LEGGE 28 novembre 2005, n. 246

Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

note: Entrata in vigore della legge: 16-12-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
Testo in vigore dal: 7-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                                Art. 14 
                  (Semplificazione della legislazione) 
 
 
  1. L'analisi dell'impatto  della  regolamentazione  (AIR)  consiste
nella valutazione preventiva degli effetti di ipotesi  di  intervento
normativo ricadenti sulle attivita' dei cittadini e delle  imprese  e
sull'organizzazione   e    sul    funzionamento    delle    pubbliche
amministrazioni, mediante comparazione di opzioni alternative.  Nella
individuazione  e  comparazione  delle  opzioni  le   amministrazioni
competenti tengono conto della necessita' di assicurare  il  corretto
funzionamento concorrenziale del mercato e la tutela  delle  liberta'
individuali. 
  2.  L'AIR  costituisce  un  supporto  alle  decisioni   dell'organo
politico di vertice dell'amministrazione in  ordine  all'opportunita'
dell'intervento normativo. 
  3. L'elaborazione degli schemi di atti  normativi  del  Governo  e'
sottoposta all'AIR, salvo i casi di esclusione previsti  dai  decreti
di cui al comma 5 e i casi di esenzione di cui al comma 8. 
  4. La verifica dell'impatto della regolamentazione  (VIR)  consiste
nella  valutazione,  anche  periodica,   del   raggiungimento   delle
finalita' e nella stima dei costi e degli effetti  prodotti  da  atti
normativi  sulle  attivita'  dei  cittadini   e   delle   imprese   e
sull'organizzazione   e    sul    funzionamento    delle    pubbliche
amministrazioni. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N.  5,
CONVERTITO CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  4  APRILE  2012,  N.  35)).
((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N.  5,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35)). 
  5. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, sono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge: 
    a) i criteri generali e le procedure dell'AIR, da concludere  con
apposita relazione, nonche' le relative fasi di consultazione; 
    b) le tipologie sostanziali, i casi e le modalita' di  esclusione
dell'AIR; 
    c) i criteri generali e le  procedure,  nonche'  l'individuazione
dei casi di effettuazione della VIR; 
    d)  i  criteri  ed  i  contenuti  generali  della  relazione   al
Parlamento di cui al comma 10. 
  5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a),  da'  conto,
tra l'altro, in  apposite  sezioni,  della  valutazione  dell'impatto
sulle piccole e  medie  imprese  e  degli  oneri  informativi  e  dei
relativi costi amministrativi, introdotti o  eliminati  a  carico  di
cittadini e imprese.  Per  onere  informativo  si  intende  qualunque
adempimento   comportante   raccolta,   elaborazione,   trasmissione,
conservazione e produzione di informazioni e documenti alla  pubblica
amministrazione. 
  ((5-ter.)) La relazione AIR di cui al  comma  5,  lettera  a),  da'
altresi' conto, in apposita sezione, del rispetto dei livelli  minimi
di regolazione comunitaria  ai  sensi  dei  commi  24-bis,  24-ter  e
24-quater. 
  6. I metodi di analisi  e  i  modelli  di  AIR,  nonche'  i  metodi
relativi alla VIR, sono adottati con  direttive  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri e sono sottoposti a revisione, con cadenza non
superiore al triennio. 
  7. L'amministrazione competente a presentare l'iniziativa normativa
provvede all'AIR e comunica al Dipartimento per gli affari  giuridici
e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  i
risultati dell'AIR. 
  8. Il DAGL  assicura  il  coordinamento  delle  amministrazioni  in
materia  di  AIR  e  di  VIR.  Il   DAGL,   su   motivata   richiesta
dell'amministrazione   interessata,   puo'   consentire   l'eventuale
esenzione dall'AIR. 
  9.  Le  amministrazioni,  nell'ambito   della   propria   autonomia
organizzativa  e  senza  oneri  aggiuntivi,   individuano   l'ufficio
responsabile   del    coordinamento    delle    attivita'    connesse
all'effettuazione dell'AIR e della VIR di rispettiva competenza.  Nel
caso non sia possibile impiegare risorse interne o di altri  soggetti
pubblici, le  amministrazioni  possono  avvalersi  di  esperti  o  di
societa' di  ricerca  specializzate,  nel  rispetto  della  normativa
vigente e, comunque, nei limiti delle disponibilita' finanziarie. 
