato dall'Osservatorio
del mercato immobiliare  in  considerazione  dei  risparmi  derivanti
dalle integrazioni logistiche e funzionali. 
  7. Ai fini della realizzazione dei  poli  logistici  integrati,  il
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali   e   gli   enti
previdenziali e  assistenziali  vigilati  utilizzano  sedi  uniche  e
riducono del 40 per cento l'indice di occupazione pro capite  in  uso
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  8. Gli immobili acquistati e adibiti  a  sede  dei  poli  logistici
integrati hanno natura strumentale. Per  l'integrazione  logistica  e
funzionale  delle  sedi  territoriali  gli   enti   previdenziali   e
assistenziali effettuano i relativi investimenti in forma  diretta  e
indiretta, anche mediante la permuta, parziale o totale, di  immobili
di proprieta'. Nell'ipotesi  di  alienazione  di  unita'  immobiliari
strumentali, gli enti previdenziali e assistenziali vigilati  possono
utilizzare i corrispettivi per l'acquisto di immobili da destinare  a
sede dei poli logistici integrati. Le somme  residue  sono  riversate
alla Tesoreria dello Stato nel rispetto della  normativa  vigente.  I
piani relativi a tali investimenti nonche' i criteri  di  definizione
degli oneri di locazione e di riparto dei costi di funzionamento  dei
poli logistici integrati sono approvati dal Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze. I risparmi conseguiti  concorrono  alla  realizzazione
degli obiettivi finanziari previsti dal comma 8 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  9. All'articolo 2, commi 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
dopo il sedicesimo periodo sono inseriti  i  seguenti  periodi:  "Gli
enti di previdenza inclusi tra le pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
effettuano entro il 31 dicembre 2010 un censimento degli immobili  di
loro proprieta', con specifica indicazione degli immobili strumentali
e di quelli in godimento a terzi. La ricognizione e'  effettuata  con
le modalita' previste con decreto del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze. 
  10. Al fine di rafforzare la separazione tra funzione di  indirizzo
politico-amministrativo e gestione amministrativa,  all'articolo  16,
comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  dopo  la
lettera d), e' inserita la seguente: "d-bis) adottano i provvedimenti
previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni; ". 
  11. Le somme relative ai rimborsi  corrisposti  dall'Organizzazione
delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di  prestazioni  rese  dalle
Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali  di
pace,  sono  riassegnati  al  fondo  per   il   finanziamento   della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto
dall'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  A
tale fine non si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 1,  comma
46, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266.  La  disposizione  del
presente comma si applica anche ai rimborsi corrisposti alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente   provvedimento   e   non   ancora
riassegnati. 
  11-bis. Al fine di tenere conto  della  specificita'  del  comparto
sicurezza-difesa e delle peculiari esigenze del comparto del soccorso
pubblico, nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di  80  milioni
di euro annui per ciascuno  degli  anni  2011  e  2012  destinato  al
finanziamento di misure perequative  per  il  personale  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco interessato alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma  21.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
dei Ministri competenti, sono individuate le misure e la ripartizione
tra i Ministeri dell'interno, della difesa,  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
politiche agricole alimentari e forestali delle risorse del fondo  di
cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato a dispone, con propri decreti, le  occorrenti  variazioni
di bilancio. Ai relativi oneri si  fa  fronte  mediante  utilizzo  di
quota parte delle  maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  dei
commi 13-bis, 13-ter e 13-quater dell'articolo 38. (6) (45a) 
  12. Al fine di adottare  le  opportune  misure  organizzative,  nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori  di  lavoro  del
settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di  cui
agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al  31
dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo,
del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi. 
  13. All'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.
207, convertito con legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole. "2009 e
2010", sono sostituite dalle seguenti:  "2009,  2010,  2011,  2012  e
2013"; le parole: "dall'anno 2011" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"dall'anno 2014"; le parole: "all'anno 2010"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'anno 2013". 
  14. Fermo quanto previsto dall'art.  9,  le  risorse  di  cui  all'
articolo 64, comma 9, del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono
comunque destinate, con le  stesse  modalita'  di  cui  al  comma  9,
secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico.  Alle
stesse finalita' possono essere destinate risorse da  individuare  in
esito ad una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in
materia contrattuale per il personale della  scuola,  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La  destinazione
delle risorse previste dal presente comma e' stabilita con decreto di
natura    non    regolamentare    del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite  le  organizzazioni  sindacali
maggiormente rappresentative. 
  15. Le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte  degli
enti  pubblici  e  privati  che  gestiscono  forme  obbligatorie   di
assistenza e previdenza , nonche' le operazioni di utilizzo, da parte
degli stessi enti,  delle  somme  rivenienti  dall'alienazione  degli
immobili o delle quote di fondi immobiliari,  sono  subordinate  alla
verifica del rispetto dei saldi strutturali di  finanza  pubblica  da
attuarsi  con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. 
  15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo,  ad  eccezione
di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli enti di cui  al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto  legislativo
10 febbraio 1996, n. 103. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 26 marzo 2011, n. 27, convertito con modificazioni dalla L.
23 maggio 2011, n. 74, ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che  la
dotazione  del  fondo  di  cui  all'articolo  8,  comma  11-bis,   e'
incrementata, per ciascuno degli anni  2011,  2012  e  2013,  di  115
milioni di euro. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (45a) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
466)  che  "Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'articolo  9  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21
del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo  8,
comma  11-bis,  del  citato  decreto-legge  n.  78   del   2010,   e'
incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014".