DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-10-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 (in SO n.181, relativo alla G.U. 25/11/2003, n.274).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 49
             Esternalizzazioni di servizi da parte delle
        aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere

  1.  Al  fine di agevolare l'esternalizzazione dei servizi ausiliari
   da  parte  delle  aziende  ospedaliere  e  delle aziende sanitarie
   locali,   ((degli   Istituti   di  ricovero  e  cura  a  carattere
   scientifico pubblici e privati e degli ospedali classificati,)) le
   maggiori  entrate  corrispondenti  all'IVA  gravante  sui servizi,
   originariamente  prodotti all'interno delle predette aziende, e da
   esse  affidati,  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del
   presente   decreto,   a   soggetti   esterni   all'amministrazione
   affluiscono   ad   un   fondo   istituito   presso   il  Ministero
   dell'economia  e  delle  finanze.  Sono, comunque, preliminarmente
   detratte  le  quote  dell'imposta  spettanti  all'Unione  europea,
   nonche'  quelle  attribuite  alle  Regioni,  a  decorrere,  per le
   Regioni  a  statuto  ordinario,  dalla  definitiva  determinazione
   dell'aliquota   di  compartecipazione  regionale  all'imposta  sul
   valore  aggiunto  di cui all'articolo 2 dei decreto legislativo 18
   febbraio  2000,  n.  56,  ed  alle  Province  autonome di Trento e
   Bolzano. Le procedure e le modalita' per l'attuazione del presente
   comma  nonche'  per  la  ripartizione del fondo sono stabilite con
   decreto   di  natura  non  regolamentare,  adottato  dal  Ministro
   dell'economia   e   delle  finanze,  d'intesa  con  la  Conferenza
   permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
   autonome di Trento e Bolzano.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3 milioni
   di  euro  per  l'anno 2003, 12 milioni di euro per l'anno 2004, 24
   milioni  di  euro per l'anno 2005 e 36 milioni di euro a decorrere
   dall'anno 2006, si provvede con quota parte delle maggiori entrate
   recate  dal  presente  decreto.  Il Ministro dell'economia e delle
   finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti, le
   occorrenti variazioni di bilancio.