  10. Entro il 31 marzo di ogni anno, le  amministrazioni  comunicano
al  DAGL  i  dati  e  gli  elementi  informativi  necessari  per   la
presentazione al Parlamento, entro  il  30  aprile,  della  relazione
annuale del Presidente del Consiglio  dei  ministri  sullo  stato  di
applicazione dell'AIR. 
  11. E' abrogato l'articolo 5, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n.
50. 
  12. Al  fine  di  procedere  all'attivita'  di  riordino  normativo
prevista dalla legislazione  vigente,  il  Governo,  avvalendosi  dei
risultati dell'attivita' di  cui  all'articolo  107  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, individua le disposizioni legislative
statali  vigenti,  evidenziando  le  incongruenze  e   le   antinomie
normative relative ai diversi settori  legislativi,  e  trasmette  al
Parlamento una relazione finale. 
  13. Le somme  non  utilizzate  relative  all'anno  2005  del  fondo
destinato  al  finanziamento  di  iniziative   volte   a   promuovere
l'informatizzazione e la classificazione della normativa vigente,  di
cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  possono
essere versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  per  essere
successivamente riassegnate alle pertinenti  unita'  previsionali  di
base dello stato di previsione del Ministero della giustizia, al fine
di finanziare i progetti approvati dal Comitato guida, costituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  24  gennaio  2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2003. 
  14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine  di  cui  al
comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui
all'articolo 20 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni, decreti legislativi che  individuano  le  disposizioni
legislative statali, pubblicate anteriormente  al  1°  gennaio  1970,
anche se modificate con  provvedimenti  successivi,  delle  quali  si
ritiene indispensabile la permanenza in vigore,  secondo  i  seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita  o
implicita; 
    b) esclusione delle disposizioni che  abbiano  esaurito  la  loro
funzione o siano prive  di  effettivo  contenuto  normativo  o  siano
comunque obsolete; 
    c)  identificazione  delle  disposizioni   la   cui   abrogazione
comporterebbe lesione dei diritti costituzionali; 
    d)  identificazione  delle  disposizioni  indispensabili  per  la
regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine  le
procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; 
    e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in  vigore  per
settori omogenei o per materie, secondo il  contenuto  precettivo  di
ciascuna di esse; 
    f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica  della
normativa; 
    g)  identificazione  delle  disposizioni   la   cui   abrogazione
comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica; 
    h)  identificazione  delle  disposizioni  contenute  nei  decreti
ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5
giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della
legislazione dello Stato nelle materie  previste  dall'articolo  117,
terzo comma, della Costituzione. 
  14-bis. Nelle materie appartenenti alla legislazione regionale,  le
disposizioni normative  statali,  che  restano  in  vigore  ai  sensi
dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,
continuano ad applicarsi, in ciascuna  regione,  fino  alla  data  di
entrata in vigore delle relative disposizioni regionali. 
  14-ter. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 17, decorso un  anno
dalla scadenza del termine di cui al comma  14,  ovvero  del  maggior
termine  previsto  dall'ultimo  periodo  del  comma  22,   tutte   le
disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi
di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi,
sono abrogate. 
  14-quater. Il Governo e' altresi' delegato ad  adottare,  entro  il
termine di cui al  comma  14-ter,  uno  o  piu'  decreti  legislativi
recanti l'abrogazione espressa, con la medesima  decorrenza  prevista
dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali  ricadenti  fra
quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se  pubblicate
successivamente al 1° gennaio 1970. 
  15. I decreti legislativi di cui al comma  14  provvedono  altresi'
alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e'  oggetto,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo  20
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive  modificazioni,  anche
al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle
pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970. 
  16. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69. 
  17. Rimangono in vigore: 
    a) le  disposizioni  contenute  nel  codice  civile,  nel  codice
penale, nel codice di  procedura  civile,  nel  codice  di  procedura
penale,  nel  codice  della  navigazione,  comprese  le  disposizioni
preliminari e di attuazione, e in  ogni  altro  testo  normativo  che
rechi nell'epigrafe la denominazione codice ovvero testo unico; 
    b) le disposizioni che disciplinano  l'ordinamento  degli  organi
costituzionali  e  degli  organi  aventi  rilevanza   costituzionale,
nonche' le disposizioni relative all'ordinamento delle magistrature e
dell'Avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione; 
    c) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle  concernenti
le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco; 
    d) le disposizioni che costituiscono  adempimenti  imposti  dalla
normativa  comunitaria  e  quelle  occorrenti  per  la   ratifica   e
l'esecuzione di trattati internazionali; 
    e) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale. 
