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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal:  4-2-2003

Art. 48

Centro di alta specializzazione per il
trattamento e lo studio della talassemia
1. Per l'attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa di 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. La sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e nell'insegnamento riguardanti la talassemia.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 4.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l'anno 2002, a 3.787.248 euro per l'anno 2003 e a 7.472.168 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro per l'anno 2002, a 6.212.752 euro per l'anno 2003 e a 2.527.832 euro per l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.