DECRETO LEGISLATIVO 18 febbraio 2000, n. 56

Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2022)
Testo in vigore dal: 6-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
                 Compartecipazione regionale all'IVA 
 
  1. E' istituita  una  compartecipazione  delle  regioni  a  statuto
ordinario all'IVA. 
  2. A  decorrere  dall'anno  2001,  la  compartecipazione  regionale
all'IVA per ciascun anno e' fissata nella misura del 25,7  per  cento
del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno  precedente
a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle  regioni
a statuto speciale e delle risorse UE. (3) (10) (11) (12)  (14)  (15)
(17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) ((29)) 
  3. L'importo della compartecipazione regionale all'IVA  di  cui  al
comma 2 e' attribuito alle regioni  utilizzando  come  indicatore  di
base imponibile la media dei consumi finali delle  famiglie  rilevati
dall'ISTAT a livello regionale negli ultimi tre anni disponibili. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito  il  Ministero  della  sanita',  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento  e  Bolzano  sono  stabilite  annualmente
entro il 30 settembre di ciascun anno per il triennio successivo, per
ciascuna regione sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7: 
a) la quota di compartecipazione all'IVA di cui al comma 3; 
b) la quota di concorso alla solidarieta' interregionale; 
c) la quota da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale; 
d) le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.C.M. 17 maggio 2001 (in G.U. 05/06/2001, n. 128) ha disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "L'aliquota  della  compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, fissata nella misura del
25,7 per cento, e' rideterminata nella misura del 38,55 per cento per
l'anno 2001". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.P.C.M. 7  maggio  2004,  (in  G.U.  30/11/2006,  n.  279),  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 37,39 per cento per l'anno 2002". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.P.C.M. 7  maggio  2004,  (in  G.U.  30/11/2006,  n.  279),  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 38,69% per cento per l'anno 2003". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.P.C.M. 27 settembre 2006, (in  G.U.  5/12/2006,  n.  283),  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 40,31 per cento per l'anno 2004". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.P.C.M. 16 febbraio  2007  (in  G.U.  27/06/2007,  n.  147)  ha
disposto  (con  l'art.  1,  comma   1)   che   "   L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 44,28 per cento per l'anno 2005". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.P.C.M. 7 dicembre  2007,  (in  G.U.  01/02/2008,  n.  27),  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 43,58 per cento per l'anno 2006". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.P.C.M. 17 ottobre 2008 (in G.U. 27/01/2009, n. 21) ha disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "L'aliquota  della  compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e'  rideterminata  nella
misura del 46,10 per cento per l'anno 2007". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.P.C.M. 30 settembre 2009, (in  G.U.  6/11/2009,  n.  259),  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2, del decreto legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 44,72 per cento per l'anno 2008". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1 comma 2) che "L'aliquota  di  cui
al comma 1,  va  commisurata  al  gettito  IVA  complessivo,  di  cui
all'art. 2, comma 2, del  decreto  legislativo  citato,  desunto  dal
rendiconto generale dello Stato, capitolo 1203, articoli 01 e 02,  in
conto competenza per l'anno 2006". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.P.C.M. 21  ottobre  2010  (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305)  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 44,71 per cento per l'anno 2009". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.P.C.M. 14  novembre  2011  (in  G.U.  20/01/2012,  n.  16)  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 49,21 per cento per l'anno 2010". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.P.C.M. 18 gennaio 2013 (in G.U. 9/3/2013, n. 58)  ha  disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "L'aliquota  della  compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e'  rideterminata  nella
misura del 52,89 per cento per l'anno 2011". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.P.C.M. 21  ottobre  2013  (in  G.U.  24/12/2013,  n.  301)  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 49,79 per cento per l'anno 2012". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.P.C.M. 9 giugno 2016 (in G.U. 21/07/2016, n. 169) ha  disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "L'aliquota  della  compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e'  rideterminata  nella
misura del 58,57 per cento per l'anno 2014". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.P.C.M. 19 luglio 2017 (in G.U. 19/08/2017, n. 193) ha disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "L'aliquota  della  compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e'  rideterminata  nella
misura del 61,69 per cento per l'anno 2015". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il D.P.C.M. 17 gennaio 2018 (in G.U. 02/03/2018, n. 51) ha disposto
(con l'art. 1,  comma  1)  che  "L'aliquota  della  compartecipazione
regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e'  rideterminata  nella
misura del 64,61 per cento per l'anno 2016". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il D.P.C.M. 24  dicembre  2018  (in  G.U.  30/01/2019,  n.  25)  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 63,60 per cento per l'anno 2017". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.P.C.M. 3  settembre  2019  (in  G.U.  4/10/2019,  n.  233)  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 67,07 per cento per l'anno 2018". 
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AGGIORNAMENTO (28) 
  Il D.P.C.M. 12 febbraio  2021  (in  G.U.  26/05/2021,  n.  124)  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 64,27 per cento per l'anno 2019". 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il D.P.C.M. 10  dicembre  2021  (in  G.U.  22/01/2022,  n.  17)  ha
disposto  (con   l'art.   1,   comma   1)   che   "L'aliquota   della
compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto,  di  cui
all'art. 2 del decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n.  56,  e'
rideterminata nella misura del 70,14 per cento per l'anno 2020".