  18. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  dei  decreti
legislativi di cui al comma 14, possono essere  emanate,  con  uno  o
piu' decreti legislativi, disposizioni integrative,  di  riassetto  o
correttive,  esclusivamente  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
direttivi di cui al comma 15 e previo parere della Commissione di cui
al comma 19 . 
  18-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore  dei  decreti
legislativi di riassetto di cui  al  comma  18,  nel  rispetto  degli
stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con  uno
o piu' decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive dei
medesimi decreti legislativi. 
  19.   E'   istituita   la   "Commissione   parlamentare   per    la
semplificazione", di seguito  denominata  "Commissione"  composta  da
venti  senatori  e  venti  deputati,  nominati  rispettivamente   dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della  Camera
dei deputati nel rispetto della proporzione esistente  tra  i  gruppi
parlamentari, su designazione dei  gruppi  medesimi.  La  Commissione
elegge tra i propri componenti un presidente,  due  vicepresidenti  e
due segretari che insieme con  il  presidente  formano  l'Ufficio  di
presidenza. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta  entro
venti  giorni  dalla  nomina  dei  suoi  componenti,  per  l'elezione
dell'Ufficio di presidenza. 
  20. Alle spese necessarie per il funzionamento della Commissione si
provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni  di  ciascuna
delle due Camere. 
  21. La Commissione: 
    a) esprime il parere sugli schemi dei decreti legislativi di  cui
ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis; 
    b)  verifica  periodicamente   lo   stato   di   attuazione   del
procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui al comma
14-ter e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere; 
    c) esercita i compiti di cui all'articolo 5, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59. 
  22.  Per  l'acquisizione  del  parere,  gli  schemi   dei   decreti
legislativi di cui ai commi 14,  14-quater,  15,  18  e  18-bis  sono
trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni.  Il
Governo, ove ritenga di non accogliere,  in  tutto  o  in  parte,  le
eventuali condizioni poste, ritrasmette  il  testo,  con  le  proprie
osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla  Commissione  per
il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se  il
termine previsto per il parere  della  Commissione  cade  nei  trenta
giorni che precedono la scadenza di  uno  dei  termini  previsti  dai
commi 14, 14-quater,  15,  18  e  18-bis,  la  scadenza  medesima  e'
prorogata di novanta giorni. 
  23. La Commissione puo' chiedere una sola volta ai Presidenti delle
Camere una proroga di venti giorni per l'adozione del parere, qualora
cio' si renda necessario per la complessita' della materia o  per  il
numero di schemi  trasmessi  nello  stesso  periodo  all'esame  della
Commissione. Trascorso il termine, eventualmente prorogato, senza che
la Commissione  abbia  espresso  il  parere,  i  decreti  legislativi
possono essere comunque emanati. Nel computo dei  termini  non  viene
considerato il periodo di sospensione estiva e quello  di  fine  anno
dei lavori parlamentari. 
  24. La Commissione esercita i compiti di cui al comma  21,  lettera
c), a decorrere dall'inizio della legislatura successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge. Dallo stesso termine  cessano
gli effetti dell'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  della  legge  15  marzo
1997, n. 59. 
  24-bis. Gli  atti  di  recepimento  di  direttive  comunitarie  non
possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento  di  livelli  di
regolazione superiori  a  quelli  minimi  richiesti  dalle  direttive
stesse, salvo quanto previsto al comma 24-quater. 
  24-ter. Costituiscono livelli di  regolazione  superiori  a  quelli
minimi richiesti dalle direttive comunitarie: 
    a) l'introduzione  o  il  mantenimento  di  requisiti,  standard,
obblighi e oneri non strettamente necessari  per  l'attuazione  delle
direttive; 
    b)   l'estensione   dell'ambito   soggettivo   o   oggettivo   di
applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive,
ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari; 
    c) l'introduzione o il  mantenimento  di  sanzioni,  procedure  o
meccanismi operativi piu' gravosi o complessi di quelli  strettamente
necessari per l'attuazione delle direttive. 
  24-quater.   L'amministrazione   da'   conto   delle    circostanze
eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della  regolamentazione,
in relazione alle  quali  si  rende  necessario  il  superamento  del
livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non
sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque i metodi di
analisi definiti dalle direttive di  cui  al  comma  6  del  presente
articolo.