DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 16-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2022)
Testo in vigore dal: 30-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
         Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi 
 
  1. Le funzioni relative al coordinamento  dell'attivita'  normativa
del Governo sono organizzate in un apposito Dipartimento, in modo  da
garantire, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 19, comma 1,
lettere c) e d), della legge 23 agosto 1988, n. 400,  la  valutazione
d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti,  la
qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita'  dell'innovazione
normativa, la adempiuta  valutazione  degli  effetti  finanziari.  Il
Dipartimento,  in  collaborazione  con   il   Dipartimento   di   cui
all'articolo 3, comma 2, assicura, quanto al processo  di  formazione
ed attuazione in sede nazionale della normativa comunitaria,  l'esame
preliminare della situazione normativa  ed  economica  interna  e  la
valutazione delle conseguenze dell'introduzione di norme  comunitarie
sull'assetto  interno.  Del  Dipartimento  fanno  parte   i   settori
legislativi  operanti  nell'ambito  della  Presidenza,   nonche'   la
segreteria del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle pro-
cedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n.  50.  ((Per
assicurare il supporto tecnico alle funzioni di  coordinamento  delle
attivita' di analisi e verifica di impatto della regolamentazione  di
cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' per
la valutazione  degli  impatti  economici  e  sociali  di  iniziative
normative, opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento il
Nucleo di valutazione dell'impatto della regolamentazione (NUVIR) )).
Al Dipartimento possono essere assegnati in posizione di fuori ruolo,
in aggiunta  al  Capo  ed  al  Vice  Capo  del  Dipartimento  stesso,
magistrati ordinari,  amministrativi  e  contabili,  ovvero  avvocati
dello Stato, in numero non superiore a sette.  A  tale  personale  si
applica quanto disposto dall'articolo 12, comma 9.