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LEGGE 16 gennaio 2003, n. 3

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore della legge: 4-2-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2023)
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Testo in vigore dal: 22-8-2008
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 La Camera dei deputati ed Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:
                               Art. 1
         Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto
          della corruzione e delle altre forme di illecito
             all'interno della pubblica amministrazione

  1.  E'  istituito  l'Alto  Commissario  per  la  prevenzione  e  il
contrasto   della   corruzione   e  delle  altre  forme  di  illecito
all'interno  della  pubblica  amministrazione,  di seguito denominato
"Alto Commissario", alla diretta dipendenza funzionale del Presidente
del Consiglio dei ministri.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa annua
massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.
  3.  Il  Governo  adotta,  su  proposta del Ministro per la funzione
pubblica,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente  legge,  un  regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volto
a determinare la composizione e le funzioni dell'Alto Commissario, al
fine di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
  4. L'Alto Commissario, che si avvale di un vice Commissario vicario
scelto  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri, su sua proposta,
tra  gli  appartenenti alle categorie di personale, nell'ambito delle
quali   e'   scelto   il  Commissario,  svolge  le  proprie  funzioni
nell'osservanza dei seguenti principi fondamentali:
    a)  principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione
amministrativa, salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
    b)    libero   accesso   alle   banche   dati   delle   pubbliche
amministrazioni;
    c)  facolta'  di  esercitare  le  proprie funzioni d'ufficio o su
istanza delle pubbliche amministrazioni;
    d)  obbligo  di  relazione semestrale al Presidente del Consiglio
dei  ministri,  che  riferisce  periodicamente  ai  Presidenti  delle
Camere;
    e)  supporto  di  un  vice  Commissario  aggiunto,  nominato  dal
Presidente  del Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e
cinque   esperti,   tutti   scelti   tra   i   magistrati   ordinari,
amministrativi  e  contabili  e  gli  avvocati dello Stato, collocati
obbligatoriamente  fuori  ruolo  o  in  aspettativa  retribuita dalle
rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed  ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi
quelli  del  personale  di  cui  all'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli
organi  costituzionali,  che abbiano prestato non meno di cinque anni
di  servizio  effettivo nell'amministrazione di appartenenza, nonche'
altri  dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e
successive   modificazioni,   in   posizione  di  comando  secondo  i
rispettivi  ordinamenti. Per tutto il personale destinato all'ufficio
del  Commissario  il  servizio e' equiparato ad ogni effetto a quello
prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
    f) obbligo di rapporto all'autorita' giudiziaria e alla Corte dei
conti nei casi previsti dalla legge;
    g)  rispetto delle competenze regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano.
  5.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  582.000  euro  a  decorrere  dall'anno  2002, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
medesimo.
  6.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((13))
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AGGIORNAMENTO (13)
  Il  D.L.  25  giugno  2008,  n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla  L.  6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 68, comma 6,
lettera  a)) la soppressione dell'Alto Commissario per la prevenzione
ed  il  contrasto  della  corruzione  e delle altre forme di illecito
all'interno   della  pubblica  amministrazione  di  cui  al  presente
articolo.