LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-9-1999
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 19. 
(Compiti del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei
                              ministri) 
 
  1. Il Segretariato generale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  assicura  il  supporto  all'espletamento  dei  compiti  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  curando,  qualora  non  siano
state affidate alle responsabilita' di un ministro senza  portafoglio
o delegate al sottosegretario di Stato alla Presidenza del  consiglio
dei ministri, le seguenti funzioni: 
    a)  predisporre   la   base   conoscitiva   e   progettuale   per
l'aggiornamento del programma di Governo; 
    b) assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del
programma di Governo, anche mediante  il  sistema  informativo  e  di
documentazione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   in
collegamento con i corrispondenti sistemi delle Camere e degli  altri
organismi pubblici ed avvalendosi dell'attivita' dell'ISTAT; 
    c)  curare  gli  adempimenti  e   predisporre   gli   atti   alla
formulazione  ed  al  coordinamento  delle  iniziative   legislative,
nonche' all'attuazione della politica istituzionale del Governo; 
    d) provvedere  alla  periodica  ricognizione  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in vigore anche al fine del coordinamento
delle disposizioni medesime; 
    e) collaborare alle iniziative  concernenti  i  rapporti  tra  la
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e  gli  organi  dello  Stato
nonche' predisporre gli elementi di valutazione  delle  questioni  di
rilevanza costituzionale; 
    f) predisporre gli elementi necessari per  la  risoluzione  delle
questioni  interessanti  la  competenza  di  piu'  Ministeri  e   per
assicurare all'azione amministrativa unita' di indirizzo; 
    g) curare la raccolta comparativa dei dati  sull'andamento  della
spesa, della finanza pubblica e dell'economia nazionale, ai  fini  di
valutazioni    tecniche    sulla    coerenza    economico-finanziaria
dell'attivita' di Governo, avvalendosi dell'ISTAT nonche' dei sistemi
informativi e dell'apporto di ricerca delle altre  amministrazioni  e
di organismi pubblici; 
    h) predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella
programmazione dei lavori parlamentari e per  la  proposizione  nelle
sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una  costante
e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche  al  fine  di
coordinare la presenza dei  rappresentanti  del  Governo;  provvedere
agli adempimenti necessari per l'assegnazione dei  disegni  di  legge
alle due Camere, vigilando affinche' il loro esame si  armonizzi  con
la  graduale  attuazione  del  programma  governativo;   curare   gli
adempimenti inerenti alla presentazione di emendamenti ai progetti di
legge all'esame del Parlamento, nonche' gli  adempimenti  concernenti
gli  atti  del  sindacato  ispettivo,  istruendo  quelli  rivolti  al
Presidente del Consiglio e al Governo; 
    i)  assistere,  anche  attraverso  attivita'  di  studio   e   di
documentazione, il Presidente del Consiglio dei  ministri  nella  sua
attivita' per le  relazioni  internazionali  che  intrattiene  e,  in
generale, negli atti di politica estera; 
    ((i-bis) assistere  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
nell'esercizio delle sue attribuzioni  istituzionali  in  materia  di
rapporti con le Confessioni religiose, ferme restando le attribuzioni
del Ministero dell'interno di cui all'articolo 14, comma  2,  lettera
d), del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri.)) 
    l) assistere il Presidente del Consiglio dei ministri  nella  sua
attivita' per le relazioni con  gli  organismi  che  provvedono  alla
difesa nazionale; 
    m) curare il  cerimoniale  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
    n) curare lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a
conformare la legislazione al fine della uguaglianza tra i  sessi  ed
assistere il Presidente del Consiglio dei ministri  in  relazione  al
coordinamento delle amministrazioni  competenti  nell'attuazione  dei
progetti nazionali e locali aventi il medesimo fine; 
    o) curare  gli  adempimenti  relativi  ai  modi  e  ai  tempi  di
applicazione della normativa comunitaria, nonche' la raccolta di dati
e informazioni ed il compimento di  analisi  sulle  implicazioni  per
l'Italia delle politiche comunitarie; 
    p) curare gli adempimenti relativi ai rapporti con le  regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano;  all'esame  delle  leggi
regionali  ai  fini  dell'articolo   127   della   Costituzione;   al
coordinamento tra legislazione statale e regionale; all'attivita' dei
commissari del Governo nelle regioni;  ai  problemi  delle  minoranze
linguistiche e dei territori di confine; 
    q) mantenere i contatti con gli organi di informazione attraverso
il  capo  dell'ufficio  stampa  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri; 
    r) svolgere le  attivita'  di  competenza  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  inerenti  alla  gestione  amministrativa  del
Consiglio di Stato e dei tribunali  amministrativi  regionali,  della
Corte dei conti, dell'Avvocatura dello  Stato,  nonche'  degli  altri
organi ed enti che alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  fanno
capo; 
    s)  curare   le   attivita'   preliminari   e   successive   alle
deliberazioni  del  comitato  per  la  liquidazione  delle   pensioni
privilegiate ordinarie e di ogni  altro  organo  collegiale  operante
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per  disposizione  di
legge o di regolamento; ((5)) 
    t) curare gli affari legali  e  del  contenzioso  e  mantenere  i
contatti con l'Avvocatura dello Stato; 
    u) curare le questioni concernenti il personale della  Presidenza
del Consiglio dei ministri,  nonche'  il  coordinamento  dei  servizi
amministrativi e tecnici; 
    v) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)). 
    z) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)). 
    aa) curare ogni  altro  adempimento  necessario  per  l'esercizio
delle attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  del
Consiglio dei ministri e dei ministri senza portafoglio; 
    bb) assicurare la gestione amministrativa e la manutenzione degli
immobili di pertinenza o  comunque  in  uso  per  le  esigenze  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi comprese  quelle  relative
ai dipartimenti e  agli  uffici  affidati  alla  responsabilita'  dei
ministri  senza  portafoglio  e  dei  sottosegretari  di  Stato  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  avvalendosi  anche  delle
amministrazioni competenti; 
    cc) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS 30 LUGLIO 1999, N. 303)). 
 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 ha disposto (con l'art. 12,  comma
4, lettera b))  l'abrogazione  della  lettera  s)  del  comma  1  del
presente articolo, per quanto riguarda il riferimento al comitato per
la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie.