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DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 56

Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2022)
Testo in vigore dal:  6-2-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Compartecipazione regionale all'IVA
1. È istituita una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA.
2. A decorrere dall'anno 2001, la compartecipazione regionale all'IVA per ciascun anno è fissata nella misura del 25,7 per cento del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE. (3) (10) (11) (12) (14) (15) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28)
((29))
3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA di cui al comma 2 è attribuito alle regioni utilizzando come indicatore di base imponibile la media dei consumi finali delle famiglie rilevati dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministero della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabilite annualmente entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7:
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3;
b) la quota di concorso alla solidarietà interregionale;
c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale;
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.P.C.M. 17 maggio 2001 (in G.U. 05/06/2001, n. 128) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, fissata nella misura del 25,7 per cento, è rideterminata nella misura del 38,55 per cento per l'anno 2001".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.P.C.M. 7 maggio 2004, (in G.U. 30/11/2006, n. 279), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 37,39 per cento per l'anno 2002".
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.P.C.M. 7 maggio 2004, (in G.U. 30/11/2006, n. 279), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 38,69% per cento per l'anno 2003".
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AGGIORNAMENTO (12)

Il D.P.C.M. 27 settembre 2006, (in G.U. 5/12/2006, n. 283), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 40,31 per cento per l'anno 2004".
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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.P.C.M. 16 febbraio 2007 (in G.U. 27/06/2007, n. 147) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 44,28 per cento per l'anno 2005".
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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.P.C.M. 7 dicembre 2007, (in G.U. 01/02/2008, n. 27), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 43,58 per cento per l'anno 2006".
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AGGIORNAMENTO (17)

Il D.P.C.M. 17 ottobre 2008 (in G.U. 27/01/2009, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 46,10 per cento per l'anno 2007".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.P.C.M. 30 settembre 2009, (in G.U. 6/11/2009, n. 259), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 44,72 per cento per l'anno 2008".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1 comma 2) che "L'aliquota di cui al comma 1, va commisurata al gettito IVA complessivo, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo citato, desunto dal rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2006".
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AGGIORNAMENTO (19)

Il D.P.C.M. 21 ottobre 2010 (in G.U. 31/12/2010, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 44,71 per cento per l'anno 2009".
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.P.C.M. 14 novembre 2011 (in G.U. 20/01/2012, n. 16) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 49,21 per cento per l'anno 2010".
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.P.C.M. 18 gennaio 2013 (in G.U. 9/3/2013, n. 58) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 52,89 per cento per l'anno 2011".
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AGGIORNAMENTO (22)

Il D.P.C.M. 21 ottobre 2013 (in G.U. 24/12/2013, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 49,79 per cento per l'anno 2012".
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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.P.C.M. 9 giugno 2016 (in G.U. 21/07/2016, n. 169) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 58,57 per cento per l'anno 2014".
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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.P.C.M. 19 luglio 2017 (in G.U. 19/08/2017, n. 193) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 61,69 per cento per l'anno 2015".
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AGGIORNAMENTO (25)

Il D.P.C.M. 17 gennaio 2018 (in G.U. 02/03/2018, n. 51) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 64,61 per cento per l'anno 2016".
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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (in G.U. 30/01/2019, n. 25) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 63,60 per cento per l'anno 2017".
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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.P.C.M. 3 settembre 2019 (in G.U. 4/10/2019, n. 233) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 67,07 per cento per l'anno 2018".
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AGGIORNAMENTO (28)

Il D.P.C.M. 12 febbraio 2021 (in G.U. 26/05/2021, n. 124) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 64,27 per cento per l'anno 2019".
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AGGIORNAMENTO (29)

Il D.P.C.M. 10 dicembre 2021 (in G.U. 22/01/2022, n. 17) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'aliquota della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è rideterminata nella misura del 70,14 per cento per l'anno 2020".