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LEGGE 7 dicembre 1999, n. 472

Interventi nel settore dei trasporti.

note: Entrata in vigore della legge: 31-12-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/08/2002)
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Testo in vigore dal:  31-12-1999

Art. 9

(Allineamento delle aliquote contributive per i dipendenti
delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto)
1. Per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale.
2. L'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'INPS dal Ministero dei trasporti e della navigazione mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa per l'attuazione del medesimo comma 1.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per gli anni 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Al fine di sostenere il processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto, i contributi erariali a favore delle regioni e degli enti locali titolari di contratti di servizio sono incrementati di un ammontare parametrato al maggiore onere ad essi derivante dall'attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, assicurando comunque la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato. Le procedure e le modalità per l'attuazione del presente comma sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti e della navigazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. All'onere derivante dal comma 4, valutato in lire 1.100 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1999, e comunque da rideterminare ogni anno in base all'onere effettivo di cui al medesimo comma 4, si provvede mediante utilizzo di quota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
Note all'art. 9:
- Il testo del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, recante: "Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comuni 70 e 71, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1996, n. 186.
- Per il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, si veda nelle note all'art. 8.
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202) è il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato- regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno".