DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-6-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in SO n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2022)
Testo in vigore dal: 16-7-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 64 
        Disposizioni in materia di organizzazione scolastica 
 
  1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici  e
di una piena valorizzazione professionale del  personale  docente,  a
decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi  e
misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto  il  rapporto
alunni/docente,  da  realizzare  comunque  entro  l'anno   scolastico
2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi  standard
europei tenendo anche conto delle  necessita'  relative  agli  alunni
diversamente abili. 
  2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti per la definizione delle dotazioni organiche  del  personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo  da  conseguire,
nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva  del  17  per  cento
della consistenza numerica della dotazione organica  determinata  per
l'anno scolastico 2007/2008. Per  ciascuno  degli  anni  considerati,
detto  decremento  non  deve  essere  inferiore  ad  un  terzo  della
riduzione complessiva da conseguire, fermo restando  quanto  disposto
dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244. 
  3. Per la  realizzazione  delle  finalita'  previste  dal  presente
articolo,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle  Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto,  un  piano  programmatico  di
interventi volti  ad  una  maggiore  razionalizzazione  dell'utilizzo
delle risorse umane e strumentali disponibili, che  conferiscano  una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.(20) 
  4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3,  con  uno  o  piu'
regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto ed in  modo  da  assicurare  comunque  la
puntuale attuazione del piano di cui al comma 3,  in  relazione  agli
interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.
281,  anche  modificando  le  disposizioni  legislative  vigenti,  si
provvede  ad  una  revisione  dell'attuale   assetto   ordinamentale,
organizzativo e didattico  del  sistema  scolastico,  attenendosi  ai
seguenti criteri: 
    a) razionalizzazione ed accorpamento delle  classi  di  concorso,
per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti; ((83)) 
    b) ridefinizione dei curricoli  vigenti  nei  diversi  ordini  di
scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani  di  studio  e
dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli  istituti
tecnici e professionali; 
    c) revisione dei criteri vigenti in materia di  formazione  delle
classi; 
    d)  rimodulazione  dell'attuale  organizzazione  didattica  della
scuola primaria ivi  compresa  la  formazione  professionale  per  il
personale   docente   interessato   ai   processi   di    innovazione
ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica; 
    e)  revisione  dei  criteri  e  dei  parametri  vigenti  per   la
determinazione  della  consistenza  complessiva  degli  organici  del
personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione  degli
stessi; 
    f) ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei  centri
di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi  serali,  previsto
dalla vigente normativa; 
    f-bis)  definizione  di  criteri,  tempi  e  modalita'   per   la
determinazione e  l'articolazione  dell'azione  di  ridimensionamento
della  rete  scolastica   prevedendo,   nell'ambito   delle   risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,   l'attivazione   di   servizi
qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa; (18) 
    f-ter)  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli  istituti
scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli
enti locali possono  prevedere  specifiche  misure  finalizzate  alla
riduzione del disagio degli utenti. (18) (20) 
  4-bis. Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi  di
razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al  comma
4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di
ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole  da:  "Nel  rispetto  degli
obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a:  "Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  Bolzano"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di  istruzione
e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a  regime  delle
disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei  percorsi  sperimentali  di
istruzione e  formazione  professionale  di  cui  al  comma  624  del
presente articolo". 
  4-ter. Le procedure per l'accesso alle Scuole  di  specializzazione
per l'insegnamento secondario attivate  presso  le  universita'  sono
sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli
adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4. 
  4-quater. Ai fini del  conseguimento  degli  obiettivi  di  cui  al
presente articolo, le regioni e gli enti  locali,  nell'ambito  delle
rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il
dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome  nel  rispetto
dei parametri fissati dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998,  n.  233,  da
realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni  caso  per
il predetto anno scolastico la  consistenza  numerica  dei  punti  di
erogazione dei servizi scolastici non deve superare  quella  relativa
al precedente anno scolastico 2008/2009. 
  4-quinquies. Per gli anni  scolastici  2010/2011  e  2011/2012,  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni, promuovono, entro  il  15  giugno  2009,  la
stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare
l'attivita' di dimensionamento della rete scolastica,  ai  sensi  del
comma 4, lettera f-ter), con  particolare  riferimento  ai  punti  di
erogazione  del  servizio  scolastico.  Detta   intesa   prevede   la
definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema
scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonche' ai  tempi  e
alle modalita' di realizzazione, mediante la previsione  di  appositi
protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali. 
  4-sexies.  In  sede  di  Conferenza  unificata   si   provvede   al
monitoraggio dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi
4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma
4-quater il monitoraggio e' finalizzato anche all'adozione, entro  il
15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per  garantire
il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
  5. I dirigenti del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  compresi  i  dirigenti  scolastici,  coinvolti   nel
processo  di  razionalizzazione  di  cui  al  presente  articolo,  ne
assicurano  la  compiuta  e  puntuale   realizzazione.   Il   mancato
raggiungimento degli  obiettivi  prefissati,  verificato  e  valutato
sulla base delle vigenti disposizioni  anche  contrattuali,  comporta
l'applicazione   delle   misure   connesse    alla    responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa. 
  6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2,  commi  411  e
412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei  commi
1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per  il  bilancio
dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456  milioni  di
euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di  euro  per  l'anno  2010,  a
2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2012. 
  7. Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di  controllo  e
verifica in capo al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e'  costituito,
contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza  maggiori
oneri a carico del bilancio dello  Stato,  un  comitato  di  verifica
tecnico-finanziaria  composto   da   rappresentanti   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  e  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo
attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine  di
assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi  finanziari  ivi
previsti, segnalando eventuali scostamenti per le  occorrenti  misure
correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso  ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. 
  8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento  degli  obiettivi
di risparmio di cui al comma 6,  si  applica  la  procedura  prevista
dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296. 
  9. Una quota parte delle economie di spesa di cui  al  comma  6  e'
destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le  risorse
contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla  valorizzazione
ed allo sviluppo professionale della  carriera  del  personale  della
Scuola a  decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai  risparmi
conseguiti per ciascun anno scolastico.  Gli  importi  corrispondenti
alle indicate economie di spesa vengono iscritti in  bilancio  in  un
apposito Fondo istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'istruzione  dell'universita'  e  della  ricerca,   a   decorrere
dall'anno   successivo   a   quello   dell'effettiva    realizzazione
dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili  in  gestione  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di  concerto  con
il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
subordinatamente   alla   verifica   dell'effettivo   ed    integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 24 giugno-2 luglio  2009,  n.
200 (in G.U. 1a s.s. 8/7/2009, n. 27) ha dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 4, lettere f-bis)  e  f-ter),  del  presente
articolo 64. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con  l'art.  17,  comma  25)  che
"L'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  si
interpreta  nel  senso  che  il  piano   programmatico   si   intende
perfezionato con l'acquisizione dei pareri  previsti  dalla  medesima
disposizione e all'eventuale recepimento dei  relativi  contenuti  si
provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di  cui
all'articolo 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del  2008
si intende comunque  rispettato  con  l'approvazione  preliminare  da
parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di  cui
al medesimo articolo". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma  193)
che "Il regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a),  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applica  per  la  procedura
del piano straordinario di assunzioni".