DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-11-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 70 
                            Norme finali 
(Art. 73, commi 1, 3, 4, 5 e 6-bis del d.lgs n.  29  del  1993,  come
modificati dall'art. 21 del d.lgs n. 470  del  1993,  successivamente
sostituiti dall'art. 37 del  d.lgs  n.  546  del  1993  e  modificati
dall'art. 9, comma 2 del d.lgs n. 396 del 1997, dall'art. 45, comma 4
del d.lgs n. 80 del 1998 e dall'art. 20 del d.lgs n.  387  del  1998;
art. 45, commi 1, 2, 7, 10, 11, 21, 22 e 23 del d.lgs n. 80 del 1998,
come modificati dall'art. 22, comma 6 del  d.lgs  n.  387  del  1998,
dall'art. 89 della legge n. 342 del 2000 e dall'art.  51,  comma  13,
della legge n. 388 del 2000) 
 
  1. Restano salve per la regione  Valle  d'Aosta  le  competenze  in
materia, le norme di attuazione  e  la  disciplina  sul  bilinguismo.
Restano comunque salve, per la  provincia  autonoma  di  Bolzano,  le
competenze in materia, le norme di attuazione, la disciplina  vigente
sul bilinguismo e la riserva proporzionale  di'  posti  nel  pubblico
impiego. 
  2. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo IV, capo  II  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267,  riguardanti  i  segretari
comunali e provinciali, e alla legge 7 marzo 1986, n.  65  -  esclusi
gli articoli 10 e 13 - sull'ordinamento della Polizia municipale. Per
il personale disciplinato dalla stessa legge 7 marzo 1986, n.  65  il
trattamento  economico  e  normativo  e'   definito   nei   contratti
collettivi previsti dal presente decreto, nonche',  per  i  segretari
comunali e  provinciali,  dall'art.  11,  comma  8  del  Decreto  del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465. 
  3. Il rapporto di  lavoro  dei  dipendenti  degli  enti  locali  e'
disciplinato dai contratti collettivi previsti dal  presente  decreto
nonche' dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  4. Le aziende e gli enti di cui alle leggi  26  dicembre  1936,  n.
2174, e successive modificazioni ed integrazioni, 13 luglio 1984.  n.
312, 30 maggio 1988, n.l86, 11 luglio 1988, n. 266, 31 gennaio  1992,
n. 138, legge 30 dicembre 1986,  n.  936  ,  decreto  legislativo  25
luglio 1997, n. 250 , decreto legislativo 12  febbraio  1993,  n.  39
adeguano i propri ordinamenti ai principi  di  cui  al  titolo  I.  I
rapporti di lavoro  dei  dipendenti  dei  predetti  enti  ed  aziende
nonche' della Cassa depositi e prestiti sono  regolati  da  contratti
collettivi ed individuali in  base  alle  disposizioni  di  cui  agli
articoli 2, comma 2, all'articolo 8, comma  2,  ed  all'articolo  60,
comma 3. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  27  OTTOBRE  2009,  N.  150.
PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  27  OTTOBRE  2009,  N.  150.  PERIODO
SOPPRESSO DAL D.LGS. 27 OTTOBRE 2009, N. 150. 
  5. Le disposizioni di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, vanno interpretate nel senso che le  medesime,
salvo quelle di cui al comma 7, non si riferiscono  al  personale  di
cui al decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319. 
  6. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni che conferiscono
agli organi di governo l'adozione di atti di gestione  e  di  atti  o
provvedimenti amministrativi di cui  all'articolo  4,  comma  2,  del
presente decreto, si intendono nel senso che la  relativa  competenza
spetta ai dirigenti. 
  7. A decorrere dal 23 aprile 1998, le disposizioni vigenti  a  tale
data,  contenute  in  leggi,  regolamenti,  contratti  collettivi   o
provvedimenti  amministrativi  riferite  ai  dirigenti  generali   si
intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali. 
  8. Le disposizioni del presente decreto si applicano  al  personale
della scuola. Restano ferme le disposizioni di  cui  all'articolo  21
della legge 15 marzo  1997,  n.  59  e  del  decreto  legislativo  12
febbraio 1993, n. 35. Sono fatte salve le procedure  di  reclutamento
del personale della scuola di cui al decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  9. Per il personale della carriera prefettizia di cui  all'articolo
3, comma I del presente decreto, gli  istituti  della  partecipazione
sindacale  di  cui  all'articolo  9   del   medesimo   decreto   sono
disciplinati  attraverso  apposito  regolamento  emanato   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  10. I limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del presente  decreto
non si applicano  per  la  nomina  dei  direttori  degli  Enti  parco
nazionale. 
  11. Le disposizioni in materia di mobilita' di cui agli articoli 30
e seguenti del presente decreto non si  applicano  al  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (72)((79)) 
  12. In tutti i casi, anche se previsti da normative  speciali,  nei
quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre
amministrazioni  pubbliche,  dotate  di  autonomia  finanziaria  sono
tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte  di  altre  pubbliche
amministrazioni di proprio personale, in  posizione  di  comando,  di
fuori ruolo, o in  altra  analoga  posizione,  l'amministrazione  che
utilizza il personale rimborsa  all'amministrazione  di  appartenenza
l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di  cui
al presente comma si' applica al personale comandato, fuori  ruolo  o
in  analoga  posizione  presso  l'ARAN  a  decorrere  dalla  completa
attuazione del sistema di finanziamento  previsto  dall'articolo  46,
commi 8 e  9,  del  presente  decreto,  accertata  dall'organismo  di
coordinamento di cui all'articolo 41, comma 6 del  medesimo  decreto.
Il trattamento economico complessivo del personale inserito nel ruolo
provvisorio ad esaurimento  del  Ministero  delle  finanze  istituito
dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio  1998,  n.
283, in posizione di comando, di' fuori  ruolo  o  in  altra  analoga
posizione, presso  enti  pubblici  territoriali,  enti  pubblici  non
economici o  altre  amministrazioni  pubbliche  dotate  di  autonomia
finanziaria, rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza. 
  13.  In  materia  di  reclutamento,  le  pubbliche  amministrazioni
applicano la disciplina prevista dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, per le parti  non  incompatibili  con  quanto  previsto
dagli articoli 35 e 36, salvo  che  la  materia  venga  regolata,  in
coerenza con i principi  ivi  previsti,  nell'ambito  dei  rispettivi
ordinamenti. 
 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato  dal  D.Lgs.  29
maggio 2017, n. 97, ha disposto (con l'art. 132-bis, comma 1) che "In
deroga a quanto previsto dall'articolo  70,  comma  11,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  alla  copertura  delle  carenze
organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  si  provvede,  in
caso  di  richiesta  da  parte  degli  interessati,  anche   mediante
mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco
delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione  Valle
d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni  di  provenienza  e  di
destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I". 
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AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127,  nell'introdurre  l'art.  232  al
D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 4, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 70,
comma 11, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  alla
copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale si provvede, in
caso  di  richiesta  da  parte  degli  interessati,  anche   mediante
mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco
delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione  Valle
d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni  di  provenienza  e  di
destinazione, limitatamente  al  personale  dei  ruoli  operativi  in
possesso del prescritto titolo di studio".